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Decisione

20.2006.20-1

espropriazione formale per opere di realizzazione di una strada (indennità di risarcimento per muro di sostegno)

27 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I due preventivi convergono sulle dimensioni del manufatto mentre si

differenziano quo ai prezzi unitari esposti. Da un’analisi di dettaglio il

preventivo prodotto dal Comune appare del tutto ragionevole e sostenibile; vero

è che è condizionato dai vantaggi derivanti dal cantiere già aperto per la

costruzione della strada, ma ciò non è altro che la conseguenza del principio

secondo cui l’ammontare dell’indennità dev’essere stimato sulla base del costo

verosimile per la ricostruzione del muro alla data dell’anticipata immissione

in possesso (art. 19 Lespr.) e non di ipotetiche spese future. In quest’ottica

le cifre indicate sono prezzi d’offerta non prezzi stimati; ciò significa che

quand’anche vi fosse un aumento o una riduzione dei quantitativi, l’impresa è

comunque tenuta ad applicare i prezzi esposti nel capitolato d’appalto e nel

modulo d’offerta.

Di conseguenza il Tribunale reputa di poter condividere la proposta dell’ente

espropriante e fissa l’indennità espropriativa ad un importo arrotondato di fr.

15'000.-.

4.L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato

dal Tribunale federale a decorrere dal 14.11.2006, data in cui è stata

accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).

Per

i quali motivi

richiamata la

Considerandi

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per la demolizione del muro di sostegno al

mapp. no. 552 l’ente espropriante verserà all’espropriato un’indennità a corpo

di fr. 15'000.- oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 14.11.2006.

2.

Le questioni risolte con accordo sono

stralciate dai ruoli.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato

fr. 1'500.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

RA 2

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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