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Decisione

20.2006.55-8

Espropriazione formale per opere di rifacimento stradale e moderazione del traffico (indennità per terreni in zona R2)

28 novembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le

seguenti indennità:

- fr. 450.- il mq per l’espropriazione formale di mq 10 del mapp. no. 2086;

- fr. 350.- il mq per l’espropriazione formale di mq 244 del mapp. no. 461

oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 21.3.2007.

2.

La richiesta di ampliamento

dell’espropriazione è respinta.

3.

La richiesta di indennità per

titolo di svalutazione è respinta.

4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

Considerandi

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato

fr. 1'300.- per ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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