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Decisione

20.2008.1-1

Espropriazione formale per opere di formazione di un marciapiede su strada cantonale (indennità per terreni posti in zona residenziale semi-intensiva con i.s. 0.6 e altezza max. ml. 10.50)

27 aprile 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I prezzi che si evincono dalle transazioni restanti oscillano tra fr. 300.- e fr.

450.- circa il mq e si riferiscono, da un

canto, ad un terreno ubicato lungo la strada cantonale poco più a nord della

proprietà COES 1 (mapp. no. 3461) e, d’altro canto, ad un gruppo di fondi siti

invece a sud del nucleo di __________ (mapp.

no. 3336, 4255, 3341, 6431, 6426, 6419). E’ pur vero che questi ultimi sono

anch’essi il risultato di un frazionamento; tuttavia, a differenza dell’operazione

commentata sopra, in questo caso i valori appaiono tutto sommato ragionevoli ed

attendibili non solo a fronte dell’ubicazione, delle dimensioni e della

situazione generale dei terreni, ma anche per confronti con il mapp. no. 3461.

Sulla base delle osservazioni che

precedono l’indennità pretesa dall’espropriata (fr. 600.- il mq) si rivela

eccessiva sia perché nell’ammontare si avvicina ai prezzi massimi soluti per

terreni che hanno ben altre qualità e non sono direttamente paragonabili, sia

perché la mancanza di dati affidabili posteriori al 2006 denota un certo

rallentamento del mercato locale e tendenzialmente comporta un ribasso dei

valori o quanto meno ne impedisce un incremento significativo. Perciò l’indennità

non può di certo oltrepassare i limiti delle quotazioni ritenute oggettivamente

valide nel comprensorio; senza contare che le due particelle si differenziano

per ampiezza e potenzialità di sfruttamento con la conseguenza che il loro

valore non è parificabile.

Il mapp. no. 3439 è un terreno piano,

urbanizzato, di conformazione regolare, servito ed accessibile che, come

dimostra l’edificio esistente, si presta ad essere utilizzato in modo razionale

nel pieno rispetto dei parametri edilizi di zona. Al pari del mapp. no. 3461, esso

è collocato a diretto confine con la strada cantonale ed è quindi pregiudicato

dal profilo ambientale. Ciò considerato nel marzo del 2008 il suo valore non

poteva superare fr. 350.- il mq. A tanto ammonta pertanto l’indennità per l’espropriazione

formale di mq 37.

Il confinante mapp. no. 3438 ha invece una superficie di soli mq 138 e quindi,

pur disponendo di indici, non è edificabile se non con un accessorio; il

miglior uso ipotizzabile è quello attuale. Questo fattore incide sul suo valore

nell’ordine stimato del 30% circa, sicché l’indennità per l’espropriazione di

mq 11 è fissata in fr. 250.- il mq.

5.Svalutazione

e immissioni moleste

5.1. L’espropriata lamenta una svalutazione della proprietà dipendente dalla

riduzione definitiva del canone locativo già corrisposto dai suoi inquilini;

tale riduzione ammonta a fr. 1'200.- all’anno ed è intervenuta con effetto dal 1°.4.2008.

Di conseguenza essa rivendica un’indennità di pari importo all’anno per la durata

restante del contratto (2 anni), per complessivi fr. 2'400.-.

L’espropriata chiede inoltre un’indennità di fr. 10'000.- a compensazione sia dell’avvicinamento

del sedime stradale all’abitazione, sia delle spese di tinteggio sostenute a

causa della polvere sollevata durante il cantiere.

5.2. L’indennità espropriativa deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti

all’espropriato in seguito all’estinzione o alla limitazione dei suoi diritti

ed in particolare, nel caso di espropriazione parziale, anche l’eventuale

svalutazione della frazione residua purché sia una conseguenza diretta dell’intervento

espropriativo (art. 11 let. b Lespr.).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza

un deprezzamento potrebbe essere ravvisato qualora l’espropriazione

compromettesse l’uso del terreno, e cioè se la superficie risultasse ridotta o

deformata al punto da non poter più essere sfruttata razionalmente, oppure qualora il

terreno fosse privato di vantaggi che influiscono sul suo valore e che

verosimilmente avrebbe conservato se non fosse intervenuta l’espropriazione,

segnatamente se perdesse un’importante area di sfogo o uno schermo protettivo

contro le immissioni nocive provenienti dal vicinato (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT

II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).

