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Decisione

20.2011.12-3

Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale e degli impianti semaforici - ampliamento dell'espropriazione - valore venale per terreno posto in zona mista amministrativa commerciale - ind

2 ottobre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I proprietari delle restanti quote di PPP (15632,

15636, 15637) hanno invece accettato incondizionatamente le tabelle pubblicate.

Il Consiglio di Stato ha approvato il

progetto con risoluzione del 5.7.2011 cresciuta incontestata in giudicato, dopo

di che, aderendo alla richiesta dell’ente espropriante, tutti i proprietari hanno

accordato l’anticipata immissione in

possesso a far tempo dal 15.9.2011.

Gli atti sono quindi stati trasmessi a

questo Tribunale per i suoi incombenti in applicazione dell’art. 26 della Legge

sulle strade.

All’udienza di conciliazione svoltasi l’8.3.2012

gli espropriati hanno rinunciato all’indennità di fr. 6’000.- per lo

spostamento delle 5 sculture, riservato il caso in cui l’ampliamento

dell’espropriazione fosse ammesso; per il resto hanno confermato le pretese già

formulate per iscritto e postulato un risarcimento per il muretto in sasso che

non è stato ripristinato. L’ente espropriante, dal canto suo, ha contestato la

richiesta di ampliamento dell’espropriazione e la pretesa d’indennizzo per il

muretto, ribadendo le indennità offerte

nella tabella pubblicata. Di comune accordo le parti hanno stabilito che le

piante che dovessero deperire entro fine

2012 saranno sostituite a spese dell’espropriante.

Conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 27.9.2012 riconfermandosi nelle rispettive

posizioni.

2.In

occasione dell’udienza finale il Tribunale ha preso atto che le questioni

inerenti le sculture e le piante, disposte sulla striscia di terreno tra il

marciapiede e il muro di contenimento al posteggio, sono state risolte

direttamente dalle parti in sede esecutiva (cfr. verbale del 27.9.2012).

Pertanto le relative offerte/pretese di indennizzo sono stralciate.

3.Il

Tribunale ha accertato che, in costanza di procedura, la PPP 15640, di

proprietà MCON 19, è stata ceduta mediante atto di compravendita (cfr. d.g. 21497

del 1.9.2011) ad MCON 20. Nel relativo

contratto di compravendita la venditrice non si è riservata il diritto di

restare parte nel procedimento espropriativo, motivo per cui il nuovo

proprietario subentra di diritto ((Hess/Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 e 17, DTF 122 I 168 c.1). Egli

ha esercitato il diritto di essere sentito all’udienza di conciliazione

allineandosi alle pretese già formulate da chi l’aveva preceduto.

4.Il

mapp. no. 253, ubicato in località Via __________, ha una superficie di mq

2’409 ed cosi censito a RF:

sub. h) giardino acc. mq 1’091

sub. A) abitazione mq 553

sub. B) autorimessa mq 535

sub. C) negozi ed uffici mq 122

sub. D) negozio mq 69

sub. E) pensilina e scala mq 19

sub. F) portico mq 8

sub. G) uff. sporg. mq 12

Il fondo, situato lungo Via __________ a pochi metri dall’incrocio con Via __________,

é pianeggiante e di conformazione regolare. Esso è edificato con uno stabile di

4 piani fuori terra ad uso misto, abitativo e commerciale, comprendente un

garage sotterraneo. Lo stabile è fronteggiato da un piazzale utilizzato quale

posteggio e sorretto da un muro di contenimento; tra quest’ultimo ed il

marciapiede lungo Via __________ si sviluppa una striscia prativa sulla quale sono

poste 5 sculture in ferro ed alcune piante; essa è delimitata verso il

marciapiede da un muretto in sasso (cfr.

documentazione fotografica).

Stando al PR di __________ approvato in

data 2.12.1997 ed alla successiva variante di PR concernente Via __________ ed il piano viario di __________, approvata il 17.9.2008,

la particella è assegnata alla zona mista

amministrativa commerciale AC1.

