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Decisione

20.2009.12-3

Indennità per svalutazione - pretesa tardiva - perdita posteggi

25 maggio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. La richiesta di indennità per titolo di svalutazione

è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

Considerandi

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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