5.3. Il mapp. no. 3439 è toccato dall’espropriazione lungo tutto il fronte

stradale per una profondità di ca. ml 1.20/1.80.

L’espropriazione parziale non vanifica alcuna concreta prospettiva di miglior

uso e non influisce sulle possibilità di sfruttamento del fondo che già è

edificato in modo razionale. E’ inoltre poco plausibile che la proprietà

subisca un incremento del carico fonico ed ambientale tanto da risultarne

deprezzata. Infatti, premesso che l’intervento stradale non implica una

modifica delle funzioni della strada, come si evince dal progetto pubblicato il

sedime espropriato è destinato alla costruzione di un nuovo marciapiede per cui

l’effettiva distanza tra la proprietà e la carreggiata, vera fonte di

inquinamento, rimane pressoché immutata. In ogni caso un cambiamento delle

condizioni ambientali, qualora si verificasse, non potrebbe essere imputato

all’evento espropriativo bensì, semmai, ai flussi di traffico sulla strada

cantonale. In altre parole il pregiudizio si produrrebbe comunque anche se il

fondo non fosse colpito da espropriazione formale, con la conseguenza che tra l’eventuale

minor valore e l’espropriazione non sussiste alcun nesso di causalità.

Infine l’espropriazione non incide neppure sui diritti che spettano agli

inquilini in base al contratto di locazione stipulato il 1°.4.2001, quanto meno

non in misura tale da giustificare la riduzione definitiva del canone locativo.

In effetti l’uso conforme dell’appartamento al primo piano non è pregiudicato

in alcun modo. Lo stesso vale per i posteggi, di cui nel contratto non è

specificato il numero ma solo la collocazione (“posteggi coperti”), ove si

consideri, conformemente al PR, un fabbisogno di 1-2 posti auto (cfr. art. 53

NAPR). Né è compromessa, perlomeno non in maniera grave, la possibilità di

usufruire del giardino poiché la vegetazione ed il piccolo orto già messi a

dimora lungo la fascia antistante lo stabile possono essere ricostituiti, e la

cassetta per la sabbia è ripristinabile altrove (cfr. documentazione

fotografica p. 8 e 9).

Pertanto non può essere riconosciuta alcuna indennità per titolo di

svalutazione.

5.4. Resta da verificare se le pretese dell’espropriata possano essere

accordate sulla base dei principi che governano l’espropriazione dei diritti di

vicinato (DTF 129 II 426 c. 3.1.2).

In effetti, secondo la giurisprudenza, se lo sfruttamento o la costruzione di

un’opera pubblica, al cui proprietario (ente pubblico) compete il diritto di

espropriare, genera immissioni eccessive inevitabili o che potrebbero essere

evitate ma con una spesa sproporzionata, ai mezzi di difesa del vicino offerti

dal diritto privato (art. 679 CC) si sostituiscono i diritti sanciti dalla

Legge federale di espropriazione, la quale prevede espressamente all’art. 5

che, tra gli altri, possano formare oggetto di espropriazione formale anche i

diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato

(DTF 132 II 434 c. 3 e rinvii).

Benché nella legge cantonale i diritti di vicinato non siano menzionati (cfr. art.

1 Lespr.), la giurisprudenza ammette che possano essere espropriati formalmente

alle medesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (RtiD

I-2006 no. 23).