5.5.1

Gli espropriati chiedono che l’espropriazione sia ampliata fino ad includere

anche l’area oggetto di occupazione temporanea (mq 38), ovvero tutta la

striscia verde compresa tra il marciapiede ed il piazzale adibito a posteggi. Essi

ritengono che tale superficie sia già indicata nel PR come espropriabile, e che,

in seguito all’espropriazione parziale, non sia più utilizzabile razionalmente

in alcun modo.

5.2. Giusta l’art. 5 cpv. 1 Lespr, quando sia prevista l’espropriazione

parziale di un fondo e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere

difficile l’esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione,

l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale.

La norma istituisce un’eccezione al principio della proporzionalità secondo cui

l’espropriazione non deve eccedere quanto è strettamente necessario per

raggiungere lo scopo perseguito dall’ente espropriante. L’ampliamento

dell’espropriazione entra quindi in considerazione solo se, a causa

dell’esproprio parziale, l’uso conforme del fondo fosse pregiudicato o reso

oltremodo difficile. Il proprietario può anche limitare la domanda di

ampliamento ad una parte soltanto del terreno qualora non permangano, per la

stessa, prospettive d’uso ragionevoli (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 12

no. 2-3; DTF 103 Ib 97; RDAT 1988 no. 67 c. 4, II-1996 no. 42

c.5; TRAM 50.2004.5-6 del 6.12.2005).

5.3. Il PR di __________ prevede in Via __________ una linea di arretramento di

m 5.5, prescrizione alla quale è soggetto anche il mapp. no. 253 (cfr.

planimetria relativa alle linee di arretramento).

Contrariamente a quanto ritengono gli espropriati ciò non significa che la

fascia posta entro la linea sia soggetta ad esproprio, ma semplicemente che non

è occupabile: le linee di arretramento sono infatti uno strumento urbanistico e

non rappresentano altro che la distanza minima da rispettare obbligatoriamente

verso la strada; per il proprietario costituiscono il limite fino al quale è

possibile costruire (cfr. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE no. 1026

ss; RtiD II-2008 no. 16).

L’area in questione è compresa nella linea di arretramento e dunque,

indipendentemente dall’espropriazione, già si presta ad un uso limitato,

potendo essere destinata – come lo è attualmente – a spazio verde; essa dispone

però di indici utilizzabili sul resto del fondo. In quest’ottica l’esproprio

parziale non influisce in alcun modo sullo sfruttamento possibile del sedime.

Per quanto riguarda il resto del fondo si rileva che l’espropriazione è circoscritta

ad una striscia di 15 mq, con una profondità massima di ca. m 1.20, nell’angolo

orientale, poi decrescente fino a ridursi a zero. Pertanto il fondo resta

palesemente sfruttabile secondo la sua destinazione ed i vigenti parametri

edilizi.

In queste condizioni i requisiti per ammettere l’ampliamento dell’esproprio non

sono adempiuti e la domanda non può essere accolta.

6.6.1.

L’espropriazione formale è subordinata al versamento di una piena indennità

(art. 9 Lespr) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento

espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni

economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza

pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. ad art. 16

no. 4). Essa è stimata alla data dell’anticipata immissione in possesso o, in

difetto, alla data di emissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr).

L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato

(art. 11 let. a Lespr). Questo corrisponde al prezzo commerciale oggettivo che

un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto potrebbe conseguire

nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,

1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,

p. 734).

Secondo la giurisprudenza, lo strumento prioritario per stabilire il valore

venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul

confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà

analoghe al fondo espropriato (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80

ss, 94; DTF 122 I 168 c. 3a, b/bb, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006

no. 48 c. 2.2, I-2008 no. 52 c. 4.1).

L’applicazione di questo metodo presuppone la disponibilità di un campione di

raffronto adeguato che permetta di tracciare un quadro ragionevole del mercato

immobiliare. Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è

richiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a

paragone: di eventuali differenze – per posizione, estensione, stato di

urbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto mediante

opportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da compravendite

isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la stipulazione non risulti

influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19

no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.3). Non sono

risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al

di sopra della media – né i prezzi corrisposti per terreni già edificati (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di

vendita, i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 88).

