20.2008.4-5
Espropriazione formale per opere di moderazione del traffico e formazione marciapiedi su una strada cantonale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)
6 aprile 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
20.2008.4-5
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, TE
Titolo:
Espropriazione formale per opere di moderazione del traffico e formazione marciapiedi su una strada cantonale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9 cpv. segg LESPR
Incarto n.
20.2008.4-5
Lugano
6 aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Eraldo Pianetti
ing. Luciano Sulmoni
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di
approvazione dei progetti definitivi promossa da
ISEP
1
rappr.
dal RA 1
contro
COCE
1 composta da:
- __________
- __________
- __________
- __________
ed ora il solo
__________rappr. dall’ RA 3
nell'ambito
delle opere di posa di moderazione del traffico e di formazione di marciapiedi
sulla strada cantonale __________ - __________ - __________ nel Comune di __________,
tratto dal centro paese al cimitero,
relativamente
al mapp. no. 555 RFD di __________,
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in
fatto ed in diritto
- che lo ISEP 1 intende procedere alla posa di moderazioni del traffico ed alla
formazione di nuovi marciapiedi sulla strada cantonale che attraversa il Comune
di __________, lungo il tratto tra il centro del paese ed il cimitero;
- che la realizzazione delle opere coinvolge il mapp. no. 555 destinato ad
accogliere un tratto del nuovo marciapiede ed uno slargo adibito a punto
panoramico. Stando alle tabelle pubblicate il fondo è espropriato in ragione di
mq 133 ed occupato temporanea per mq 139, superfici per le quali sono offerte
un’indennità di fr. 10.- il mq e di fr. 0.20 il mq;
- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr.) e 20
ss della Legge di espropriazione (Lespr.), il progetto e gli atti di
espropriazione sono stati pubblicati dal 18.5 al 18.6.2007;
- che, per quanto concerne il mapp. no. 555, nei termini di legge non è stata
inoltrata alcuna obiezione al progetto né rivendicazioni di natura
espropriativa;
- che il progetto è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del
23.10.2007 (art. 23 cpv. 1 Lstr.);
- che con successivo scritto del 14.1.2008 __________ si è opposto
all’espropriazione dichiarandosi contrario alla formazione del punto panoramico
e chiedendo di inserire un accesso al terreno;
- che il 19.2.2008 lo ISEP 1 ha trasmesso l’incarto a questo Tribunale per i
suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr.);
- che con ulteriore scritto del 22.2.2008 l’ente espropriante ha sollecitato
l’anticipata immissione in possesso, domanda alla quale __________ si è
opposto;
- che in data 18.4.2008 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio; in
tale occasione __________ ha confermato le sue opposizioni;
- che con sentenza del 17.10.2008, cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale ha respinto le obiezioni dell’opponente ed accordato l’anticipata
immissione in possesso con effetto dal 1°.7.2008;
- che all’udienza del 1°.4.2009 __________ ha rivendicato un’indennità di fr.
5'000.- a corpo mentre l’ente espropriante ha confermato le tabelle pubblicate;
- che il mapp. no. 555 è un terreno in declivio di mq 849 ubicato a valle della
strada, di fronte alla chiesetta di __________. Stando al PR di __________,
approvato il 2.3.1993, il fondo è escluso dalla zona edificabile e
contrassegnato con una fascia qualificata come “punti di vista principali”
(cfr. piano delle zone). Con una variante approvata il 16.4.2003 esso è inoltre
stato parzialmente gravato con un vincolo AP/EP destinato ad uno slargo da
adibire a punto panoramico (cfr. piano);
- che l’espropriazione formale ha luogo
mediante piena indennità (art. 9 Lespr.) la quale, a compensazione del danno
indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto
colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse
avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4);
- che l’indennità per espropriazione formale consta, in particolare,
dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) che
corrisponde al prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente
immobiliare avveduto potrebbe conseguire nell’ambito di una libera transazione
immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo in base
al quale il valore venale è stabilito per confronti con i prezzi di vendita
ufficialmente registrati, di preferenza negli anni immediatamente precedenti il
dies aestimandi, e riferibili a fondi analoghi al terreno espropriando (Hess/Weibel,
op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 115 Ib 408 c. 2c, 122 I 168 c. 3a; RDAT
II-1998 no. 27; RtiD I-2006 no. 48).
Ai fini dell’estimo non sono risolutivi né i valori estremi, ossia i prezzi di
gran lunga al di sotto o al di sopra della media, né i prezzi corrisposti per
terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89).
Di contro devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del
fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr.), nonché le
servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei piani
(art. 14 cpv. 1 Lespr.). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle
diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante
(art. 12 cpv. 2 Lespr.);
- che per la valutazione dell’indennità per espropriazione formale è decisiva
la data dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, quella di
emissione del giudizio di stima (art. 19 Lespr.);
- che qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione
materiale (sul concetto cfr. DTF 125 II 431 c. 3a) la data decisiva
corrisponde invece all’entrata in vigore del vincolo che ne è alla base
(Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c.
