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Decisione

20.2010.13-12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 dicembre 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà agli espropriati le

seguenti indennità per il mapp. no. 1165:

- fr. 650.- il mq per l’espropriazione formale di mq 47 (giardino)

- fr. 10.- il mq per l’espropriazione formale di mq 5 (strada-piazzale)

oltre interessi ai seguenti saggi usuali:

- del 3.5 % dal 5.10.2009 al 31.12.2009

- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°12.2010

- del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011

- del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012

- del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

2. Le questioni risolte con accordo sono

stralciate dai ruoli.

3. La

domanda di indennità per titolo di svalutazione è respinta.

Considerandi

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico dell’ente espropriante, con obbligo di rifondere agli espropriati fr. 2’000

per ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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