Ai fini dell’estimo devono essere considerate le eventuali possibilità di

miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr),

nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei

piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle

diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante

(art. 12 cpv. 2 Lespr).

Nel fissare l’importo dell’indennità il Tribunale di espropriazione non è

vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).

6.2. In concreto l’indennità è stimata con valuta 15.9.2011, data per la quale è stata autorizzata

l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.) e la valutazione deve fondarsi sui prezzi liberamente

pattuiti nel contesto di transazioni immobiliari riguardanti terreni

inedificati siti nella zona mista amministrativa commerciale AC1 di __________.

A tal fine il Tribunale ha eseguito la consueta indagine presso il registro

fondiario e, al fine di disporre di un campione di raffronto il più ampio

possibile, ha esteso la ricerca a tutte le transazioni stipulate nel decennio

precedente il dies aestimandi includendo anche le zone a sfruttamento intensivo

R16 e R13 di __________. I dati sono completati con le indennità espropriative

riconosciute nell’ambito di una precedente procedura espropriativa che ha

coinvolto altri terreni ubicati lungo Via __________ nelle immediate vicinanze del bivio con

Via __________.

Complessivamente risultano i seguenti valori:

zona AC1

- fr. 1'428.57 il mq per mq 7 staccati dal mapp. no. 368 per essere trasferiti

al confinante mapp. no. 785, loc. Via __________ (iscr. a RF il 13.6.2000 al

d.g. 11523);

- fr. 600.- il mq per il mapp. no. 976 di mq 67, loc. __________ (iscr. a RF

l’11.12.2006 al d.g. 29619); nel frattempo il fondo è stato raggruppato nel mapp.

no. 570;

- fr. 600.- il mq per il mapp. no. 977 di mq 147, loc. __________ (iscr. a RF

l’11.12.2006 al d.g. 29613);

zona R16

- fr. 920.14 il mq per il mapp. no. 33 di mq

288, loc. Via __________ (iscr. a RF il 23.11.2004 al d.g. 27840); nel prezzo è

incluso anche un edificio di 53 mq;

- fr. 400.- il mq per il mapp. no. 855 di mq 1'000, loc. Via __________ (iscr.

a RF il 9.5.2006 al d.g. 11259); nel prezzo è compresa una quota di 1/5 sulla

strada coattiva al mapp. no. 728;

- fr. 1'000.- il mq per il mapp. no. 547 di mq 366, loc. __________ (iscr. a RF

il 6.11.2006 al d.g. 26323);

zona R13

- fr. 847.46 il mq per il mapp. no. 377 di mq 767, loc. __________ (iscr. a

RF il 16.11.2001 al d.g. 23896/8);

- fr. 618.56 il mq per il mapp. no. 698 di mq 485, loc. __________ (iscr. a RF

l’11.1.2005 al d.g. 502); nel prezzo è compresa una quota di 1/6 sulla strada

coattiva al mapp. no. 663;

- fr. 1'187.65 il mq per il mapp. no. 425 di mq 842, loc. Via __________ (iscr.

a RF il 29.1.2007 al d.g. 2068); nel prezzo è compresa una quota di 1/2 sulla

strada coattiva al mapp. no. 737;

- fr. 1'000.- il mq per il mapp. no. 981 di mq 506, loc. __________ (iscr. a RF

il 13.2.2009 al d.g. 3742);

Indennità riconosciute nell’ambito della

procedura d’esproprio avviato dallo Stato del Canton Ticino in vista delle opere

di formazione della corsia per il bus in Via __________ (tratto incrocio __________)

Considerandi

nei Comuni di __________ e __________:

- fr. 850.- il mq per mq 32 staccati

dal mapp. no. 974 di __________, zona AC1 (TE decreto di stralcio 3.6.3008 inc.

