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Decisione

20.2008.14-1

Espropriazione formale per opere di rinnovo pavimentazione e creazione nuovo marciapiede (indennità per terreno privo di natura edilizia)

6 agosto 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I valori di riferimento ai fini dell’estimo sono dunque i prezzi soluti a __________

per terreni non edificabili. Estendendo l’indagine sui prezzi al decennio

precedente il dies aestimandi, il Tribunale ha ottenuto i seguenti risultati:

anno 1996

- fr. 2.38 il mq per il mapp. no. 1292 di mq 1679, loc. __________ (iscr. a RF

il 26.6.1996 al d.g. 13709);

- fr. 3.84 il mq per il mapp. no. 1293 di mq 1561, loc. __________ (iscr. a RF

il 26.6.1996 al d.g. 13711);

- fr. 6.04 il mq per il mapp. no. 1219 di mq 2485, loc. __________ (iscr. a RF

il 13.3.1996 al d.g. 4979). Il fondo è prevalentemente costituito da bosco;

- fr. 34.58 il mq per il mapp. no. 1278 di mq 1012, loc. __________ (iscr. a RF

il 24.9.1996 al d.g. 20094). Il fondo è prevalentemente costituito da bosco;

- fr. 6.78 il mq per il mapp. no. 538 di mq 1474, loc. __________ (iscr. a RF

il 6.8.1996 al d.g. 17187). Il fondo è prevalentemente costituito da bosco;

anno 1997

- fr. 3.88 il mq per il mapp. no. 1347 di mq 1032, loc. __________ (iscr. a RF

il 15.9.1997 al d.g. 16419). Trattasi di superficie boschiva;

- fr. 3.- il mq per il mapp. no. 1676 di mq 2313, loc. __________ (iscr. a RF

il 19.6.1997 al d.g. 11090). Trattasi di superficie boschiva;

- fr. 0.25 il mq per il mapp. no. 2778 di mq 4035, loc. __________ (iscr. a RF

il 2.4.1997 al d.g. 6000). Trattasi di superficie boschiva;

anno 1999

- fr. 0.40 il mq per il mapp. no. 1374 di mq 12574, loc__________ (iscr. a RF

il 2.7.1999 al d.g. 10262). Il fondo è prevalentemente costituito da bosco;

anno 2000

- fr. 150.86 il mq per il mapp. no. 1884 di mq 232, loc. __________ (iscr. a RF

il 4.7.2000 al d.g. 10861). Il fondo è edificato con un magazzino di mq 66;

anno 2001

- fr. 18.87 il mq per il mapp. no. 1221 di mq 318, loc. __________ (iscr. a RF

il 24.9.2001 al d.g. 14268);

- fr. 27.10 il mq per il mapp. no. 2172 di mq 1107, loc. __________ (iscr. a RF

il 17.1.2001 al d.g. 843). Trattasi di superficie boschiva;

- fr. 410.- il mq per il mapp. no. 466 di mq 376, loc. __________ (iscr. a RF

il 9.10.2001 al d.g. 15077). Il fondo è stato acquistato dal Comune di __________;

anno 2003

- fr. 4.23 il mq per il mapp. no. 524 di mq 3309, loc. __________ (iscr. a RF

il 20.10.2003 al d.g. 17152). Il fondo è prevalentemente costituito da bosco;

- fr. 5.37 il mq per il mapp. no. 1264 di mq 1304, loc. __________ (iscr. a RF

il 7.1.2003 al d.g. 54). Il fondo, acquistato dal Comune di __________, è

costituito da bosco;

- fr. 46.08 il mq per il mapp. no. 2398 di mq 651, loc. __________ (iscr. a RF

il 20.11.2003 al d.g. 19297). Il fondo, descritto come ronco e bosco, è

parzialmente assegnato alla zona R2;

anno 2005

- fr. 18.- il mq per il mapp. no. 2121 di mq 632, loc. __________ (iscr. a RF

il 13.5.2005 al d.g. 8088). Trattasi di superficie boschiva;

- fr. 15.62 il mq per il mapp. no. 1229 di mq 4482, loc. __________ (iscr. a RF

il 29.3.2005 al d.g. 4766). Il fondo è prevalentemente costituito da bosco;

anno 2007

- fr. 47.50 il mq per il mapp. no. 1753 di mq 2784, loc. __________ (iscr. a RF

il 17.7.2007 al d.g. 12120). Il fondo, costituito prevalentemente da bosco, è

edificato con un rustico ed è parzialmente assegnato alla zona R2;

anno 2008

- fr. 2.95 il mq per il mapp. no. 1734 di mq 2374, loc. __________ (iscr. a RF

il 16.5.2008 al d.g. 8053). Il fondo, costituito prevalentemente da bosco, è

edificato con un rustico;

- fr. 233.04 il mq per il mapp. no. 1758 di mq 3347, loc. __________ (iscr. a

RF l’11.4.2008 al d.g. 5951). Il fondo, edificato con un’autorimessa, consta

tra l’altro di superfici destinate a posteggio, di piazzali e di sedime

boschivo ed è parzialmente assegnato alla zona R2.

Ai fini dell’estimo non sono decisivi né i prezzi minimi, poiché in media

corrispondono ai valori normalmente attribuiti a semplici superfici boschive

(mapp. no. 1292, 1293, 1219, 538, 1347, 1676, 2778, 1460, 1374, 1402, 524,

1264, 1362/1365, 1826/2823, 1734), né quelli massimi in quanto non sono

oggettivamente rappresentativi del mercato riguardante beni non edificabili

(mapp. no. 1884, 466, 1758).

Tra le transazioni rimanenti i prezzi dei terreni ubicati nelle località

collinari di __________ e __________ raggiungono in media ca. fr. 45.- il mq

(mapp. no. 1420, 2393, 1753), mentre i valori delle proprietà ubicate sul piano

Considerandi

oscillano tra fr. 19.- e fr. 34.- il mq (mapp. no. 1278, 1221, 2172, 2121,

1229).

Tutto sommato, sulla base di questi dati, si può ritenere che alla fine del

2008.

un terreno non edificabile situato nella zona che qui interessa potesse

valere mediamente ca. fr. 30.- il mq.

3.3

L’espropriata è dell’avviso che per stabilire il valore venale del mapp.

no. 1484 si debba tener conto del miglior uso del fondo, e cioè del fatto che esso

è posto al limite della zona edificabile, è dotato di tutte le infrastrutture

ed ha potuto essere edificato grazie alle licenze edilizie rilasciate dopo

l’entrata in vigore del PR del 1975.

La possibilità di un miglior uso futuro del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr) è da

considerare ai fini dell’estimo solo se alla data determinante appare lecita e

verosimile oltre che concretamente attuabile in un prossimo avvenire; una

prospettiva teorica o fondata su vaghe speranze non è sufficiente (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 70, ad art. 20 no. 8).

Questo Tribunale non ritiene che lo sfruttamento attuale della superficie non

interessata da espropriazione sia determinante nell’ambito della valutazione

dell’indennità poiché, come già evidenziato, tale sfruttamento non è per nulla

compromesso dall’espropriazione. D’altra parte, contrariamente a quanto

pretende la proprietaria, il terreno non è affatto contiguo ad una zona

edificabile.

Non può essere escluso aprioristicamente che in futuro il terreno venga

assegnato ad una zona con destinazione “speciale” onde consentire alla COES 1

di proseguire la sua attività che ad oggi non è conforme; zona i cui contenuti,

evidentemente legati all’attività attuale, dovrebbero essere riesaminati se

questa cessasse. Alla data determinante non era però ravvisabile alcun elemento

concreto che avvalorasse una tale ipotesi e testimoniasse a favore della futura

(e tanto meno a favore dell’imminente) attribuzione del terreno ad una zona

edificabile. Infatti, da un lato nel 2005 il Consiglio di Stato ha respinto la

proposta pianificatoria del Comune senza esprimere istruzioni o anche solo suggerimenti

specifici di azzonamento, bensì limitandosi ad esigere uno studio più

approfondito della situazione; dall’altro, a distanza di quattro anni, il

Municipio non ha presentato alcuna variante al legislativo comunale. Ed in

queste condizioni non può essere ammesso che nel dicembre del 2008 sussistessero

possibilità realistiche di miglior uso del fondo rispetto a quelle attuali.

Ciò considerato l’indennità di fr. 30.- il mq offerta dall’ente espropriante

appare adeguata.

4.

L’occupazione

temporanea è un provvedimento che, in ambito espropriativo, concorre

all’attuazione dell’opera ed è dettato da necessità di cantiere. La relativa

indennità è intesa a compensare il danno effettivo per il proprietario

derivante dalla limitazione d’uso del bene, salvo che egli renda attendibile un

miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr (Hess/Weibel, op. cit.,

ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib

273). Di regola l’indennità annua riconosciuta dal Tribunale per terreni non

edificabili ammonta a fr. 0.05 il mq (TE 10.5.2001 in re C./A).

In concreto il provvedimento colpisce una superficie già destinata a

marciapiede ed il compenso proposto dall’ente espropriante (fr. 0.20/annui) è

superiore ai canoni giurisprudenziali e corrisponde a quello offerto

nell’ambito di fattispecie analoghe recentemente giudicate.

Di conseguenza l’indennità è fissata in fr. 0.20 il mq/annui.

5.

Le

indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del

3.

% a decorrere dal 1°.12.2008 (art. 52 cpv. 3 Lespr).

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le

seguenti indennità per il mapp. no. 1484:

- fr. 30.- il mq per l’espropriazione formale di mq 190

- fr. 0.20 il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 12

oltre interessi al 3.5% dal 1°.12.2008

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr 1’000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 2'000.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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