5.4.1. Il vicino può pretendere un’indennità per le immissioni dipendenti dallo

sfruttamento di un’opera pubblica (vale a dire dal traffico stradale, aereo o ferroviario)

a condizione che queste appaiano eccessive ai sensi dell’art. 684 CC e cioè qualora

siano atte a provocare un danno cumulativamente speciale, grave ed

imprevedibile (DTF 128 II 331 c. 2.1). Il danno è speciale quando le

immissioni raggiungono un’intensità tale da superare il limite dell’usuale e

del tollerabile, esso è grave quando comporta un deprezzamento significativo

della proprietà, ed infine è imprevedibile quando il vicino colpito non poteva

né doveva presumere di subire un pregiudizio a causa delle immissioni provocate

dall’uso di un’opera pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione (Bovay,

L’expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 156 ss; DTF 117 Ib 18

c. 2b, 123 II 490 c. 7; TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).

Come già rilevato il mapp. no. 3439 non è ubicato in una zona appartata e

tranquilla, bensì è a diretto confine con la strada cantonale, posizione che di

per sé stessa è già penalizzante e fonte di disagi. Nulla indica comunque – né

l’espropriata sostiene – che le immissioni indotte dal traffico superino attualmente

i valori limite.

E’ quindi difficilmente immaginabile o quanto meno dubbio che la sola aggiunta

di un marciapiede possa comportare un aggravio del carico ambientale a tal

punto rilevante da eccedere la soglia del tollerabile. E comunque, quand’anche

dovesse derivarne un incremento del traffico e di immissioni, si tratta di

inconvenienti che certamente l’espropriata non ignorava, essendosene

espressamente lamentata (cfr. doc. 5 lettera del 16.1.2008), e che pertanto poteva

prevedere. Se non altro perché le capacità insediative del comprensorio

residenziale circostante non sono ancora esaurite, motivo per cui gli utenti della

strada sono destinati ad aumentare. Ma anche e specialmente perché la strada

cantonale – ripetutamente denunciata in passato come pericolosa per

l’inadeguatezza del calibro e la mancanza di marciapiedi (cfr. relazione

tecnica al progetto) – rappresenta l’unico collegamento tra le frazioni della

sponda destra del fiume Ticino. Perciò l’espropriata doveva aspettarsi da tempo

l’intervento stradale, in quanto inteso ad attuare il PR, ed era ben consapevole

dell’intensificazione del traffico e dei disagi che ne sarebbero derivati (Bovay,

op. cit., p. 164; DTF 121 II 330 c. 5a,b).

Di conseguenza, difettando perlomeno i requisiti della specialità e

dell’imprevedibilità del danno, nessuna indennità può essere riconosciuta per

le immissioni cagionate dal traffico stradale.

5.4.2. Il vicino può pretendere un’indennità anche per le immissioni generate

dalla costruzione di un’opera pubblica. In quest’ambito, per giudicare il

carattere eccessivo, la prassi si ispira per analogia ai principi del diritto

civile derivanti dall’art. 684 CC che vietano al proprietario di esercitare sul

vicino ingerenze dannose e ingiustificate. Posto che la distinzione tra

immissioni lecite ed illecite dipende dall’intensità dei loro effetti, occorre

procedere ad una ponderazione oggettiva e complessiva dei contrapposti

interessi e valutare, sulla base del grado di sensibilità di un qualsiasi

soggetto ragionevole, se superino i limiti della tolleranza dovuta tra vicini,

tenuto conto dell’uso locale, della situazione e della natura del fondo (DTF

117 Ib 19 c. 2c, 126 III 223 c. 4a). Un’indennità sarà così dovuta solo se gli

effetti pregiudizievoli indotti dal cantiere sono, per loro natura intensità e

durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole, mentre non sono

indennizzati, di regola, gli inconvenienti temporanei (Bovay, op. cit.,

p. 24, 26 ss; Ender, Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für

unvermeidbare übermässige Bauimmissionen, Diss. 1995, no. 977, 985-988; Zen-Ruffinen/Guy

Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no.

1147; DTF 132 II 435 c. 3).

Il cantiere all’altezza della proprietà COES 1 è rimasto aperto a partire dal

25.3.2008 per poco meno di due mesi (cfr. lettera __________ 28.5.2008; email __________

14.5.2008).

