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Decisione

20.2010.1-20

Espropriazione formale - piano particolareggiato - indennità

27 maggio 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla

limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è finalizzata a restituirgli le

condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo,

senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).

L’indennità per espropriazione formale è valutata al giorno dell’anticipata

immissione in possesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di

estimo (art. 19 Lespr).

Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale per

effetto di un provvedimento pianificatorio restrittivo, la data decisiva per

l’estimo coincide invece con quella di entrata in vigore della restrizione

(Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c.

4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2).

4.2. Secondo la giurisprudenza l’istituzione di un piano particolareggiato può

dare luogo ad un’espropriazione materiale, segnatamente quando comporti la

perdita della facoltà di disporre di un immobile (cfr. RDAT II-1997 no.

35).

Nella fattispecie può ragionevolmente

essere escluso che l’inserimento del mapp. no. 196 nel comparto II del PP__________,

avvenuto nel 1983, abbia generato un’espropriazione materiale; questione che, del

resto, nemmeno le parti hanno sollevato.

Stando al PP__________, tutt’ora vigente,

nel comparto II è ammessa la costruzione di abitazioni mono o bifamiliari non

contigue di 2 piani al massimo e con un’altezza massima di ml 7.50. Il piano

delimita il comparto edificabile in 4'070 mq (area contrassegnata in rosso) nel

quale è concessa una superficie utile lorda (SUL) di 1'630 mq edificabile entro

una superficie di 1'220 mq. L’edificazione così definita permette di raggiungere

nel comparto II un indice di sfruttamento dello 0.4 e un indice di occupazione

del 30%; la distanza minima dal confine è di 3 m (art. 14 pto. 2 NAPP__________).

Nel 1983 il mapp. no. 196 era già edificato. Per questo fondo il PP__________

ha limitato il sedime entro il quale è possibile edificare ad una figura

irregolare tendente al rettangolo posta lungo il confine con il mapp. no. 67

che, considerate le distanze e l’altezza poste dalle NAPP__________, i

proprietari possono ancora sfruttare. Inoltre, sebbene la superficie rimanente

del fondo sia vincolata ad un divieto permanente di costruzione (art. 13 pto. 2

NAPP__________), dispone di un potenziale di indici residui che può essere

realizzato mediante cessione all’interno della zona assegnata all’edificazione

nel comparto II. In definitiva, quindi, gli indici non sono esauriti. Di

conseguenza il PP__________ ha condizionato l’edificazione della particella ponendo

dei limiti, ma non ha inciso in maniera grave sui diritti di proprietà. Vero è

che oltre alle suddette possibilità di sfruttamento, ammette comunque, espressamente, l’esecuzione di opere, dettate dall’uso

normale, per la conservazione dello stabile esistente e per la tutela

dell’igiene, come pure le migliorie che non comportino una modifica delle

strutture esterne (art. 13 pto. 4 NAPP__________). Il piano non ha inoltre ostacolato

alcun progetto edilizio concreto ed in ogni caso non impedisce ai proprietari

di vendere o locare a terzi la proprietà.

Di conseguenza l’indennità è da valutare

secondo i principi che governano l’espropriazione formale, ovvero al 18.1.2010, data per la quale è stata accordata

l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr).

5.5.1.

L’indennità per espropriazione formale

comprende l’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr)

che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi

privato o agente immobiliare avveduto nell’ambito di una libera transazione

immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr,

Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de

droit administratif, 1984, vol. II, p. 734).

Secondo la giurisprudenza lo strumento prioritario per stabilire il valore

venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul

confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe

al terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF

122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no.

52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è

richiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a

paragone dal momento che di eventuali differenze – per posizione, estensione,

stato di urbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto

mediante opportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da

compravendite isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la

stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no.

48 c. 2.3). Non sono risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran

lunga al di sotto o al di sopra della media – né i prezzi corrisposti per

terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89);

non lo sono nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i

diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art.

19 no. 88).

Devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo

espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib

321 c. 3), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito

dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli aumenti e

delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente

espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3).

Nel fissare l’importo dell’indennità il Tribunale di espropriazione non è

vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).

5.2. Ai fini del giudizio valutativo sono da considerare il contesto

pianificatorio e la situazione del mapp. no. 169 come si presentavano nel mese

di gennaio del 2010.