4b; RDAT II-1991 no. 68). La questione se si sia prodotta
un’espropriazione materiale dev’essere esaminata d’ufficio (DTF 116 Ib
35, 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68, I-1993 no. 53);
- che in concreto può senz’altro essere escluso che il mapp. no. 555 sia stato
oggetto di espropriazione materiale per effetto dei vincoli pianificatori. Infatti,
discosto dalle zone insediate ed appartenente da sempre al territorio non
edificabile, il fondo non ha mai avuto altra vocazione se non quella agricola
né è stato sfruttato in altro modo;
- che di conseguenza l’indennità dev’essere valutata al 1°.7.2008, data per la
quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso;
- che, appurata l’inedificabilità del mapp. no. 555, l’estimo si fonda sui prezzi ufficiali risultanti da
transazioni immobiliari con oggetto terreni non edificabili. Dall’indagine
esperita come d’uso a RF risulta che nell’arco di una decina d’anni, nel territorio
che qui interessa, sono state stipulate le seguenti compravendite:
- fr. 15.- il mq per mq 72 del mapp. no. 500, di originari mq 1146, aggiunti
alla part. no. 503, loc. __________ (iscr. a RF il 10.11.1995 al d.g. 1439); la
superficie è stata acquistata dal Comune di __________;
- fr. 5.90 il mq per i mapp. no. 593 e 598 di complessivi mq 3392, loc. __________
(iscr. a RF il 14.11.1997 al d.g. 1156). Il mapp. no. 593 consta di una stalla
di mq 43 e di un pollaio di mq 6;
- fr. 2.- il mq per il mapp. no. 588 di mq 684, loc. __________ (iscr. a RF il
13.2.1997 al d.g. 120);
- fr. 66.67 il mq per il mapp. no. 21 di mq 90, loc. __________ (iscr. a RF il
26.8.1999 al d.g. 583). Il fondo consta di un pollaio di mq 9;
- fr. 54.47 il mq per il mapp. no. 18 di mq 459, loc. __________ (iscr. a RF il
24.5.2000 al d.g. 342). Il fondo consta di un pollaio di mq 85;
- fr. 7.75 il mq per il mapp. no. 493 di mq 903, loc. __________ (iscr. a RF il
24.5.2000 al d.g. 343);
- fr. 0.83 il mq per i mapp. no. 1001, 1039, 1040 e 1041 di complessivi mq
7875, loc. __________ (iscr. a RF il 6.3.2001 al d.g. 149). Il mapp. no. 1039
consta di un rustico di mq 33;
- fr. 2.60 il mq per il mapp. no. 485 di mq 1459, loc. __________ (iscr. a RF
il 1°.3.2001 al d.g. 130);
- fr. 0.52 il mq per il mapp. no. 872 di mq 1735, loc. __________ (iscr. a RF
il 1°.3.2001 al d.g. 131);
- fr. 260.- il mq per il mapp. no. 457 di mq 25, loc. __________ (iscr. a RF il
26.4.2001 al d.g. 229). Il fondo consta di un pollaio di mq 19;
- fr. 20.- il mq per il mapp. no. 94 di mq 353, loc. __________ (iscr. a RF il
26.9.2005 al d.g. 323-S). Il fondo, già di proprietà del Comune di __________,
è stato acquistato dal __________;
- fr. 1.- il mq per il mapp. no. 590 di mq 3122, loc. __________ (iscr. a RF il
7.2.2006 al d.g. 51-S;
- che non tutte le suddette transazioni sono indicative ai fini dell’estimo;
- che, in particolare, non possono essere considerate le compravendite inerenti
Fatti
i seguenti mappali: no. 18, 21 e 457 (poiché i prezzi esulano manifestamente
dalla realtà agricola e quindi, verosimilmente, sono stati influenzati da
fattori non oggettivi); no. 1001/1039/1040/1041, 590 e 872 (poiché ravvisano i
prezzi minimi); no. 500 e 94 (poiché le stipulazioni hanno coinvolto enti
pubblici);
- che il valore medio delle transazioni restanti si situa attorno a fr.
4.50/5.- circa;
- che, per completare il confronto, sia detto che, ormai da tempo, secondo la
prassi giurisprudenziale le quotazioni delle proprietà agricole sono costanti e
per i terreni migliori si aggirano attorno a fr. 20.-/30.- il mq in tutto il
Cantone (RDAT II-1994 no. 65; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2);
- che alla luce di quanto sopra e considerata la situazione complessiva del
mapp. no. 555, specie la superficie, la morfologia in declivio e la
destinazione a semplice sfalcio, l’indennità offerta dall’ente espropriante
appare generosa. Pertanto, essendo favorevole all’espropriato, l’importo può
essere confermato;
- che l’occupazione temporanea è un provvedimento che, in ambito espropriativo,
concorre all’attuazione dell’opera ed è normalmente dettato da necessità di
cantiere; concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al
proprietario. La relativa indennità è intesa a compensare il danno effettivo
per il proprietario derivante dalla limitazione d’uso del bene, salvo che egli
renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF
109 Ib 273);
- che di regola l’indennità annua riconosciuta dalla prassi per terreni
agricoli ammonta a fr. 0.05 il mq (TE 22.11.2000 in re S./V., 10.5.2001
in re C./A.);
- che in concreto l’occupazione temporanea colpisce una superficie di mq 139
per la quale non è ipotizzabile alcun uso alternativo, o migliore, rispetto a
quello agricolo attuale;
- che di conseguenza l’indennità offerta di fr. 0.20 il mq, favorevole
Considerandi
all’espropriato, può essere confermata;
- che le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio
usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale amministrativo federale, a far tempo dal
1°.7.2008, data per la quale è stata autorizzata l’anticipata immissione in
possesso;
- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante
(art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriato, rappresentato da un legale, ha diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà
poste dalla vertenza.
Per
i quali motivi
richiamata la
Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le
seguenti indennità per il mapp. no. 555:
- fr. 10.- il mq per l’espropriazione formale di mq 133
- fr. 0.20 il mq per l’occupazione temporanea di mq 139
oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1°.7.2008.
2.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-
sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato
fr. 500.- per ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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