Dagli atti di causa non risulta che durante i lavori l’espropriata si sia mai

lamentata per un eccesso di polvere, né che abbia preannunciato la necessità di

provvedere al tinteggio di facciate, gelosie e porte, e tanto meno che abbia sottoposto

un preventivo all’ente espropriante. Essa si è limitata a presentare una fattura

di fr. 6'800.- ad intervento eseguito (cfr. fattura 1.10.2008).

Ora, se l’ente pubblico dovesse essere tenuto a risarcire indistintamente tutti

gli inconvenienti dipendenti da un cantiere stradale, nella maggior parte dei

casi si troverebbe nell’impossibilità di intraprendere i lavori (cfr. DTF

121 II 330 c. 5a). In concreto, anche ammettendo che il cantiere abbia provocato

qualche disturbo dovuto alla polvere, è del tutto inverosimile che quest’ultima

possa aver assunto proporzioni tali da obbligare l’espropriata a tinteggiare le

parti esterne dello stabile. Considerati i lavori eseguiti, la loro durata ed i

macchinari utilizzati, non v’è nulla di diverso da una normale e temporanea situazione

di cantiere che ha colpito in ugual modo anche altri fondi edificati confinanti.

Al deposito di polvere poteva facilmente essere ovviato mediante una semplice

pulizia, non da ultimo perché l’espropriato ha il dovere di evitare o limitare il

danno (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 185; DTF 112 Ib 529

c. 1, 117 Ib 19).

Pertanto non è dovuta alcuna indennità nemmeno per le immissioni provocate dal

cantiere stradale.

6.Posteggi

al mapp. no. 3438

6.1. L’espropriata sostiene che il posteggio al mapp. no. 3438 consta di 6

posti auto, distribuiti su due file (cfr. doc. 2), di cui 3 saranno soppressi in

seguito alla costruzione del marciapiede. Per questa ragione sollecita un’indennità di fr. 45'000.- (fr.

15’000.- x 3).

6.2. In ambito espropriativo il sacrificio di un’area destinata a posteggio si

annovera, normalmente, tra i pregiudizi indennizzabili in applicazione

dell’art. 11 let. b Lespr., purché non si tratti di una costruzione o di un

impianto abusivi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192, ad art. 25;

TRAM 6.6.1995 N. 50.95.00001, 1.12.2006 N. 50.2005.25).

Il danno soggettivo per l’espropriato è individuabile nella perdita del valore

a reddito del posteggio. Dovendo escludere l’indebito cumulo di indennità, è

rifuso solo il pregiudizio che non è già coperto dal valore venale del diritto

espropriato. Perciò esso è calcolato detraendo il valore venale della

superficie espropriata dal valore di locazione capitalizzato del posteggio: l’indennità

corrisponde alla differenza che ne risulta, sempre che sia positiva (RDAT

II-1996 no. 44; TRAM 21.11.2005 N. 50.2005.7). Non sono invece risarcibili

i costi dipendenti dalla creazione di posteggi in sostituzione di quelli persi.

6.3. Il posteggio al mapp. no. 3438 è stato realizzato grazie ad una convenzione

precaria rilasciata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni il 13.2.1978 e

menzionata a RF. Stando alla documentazione prodotta, i posti auto autorizzati

sono 2-3 al massimo (cfr. convenzione precaria 13.2.1978 nonché licenza

edilizia 3.3.1978). L’aggiunta di 3 veicoli sistemati in seconda fila (cfr.

doc. 2), com’è prassi dichiarata dall’espropriata, è dunque abusiva ed in

quanto tale non può essere tutelata.

Anche a voler prescindere dalla suddetta convenzione l’area non si presta

comunque ad essere occupata con 6 posti auto poiché vi si oppongono evidenti

motivi tecnici e di sicurezza. Anzitutto, considerato che la dimensione minima

di uno stallo perpendicolare è di ml 2.35 x ml 5.00 (Norma VSS 640 291a tab. 3

pag. 13) e che il piazzale ha un’ampiezza misurata di ml 10.57 x ml 10.45 (cfr.

verbale 7.3.2008), in profondità esso può accogliere non più di 3 posti auto

conformi. Secondariamente bisogna considerare che ogni stallo dev’essere

liberamente accessibile e che le manovre di accesso e di parcheggio non devono

compromettere né la sicurezza né la circolazione sulla strada pubblica (art. 54

NAPR; Norma VSS 640 291a pto. 7 pag. 6, pto. 9.4 p. 9; Norma VSS 640 050 p. 2).