I parametri edilizi del comparto II del PP__________, menzionati sopra, sono

sostanzialmente paragonabili a quelli vigenti nella zona residenziale estensiva

R2, con la differenza che in quest’ultima sono ammessi, oltre alle abitazioni,

anche alberghi, ristoranti ed aziende artigianali non moleste (art. 15 e 36

NAPR).

Il Tribunale ha dunque esperito un’indagine sui

prezzi soluti per terreni liberi ubicati

nella zona R2 di __________ che possa

servire quale base di partenza per la valutazione; il periodo considerato va

dal 2000 fino al 2009, anno dopo il quale

non sono state reperite transazioni. Da ciò le seguenti risultanze:

mapp. nr.

mq

ubicazione

fr./mq.

Iscrizione a

RF

91

3’579

213.75

05.06.2000

498

597

268.01

27.09.2000

435

228

395.-

28.06.2000

497

222

405.41

28.06.2000

499

1’981

378.60

16.10.2000

292

42

(scorporo)

330.-

19.04.2001

292

895

301.68

21.05.2001

501

1’406

248.93

11.10.2001

143

818

419.66

15.01.2002

511

392

442.91

25.01.2002

512

633

398.26

26.05.2002

472

707

240.45

27.11.2002

504

328

326.22

20.01.2003

512

92

(scorporo)

434.78

20.11.2003

507, 508

562

302.49

22.07.2003

493

1’198

129.38

19.05.2003

493

967

191.31

27.12.2004

505

328

Considerandi

356.71

12.01.2005

512.

541.

500.

-

07.07.2005

521.

324.

462.96

16.05.2006

509.

556.

383.09

12.01.2006

519.

361.

366.62

04.04.2006

520.

387.

452.20

24.02.2009

5.3

Nel contesto delle transazioni reperite non è da considerare il prezzo di

fr. 500.- il mq versato nel 2005 per il mapp. no. 512, trattandosi del valore

massimo in assoluto. Lo stesso dicasi per le due transazioni concernenti semplici

scorpori (evidenziate) poiché questi sono stati annessi a fondi confinanti e

dunque non è da escludere che il prezzo di compravendita sia stato influenzato

da interessi soggettivi degli acquirenti.

Ciò posto, dall’insieme dei dati rimanenti si evince anzitutto che dopo il 2006

non sono state registrate transazioni: ciò è segno di una certa stagnazione

dovuta, notoriamente e specialmente, alla mancanza di offerta. D’altra parte si

può constatare che nella zona R2 non vi è stata una crescita dei valori

immobiliari; piuttosto sono riscontrabili variazioni di prezzo che possono

ragionevolmente essere ricondotte al luogo di situazione e/o a caratteristiche

specifiche dei fondi, che sono collocabili sul territorio comunale grosso modo

entro tre zone.

Una prima zona comprende i mapp. no. 493, 498, 292 e 501 che sono ubicati a

valle del nucleo di __________, lungo la strada cantonale che sale da __________,

nelle località __________ e __________. I mapp. no. 498, 292 e 501, parzialmente

esclusi dalla zona edificabile, sono situati sulla cima di un pianoro con vista

sulla __________ e, insieme ai fondi confinanti, tutti edificati, compongono un

insediamento residenziale discreto. I valori di transazione, che risalgono agli

anni 2000/2001, si attestano in media attorno a fr. 273.- il mq. Il mapp. no.

493.

è anch’esso rivolto verso sud-est ma è direttamente affacciato sulla strada

cantonale e presenta una conformazione irregolare, caratteristiche che giustificano

il suo valore decisamente inferiore; la differenza (aumento) di prezzo nella

seconda transazione che ha interessato tale particella deriva probabilmente dal

contestuale acquisto di una quota di comproprietà di ½ sulla retrostante strada

coattiva al mapp. no. 517 (cfr. d.g. 10318 del 27.12.2004).

Una seconda zona annovera le particelle situate a sud-ovest del nucleo di __________

alle quali si accede, dalla strada cantonale, percorrendo Via __________ e Via __________.

Nella località __________, la più vicina all’abitato e già densamente edificata,

si trovano i mapp. no. 435, 497, 472 (l’ultimo parzialmente fuori zona

edificabile), tutti situati in buona posizione e compravenduti, negli anni 2000-2002,

ad un valore medio di ca. fr. 347.- il mq. Proseguendo verso ovest i mapp. no.

