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Decisione

20.2008.7-1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I fondi sono entrambi ben esposti e si prestano ad un’edificazione razionale

conforme ai parametri di zona; nulla indica peraltro che le transazioni siano

state influenzate da motivazioni speculative o comunque da fattori non

oggettivi. Premesso che il disturbo cagionato dalla strada cantonale non sembra

aver influito in modo significativo sulla formazione dei prezzi di

compravendita, questi appaiono tutto

sommato ragionevoli ed attendibili a fronte della situazione generale dei due terreni.

Di conseguenza può ragionevolmente essere concluso che nella primavera del

2008, nel comprensorio che qui interessa, i terreni residenziali potessero valere

ca. fr. 650.-/700.- il mq.

3.3. Il mapp. no. 144, nella sua parte edificabile qui oggetto di

espropriazione parziale, è urbanizzato e di conformazione regolare. Situato ad una quota inferiore rispetto alla

strada cantonale ed in leggero declivio verso est – e quindi in certo modo

avvantaggiato, rispetto ai fondi posti a monte della strada, poiché i rumori

tendenzialmente salgono verso l’alto e sono facilmente schermabili – il terreno

è sicuramente sfruttabile in conformità con la destinazione ammessa secondo

criteri razionali e finanziariamente ragionevoli. Le esistenti servitù di passo

veicolare (per lo più reciproche) non sono una pregiudiziale né dal profilo della

commerciabilità del terreno, né dal profilo edilizio poiché interessano solo il

confine settentrionale della proprietà già adibito a strada di servizio. Trattandosi

nell’insieme di una proprietà apprezzabile, anche perché tali sono i terreni

non ancora edificati, l’indennità rivendicata dalle espropriate appare del

tutto giustificata. A maggior ragione ove si consideri che, con una superficie

prativa di mq 6556 (cfr. estratto sommarione), il fondo potrebbe anche essere

edificato sulla base di un piano di quartiere facoltativo con conseguente

possibilità di ottenere non solo una deroga all’altezza massima ed alle

distanze tra edifici, ma anche un bonus dell’IS di 0.2 (art. 35 NAPR) che

aumenterebbe le potenzialità edificatorie in ragione di 1/3 rispetto a quelle

ammesse in zona.

Pertanto l’indennità per l’espropriazione formale di mq 41 al 1°.5.2008 è

fissata in fr. 700.- il mq.

4.L’occupazione

temporanea è un provvedimento che, in ambito espropriativo, concorre

all’attuazione dell’opera ed è normalmente dettato da necessità di cantiere;

concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al proprietario. La

relativa indennità è intesa a compensare il danno effettivo per il proprietario

derivante dalla limitazione d’uso del bene, salvo che egli renda attendibile un

miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT

1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).

Di regola l’indennità annua riconosciuta

nella prassi per terreni edificabili ammonta a fr. 0.50 il mq (TE sott.

2.3.1999 in re Stato del Cantone Ticino/G.; TRAM 24.4.2008 N.

Considerandi

50.2006

).

In concreto il provvedimento colpisce una superficie di mq 511 per la quale non

è stata formulata alcuna ipotesi realistica di miglior uso.

Di conseguenza l’indennità di fr. 0.50 il mq/annui offerta dall’ente

espropriante, conforme ai canoni giurisprudenziali, va confermata.

5.

Le

indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del

3.

% fissato dal Tribunale federale amministrativo; essi decorrono dalla data

dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), vale a dire dal

1°.5.2008 in poi.

6.

Le

espropriate hanno sollecitato la concessione di un accesso veicolare verso la

strada cantonale all’altezza dei mapp. no. 272/257.

Considerato che la formazione di accessi è subordinata al rilascio di una

licenza edilizia (art. 4 let. c RLE; art. 45 e 48 Lstr.), la questione non

rientra nelle competenze del Tribunale di espropriazione (art. 37 Lespr.).

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73

cpv. 1 Lespr.). Le espropriate, patrocinate da un legale, hanno diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà, invero contenute, della causa.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà alle espropriate le

seguenti indennità per il mapp. no. 144:

1.1

fr. 700.- il mq per l’espropriazione formale di mq 41

1.2

fr. 0.50 il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 511

oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1°.5.2008.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere alle

espropriate fr. 1'300.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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