Ne consegue che il posteggio di 6 veicoli, di cui 3 a filo della strada

cantonale, non risponde alle esigenze minime. Oltre a non offrire uno spazio

sufficiente di passaggio e di manovra, compromette manifestamente il traffico

sulla cantonale: una situazione, questa, di palese pericolo tanto per il

privato quanto per gli altri utenti della strada che di certo non sarebbe stata

autorizzata nemmeno presentando una licenza edilizia in sanatoria.

In definitiva l’espropriazione incide sulla profondità del fondo in ragione di ml

1/1.50 misurati dal confine, e dunque non comporta la soppressione di alcun

posteggio né pregiudica l’uso di quelli autorizzati a titolo precario. Pertanto

non è dovuta alcuna indennità.

7.Altri

pregiudizi

7.1. L’espropriata osserva che la

ringhiera preesistente lungo il muretto al mapp. no. 3439 è stata rimpiazzata

con una rete metallica, e che quest’ultima, all’altezza del cancello d’ingresso

al giardino, non è stata posata secondo le regole dell’arte (cfr. fotografia

doc. 1). Perciò essa rivendica un’indennità di fr. 4'000.-.

L’espropriata rileva inoltre che una striscia di mq 15 lungo il fronte del

mapp. no. 3439 è già occupata da oltre 55 anni dalla strada cantonale. A

compensazione essa chiede un’indennità di fr. 600.- il mq capitalizzata per la

durata di 55 anni.

7.2. A norma dell’art. 11 let. c Lespr. l’indennità comprende il corrispettivo

di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato, in quanto siano

prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza

dell’espropriazione.

Trattandosi di un’indennità a carattere complementare, il danno è risarcibile

solo nella misura in cui il diritto ad una piena indennità non fosse già

soddisfatto con la rifusione dell’intero valore venale e, beninteso, a

condizione che sussista un nesso di causalità con l’espropriazione (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 196 e 197).

7.3. Per quanto riguarda i manufatti già a confine del mapp. no. 3439, si

rileva che in occasione del sopralluogo esperito il 7.3.2008 le parti hanno, di

comune accordo, deciso il ripristino del muro in pietrame preesistente

puntualizzando che un eventuale maggior costo sarebbe stato assunto

dall’espropriata. Contestualmente esse hanno pure optato per la sostituzione

della ringhiera con una rete metallica (cfr. verbale). L’espropriata non ha

quindi motivo di dolersi del rimpiazzo di una recinzione che essa stessa ha

liberamente convenuto. Vero è, invece, che l’intervento eseguito dall’ente

espropriante non è convenientemente rifinito (cfr. documentazione fotografica

dopo i lavori); infatti l’ultima piantana della rete metallica doveva essere

posata con una saetta evitando l’ancoraggio alla piantana del cancello. Per la

sistemazione del difetto, che comprende la fornitura e la posa di una saetta, è

riconosciuto un costo globale stimato in fr. 500.-.

Per l’occupazione pregressa del sedime non può essere ammessa alcuna indennità

essendo essa intervenuta prima del deposito degli atti espropriativi. L’area in

questione è comunque parte integrante della superficie espropriata ed è

indennizzata al valore edilizio secondo i principi precedentemente esposti

8.Le

indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del

3.5% fissato dal Tribunale federale amministrativo; essi decorrono dalla data

dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), vale a dire dal

7.3.2008 in poi.

9.La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73

cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, patrocinata da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà della causa.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le

seguenti indennità:

- fr. 350.- il mq per l’espropriazione formale di mq 37 del mapp. no. 3439

- fr. 250.- il mq per l’espropriazione formale di mq 11 del mapp. no. 3438

- fr. 500.- per la sistemazione della rete metallica

oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 7.3.2008.

Considerandi

2.

Le

restanti pretese dell’espropriata sono respinte.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 1'500.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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