143, 511, 512 (loc. __________), 519 (loc. __________) e 499 (loc. __________) appartengono

ad una fascia collinare – dominata dalla tenuta viticola __________ –

tranquilla, panoramica e ben soleggiata, che costituisce uno dei luoghi più

pregiati di __________ dal profilo residenziale e paesaggistico. Vero è che i

valori, tutto sommato abbastanza costanti negli anni tra il 2000 e il 2006

raggiungono una media di ca. fr. 402.- il mq.

Una terza zona, infine, comprende le particelle collocate lungo la strada

cantonale in prossimità del confine con il Comune di __________, ai piedi della

collina di __________. Tali particelle non presentano invero alcuna qualità di particolare

rilievo; anzi, sono esposte al traffico veicolare, notoriamente intenso, e, ad

eccezione del mapp. no. 520, sono prive di visuale. Perciò, a fronte di una

tale situazione, i valori riscontrati appaiono relativamente alti o comunque

sproporzionati e difficilmente spiegabili se soltanto si paragonano a quelli corrisposti

nell’area di __________; quest’ultima, infatti, e senza dubbio assai più

piacevole ed ambita ai fini residenziali. La sproporzione si nota in

particolare esaminando i prezzi dei mapp. no. 520 e 521, fondi ubicati in

località __________ e costituiti in seguito ad una lottizzazione. Il mapp. no.

520.

(fr. 452.20 il mq) è infatti ubicato nelle vicinanze immediate del bivio

della strada cantonale per __________, è contiguo a terreni edificabili (ed

edificati) ed ha l’unico vantaggio di avere il fronte principale rivolto verso

sud-est. Il mapp. no. 521 è stato compravenduto ad un prezzo persino superiore (fr.

462.95

il mq) nonostante si trovi in una posizione certamente peggiore, chiuso com’è

su tre lati (anche verso sud-est) da proprietà edificabili (ed edificate) con l’unico

fronte libero a ridosso della strada cantonale. Un ragionamento analogo può

essere svolto in relazione al prezzo medio di ca. fr. 351.- il mq al quale sono

stati compravenduti, negli anni 2003-2006, i mapp. no. 504, 505 507/508, 509.

Tali particelle, ubicate sull’altro lato della strada in località __________,

ed anch’esse verosimilmente frutto di un frazionamento, sono infatti adagiate

in una sorta di conca, priva di visuale ed alquanto esposta ad immissioni

ambientali. Il mapp. no. 91, invece, non ha i requisiti per essere edificato,

trattandosi di un terreno inserito solo parzialmente in zona edificabile, di

forma irregolare allungata e posto in declivio attiguamente alla zona boschiva;

esso è stato acquistato dal proprietario del confinante mapp. no. 171 già

edificato. Benché il prezzo di compravendita sia di gran lunga inferiore a

quelli menzionati sopra (fr. 213.75 il mq), non può essere escluso che sulla transazione

abbia comunque influito una certa componente soggettiva, essendo nell’interesse

dell’acquirente entrare in possesso del sedime, se non altro per usufruire di

una più ampia area di sfogo sul retro della sua abitazione.

Nel settore, più centrale, che qui interessa sono destinate alla zona R2 una

fascia di territorio ubicata immediatamente ad est del comprensorio II del PP__________,

nonché un’ampia area a valle della strada cantonale. Situate in declivio, esse sono

ben soleggiate, godono di un bel panorama sul basso mendrisiotto e sono vicine

al nucleo ed ai servizi comunali. Non possono tuttavia vantare i pregi che

contraddistinguono la zona di __________, la quale, peraltro, ha in vantaggio

di non essere gravata dalle immissioni della strada cantonale.

Tutto sommato si può quindi ragionevolmente ritenere che nel gennaio del 2010 i

terreni ubicati in questo settore valessero mediamente fr. 350.-/400.- il mq.

5.4

Il mapp. no. 196 avrebbe, di

principio, i requisiti di un buon terreno edilizio, tanto da raggiungere un

valore di ca. fr. 370.- il mq. Non è di rilievo, in quest’ambito, il fatto che

l’accesso al fondo non è diretto bensì garantito attraverso una servitù sul

mapp. no. 73 dal momento che tale accesso, o meglio la superficie gravata, è

una strada a tutti gli effetti che serve anche altri fondi confinanti (in particolare

i mapp. no. 58 e 66, cfr. estratto SIFTI mapp. no. 73). Come già evidenziato

(consid. 4.2), il PP__________ è tuttavia condizionante nella misura in cui, per

realizzare il potenziale edilizio, i proprietari dovrebbero concentrare

l’edificazione all’interno del loro perimetro, presso il confine con il mapp.

no. 67, e/o accordarsi con i proprietari confinanti e cedere loro gli indici ancora

a disposizione.

