20.2006.32-3
approvazione dei progetti definitivi e espropriazione nell'ambito della sistemazione di una strada comunale (prolungamento)
15 novembre 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
20.2006.32-3
Data decisione, Autorità:
15.11.2006, TE
Titolo:
approvazione dei progetti definitivi e espropriazione nell'ambito della sistemazione di una strada comunale (prolungamento)
APPROVAZIONE PROGETTO
art. 20segg LESPR
art. 32segg LST
Incarto n.
20.2006.32 – 3
Lugano
15 novembre 2006
Approvazione
progetto e stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Ferruccio Robbiani
arch. Dario Medici
segretaria
giurista
Paola
Carcano
statuendo
nella procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione presentata
da
Comune
di S__________
rappr.
dal Municipio
riguardante
la sistemazione della strada comunale di B__________ (prolungamento senza
piazza di giro),
ed
ora sull’opposizione al progetto interposta da
COES1, V__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto ed in diritto
- che il Comune di S__________ intende realizzare
il secondo tratto della strada in località B__________, una zona residenziale che
nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di una certa espansione edilizia.
Il progetto, che comporta espropriazioni varie, è finalizzato a prolungare la
strada asfaltata esistente, mantenendone le caratteristiche geometriche, con la
costruzione di un tratto stradale nuovo, in sostituzione dell’attuale sterrato,
lungo ca. 54 ml e dal calibro utile di ml 3.50. L’intervento include il
completamento delle reti di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia
elettrica;
- che il Consiglio Comunale ha approvato
il progetto e stanziato il relativo credito nel corso della seduta del
14.3.2006 (MM 1/2006 dell’8.2.2006); contestualmente ha pure avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80% dei costi computabili;
- che il progetto definitivo e gli atti
di espropriazione sono stati pubblicati dal 21.8 al 19.9.2006;
- che la messa in atto del progetto
implica l’espropriazione parziale del mapp. no. 421 di proprietà di COES1. Il
provvedimento coinvolge ca. mq 55 del fondo per i quali il Comune ha offerto un’indennità
di fr. 185.- il mq;
- che con memoria 18.9.2006 i
proprietari hanno interposto opposizione al progetto contestando l’arretramento
previsto dal ciglio stradale e l’orientamento della piazza di giro. Di contro
l’espropriazione e l’indennità offerta sono state accettate;
- che all’udienza dell’8.11.2006
l’opposizione è stata confermata;
- che la competenza del Tribunale di
espropriazione a statuire in tema di opere stradali comunali è data dall’art.
33 Lstr. stando al quale tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di
costruzione ordinaria sono assoggettati ad una procedura di pubblicazione – che
sostituisce quella usuale di rilascio della licenza edilizia – ed
all’approvazione del Tribunale di espropriazione che statuisce in via
definitiva;
- che, invero, con risoluzione del
12.4.2006 il Gran Consiglio ha approvato una modifica della Legge sulle strade
intesa, tra l’altro, a sollevare il Tribunale di espropriazione dalla
competenza ad approvare i progetti definitivi (FU 31/2006 del 18.4.2006; Messaggio
5361 dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la
modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle
funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006).
Tuttavia, al di là che l’emendamento legislativo entrerà in vigore solo il
1°.1.2007 (BU 47/2006), la competenza sarebbe comunque data dalla norma
transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr.;
- che l’art. 33 cpv. 3 Lstr. pone un
limite al potere cognitivo del Tribunale poiché dichiara come inammissibili le
opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del PR. Pertanto nella
procedura di approvazione possono assurgere a motivo di contestazione solamente
quegli elementi di dettaglio del progetto che differiscono o non sono
contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio 4275 del 6.7.1994
concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e
della LE del 13.3.1991, p. 24). Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale
tutti gli aspetti definiti nel PR che, in applicazione del principio del
parallelismo delle forme, sono emendabili soltanto mediante norme di pari rango
e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);
- che la strada in oggetto è una strada
comunale aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr e pertanto soggiace alla
Lstr. (art. 1 Lstr.);
- che nel PR approvato il 27.6.1978 essa
è catalogata come strada di quartiere 9 e si estende dall’imbocco per ca. 30 ml
(cfr. piano viario). Il prolungamento che ora si intende attuare è stato
sancito con una variante approvata dal Consiglio di Stato con ris. 947 del
9.3.2004 e consta di una seconda tratta di ca. 54 ml che termina in una piazza
di giro orientata a valle. Tale variante è stata contestata senza successo dai
qui opponenti (ris. cit. p. 5);
- che per quanto concerne il calibro ed
il tracciato stradale il progetto pubblicato rispetta i limiti imposti dal PR e
dalla variante. La rinuncia, in questa sede, alla costruzione della piazza di
giro non viola la pianificazione né inficia il progetto poiché nulla impedisce
all’ente pubblico di attuare un’opera a tappe successive;
- che le contestazioni degli opponenti
riguardano le linee di arretramento e l’orientamento della piazza di giro e
dunque sono inammissibili. In effetti si tratta di tematiche già sollevate in
sede pianificatoria (cfr. ris. 947 p. 5) la cui pubblica utilità e
proporzionalità sono state dibattute e definitivamente risolte nell’ambito
dell’approvazione della variante al PR. Ciò basta ai fini del presente giudizio
considerato che, come già rilevato, il Tribunale di espropriazione non è
competente a rivedere i contenuti di un atto pianificatorio e tanto meno
dispone del sindacato di opportunità;
- che, oltretutto, la piazza di giro
nemmeno è prevista dal progetto in esame per cui su questo punto l’opposizione
è anche priva di oggetto;
- che, per la verità, la giurisprudenza
ammette che un PR possa ancora essere contestato in sede di applicazione
concreta (RDAT I-1995 no. 30 c. 4a). Tuttavia la variante che ha sancito
il prolungamento stradale è di recentissima approvazione ed i requisiti posti
alla base di eventuale riesame non sono adempiuti;
- che pertanto l’opposizione al progetto
è inammissibile;
- che l’espropriazione di ca. mq 55 e
l’indennità offerta di fr. 185.- il mq indicate nella tabella di espropriazione
sono state accettate (cfr. memoria 18.9.2006 e verbale 8.11.2006), motivo per
cui la procedura espropriativa può essere stralciata per accordo (art. 43 e 44
Lespr.);
- che la tassa di giustizia e le spese
sono carico dell’ente espropriante (art. 73 Lespr.). Ritenuto che gli opponenti
non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
Per
Fatti
i quali motivi
richiamati gli
art. 32 e 33 Lstr. e 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. Il progetto definitivo riguardante la sistemazione della strada comunale di B__________
(prolungamento senza piazza di giro) è
approvato.
1.1. L’opposizione al progetto di COES1 è respinta.
2. La
decisione sul progetto è definitiva.
3. Il
procedimento espropriativo è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per
intervenuto accordo.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr 1'000.-
sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
5.
Contro il dispositivo di cui sub. 4 (tassa di
giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall’intimazione.
6.
Intimazione a:
-
COES1, V__________
- Municipio di S__________
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente La
segretaria giurista
Margherita
De Morpurgo Paola
Carcano
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster