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Decisione

20.2008.4-5

Espropriazione formale per opere di moderazione del traffico e formazione marciapiedi su una strada cantonale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)

6 aprile 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti mappali: no. 18, 21 e 457 (poiché i prezzi esulano manifestamente

dalla realtà agricola e quindi, verosimilmente, sono stati influenzati da

fattori non oggettivi); no. 1001/1039/1040/1041, 590 e 872 (poiché ravvisano i

prezzi minimi); no. 500 e 94 (poiché le stipulazioni hanno coinvolto enti

pubblici);

- che il valore medio delle transazioni restanti si situa attorno a fr.

4.50/5.- circa;

- che, per completare il confronto, sia detto che, ormai da tempo, secondo la

prassi giurisprudenziale le quotazioni delle proprietà agricole sono costanti e

per i terreni migliori si aggirano attorno a fr. 20.-/30.- il mq in tutto il

Cantone (RDAT II-1994 no. 65; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2);

- che alla luce di quanto sopra e considerata la situazione complessiva del

mapp. no. 555, specie la superficie, la morfologia in declivio e la

destinazione a semplice sfalcio, l’indennità offerta dall’ente espropriante

appare generosa. Pertanto, essendo favorevole all’espropriato, l’importo può

essere confermato;

- che l’occupazione temporanea è un provvedimento che, in ambito espropriativo,

concorre all’attuazione dell’opera ed è normalmente dettato da necessità di

cantiere; concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al

proprietario. La relativa indennità è intesa a compensare il danno effettivo

per il proprietario derivante dalla limitazione d’uso del bene, salvo che egli

renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF

109 Ib 273);

- che di regola l’indennità annua riconosciuta dalla prassi per terreni

agricoli ammonta a fr. 0.05 il mq (TE 22.11.2000 in re S./V., 10.5.2001

in re C./A.);

- che in concreto l’occupazione temporanea colpisce una superficie di mq 139

per la quale non è ipotizzabile alcun uso alternativo, o migliore, rispetto a

quello agricolo attuale;

- che di conseguenza l’indennità offerta di fr. 0.20 il mq, favorevole

Considerandi

all’espropriato, può essere confermata;

- che le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio

usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale amministrativo federale, a far tempo dal

1°.7.2008, data per la quale è stata autorizzata l’anticipata immissione in

possesso;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante

(art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriato, rappresentato da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà

poste dalla vertenza.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le

seguenti indennità per il mapp. no. 555:

- fr. 10.- il mq per l’espropriazione formale di mq 133

- fr. 0.20 il mq per l’occupazione temporanea di mq 139

oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1°.7.2008.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato

fr. 500.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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