Gli espropriati hanno insistentemente

sottolineato che la revisione del PR prevede l’attribuzione del mapp. no. 196 alla

zona residenziale estensiva R2: con ciò alludendo ad un possibile miglior uso

del fondo. Affinché un eventuale miglior uso possa essere considerato nella

valutazione dell’indennità (art. 12 cpv. 1 Lespr), occorre che alla data determinante

sia già attuabile in fatto ed in diritto, o quanto meno che la sua messa in

atto appaia altamente verosimile nel prossimo avvenire; prospettive vaghe di

miglior uso non bastano (DTF 134 II 176 c. 11.4 e rinvii). Ora, nel mese

di gennaio del 2010, data determinante per il giudizio, la revisione del PR di __________

non era ancora stata adottata dal Consiglio comunale. Ma non solo: il

Dipartimento del territorio, esprimendosi nel 2009 in sede di esame preliminare, aveva dichiarato di non condividere l’azzonamento proposto dal

Comune poiché non sufficientemente rispettoso sia del contesto storico che del

significato architettonico e urbanistico relativi al nucleo originario di __________

(cfr. esame preliminare del 17.3.2009 p. 21). Su queste basi la possibilità di

un miglior uso del fondo non è ragionevolmente sostenibile.

Ciò non toglie che la particella è comunque una proprietà apprezzabile dal

profilo residenziale. Nondimeno l’assetto pianificatorio del fondo, pur non

pregiudicandone la commerciabilità,

incide sul suo valore. Vista la situazione complessiva e le possibilità

d’intervento ancora ammesse (sia pure condizionate), appare ragionevole

applicare una riduzione del 30%. Pertanto l’indennità per l’espropriazione

formale di mq 30 (come da tabella aggiornata), inclusi nella zona edificabile

del PP__________ comparto II, è fissata in fr. 260.- il mq.

5.5

L’espropriazione interessa un’ulteriore superficie di 54 mq, la quale è

stata tolta al bosco con l’accertamento forestale approvato nel 2001, ma non è poi

stata riassegnata ad altra zona mediante una modifica del PR (cfr. consid. 3).

Si tratta quindi di sedime senza destinazione specifica. Ciò considerato,

l’indennità offerta dall’ente espropriante di fr. 50.- il mq, che appare

generosa, può essere confermata.

6.

Per l’esecuzione dei lavori

stradali si è resa necessaria l’occupazione temporanea di 19 mq inclusi nella

zona edificabile del PP__________ comparto II e di 40 mq senza destinazione

specifica.

L’indennità per occupazione temporanea è

finalizzata a compensare solamente il danno effettivo derivante al proprietario

dalla limitazione d’uso passeggera del bene, salvo che egli renda attendibile

un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 39; DTF 109 Ib 273; RDAT 1989 no. 76, I-1992

no. 45).

L’indennità annua, normalmente accordata nella prassi, ammonta a 50 cts. il mq

per le aree edificabili ed a 5 cts. il mq per quelle inedificabili.

Nella fattispecie i sedimi interessati dal provvedimento sono strisce prative ubicate

a monte del muro lungo il fronte stradale; queste non sono suscettibili di

alcun miglior uso, né gli espropriati sostengono il contrario. Non vi è quindi

motivo di scostarsi dai canoni giurisprudenziali, peraltro pienamente

rispettati dall’ente espropriante.

Di conseguenza l’indennità annua di 50 cts. il mq per mq 19 e di 25.- cts. il

mq per mq 40 può essere confermata.

7.

Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio

usuale a decorrere dall’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3

Lespr). Ritenuto che tale saggio corrisponde al tasso ipotecario di riferimento

nei contratti di locazione, in concreto sono dovuti i seguenti interessi:

- del 3% dal 18.1.2010 al 1°.12.2010

- del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011

- del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012

- del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

8.

Le spese di procedura sono

interamente a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). Gli espropriati

non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano

ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà agli espropriati le

seguenti indennità in relazione al mapp. no. 196:

- fr. 260.- il mq per l’espropriazione formale di mq 30

- fr. 50.- il mq per l’espropriazione formale di mq 54

- cts. 50 il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 19

- cts. 20 il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 40

oltre interessi ai seguenti saggi annuali:

- del 3% dal 18.1.2010 al 1°.12.2010

- del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011

- del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012

- del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

2.

Le

questioni risolte con accordo sono stralciate.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.-

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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