20.2008

-6; iscr. a RF il 27.4.2011 al d.g. 10526);

- fr. 850.- il mq per mq 16 staccati dal mapp. no. 2169 di __________, zona

R7 (TE

decreto di stralcio 3.6.3008 inc. 20.2008.9-2, iscr. a RF il 18.4.2011 al d.g. 9651);

- fr. 850.- il mq per mq 74 staccati dal

mapp. no. 899 di __________, zona R7 (TE decreto di stralcio 3.6.3008 inc. 20.2008.9-3; iscr. a RF il 19.4.2011 al d.g. 9752).

6.3

La zona AC1 (art. 15 NAPR) è una zona mista nella quale è permessa la

costruzione di abitazioni, di stabili commerciali e amministrativi, alberghi,

ristoranti e l’insediamento di aziende artigianali non moleste; vi è previsto

un indice di sfruttamento (is) 2.2 ed un indice di occupazione (io) del 50%. A

questa zona sono riservate le fasce che si estendono lungo i due lati di Via __________

fino ed oltre l’incrocio __________, nonché un’area nel settore meridionale del

comune confinante con la parte alta di Via __________.

Nella zona R16 (art. 13 NAPR) è consentita la costruzione di edifici abitativi,

alberghi e ristoranti e l’insediamento di uffici, commerci e aziende

artigianali non moleste, con un is 1.5 ed un io del 35%. Ad essa sono assegnati

alcuni comparti posti, rispettivamente, a valle di Via __________, lungo Via __________

(al confine con __________) e Via __________ (al confine con __________).

La zona R13 (art. 11 NAPR), infine, è destinata alla costruzione di edifici

abitativi, alberghi e ristoranti, con is 1.1 ed io del 35%; essa è formata da

diversi comparti ubicati a valle di Via __________ e verso occidente fino a Via

__________, nonché lungo Via __________ e Via __________ /Via __________te.

6.4

Nel quadro dei dati reperiti il negozio che ha interessato il mapp. no.

368.

non appare risolutivo. In effetti, sebbene il fondo si trovi a poche decine

di metri dalla proprietà in esame, lungo il medesimo lato della strada, la compravendita

risale al 2000 e riguarda uno scorporo di soli 7 mq per il quale è stato

versato il prezzo massimo in assoluto che non trova alcuna conferma negli anni

successivi. D’altra parte, considerato che il sedime ceduto è andato ad

ampliare il piazzale del retrostante mapp. no. 785, è da presumere che, seppur

esiguo, abbia conferito certi vantaggi all’acquirente, e che siano stati questi

ultimi a determinare il prezzo.

I restanti valori di transazione tra privati nella zona AC1 si attestano, nel 2006, a fr. 600.- il mq, importo pagato per i mapp. no. 976 e 977 entrambi situati lungo Via __________,

immediatamente a valle del bivio con Via __________. Tali particelle, invero,

non presentano dimensioni sufficienti per essere edificate; bisogna tuttavia tener

conto che dispongono di indici utilizzabili: la prima con il raggruppamento al

mapp. no. 570, la seconda perché confinante con la part. no. 138 appartenente

al medesimo proprietario; il diritto di usufrutto sulla part. 976, contestuale

alla vendita, non ha grande rilievo poiché è stato costituito a titolo gratuito

per la durata di soli 4 anni onde consentire l’installazione del cantiere per

l’edificazione della confinante part. no. 974 (cfr. rogito no. 148 del

1°.12.2006 del notaio avv. __________). Sempre lungo quella porzione di Via __________

ma due anni più tardi, nel 2008 (data del decreto di stralcio), è stata

proposta ed accettata un’indennità di fr. 850.- il mq per l’esproprio parziale

del mapp. no. 974 di __________, situato tra i mapp. no. 570 e 977, e dei mapp.

no. 2169/899 di __________ ubicati poco più a valle. Visto che tali particelle sono

tutte sfruttabili senza restrizioni secondo i parametri di PR, e che i proprietari

hanno aderito all’indennità offerta, si può ragionevolmente ritenere che la

stessa rappresentasse un valore edilizio pieno correttamente ponderato. Aggiornando

i valori sulla base di un normale incremento di mercato, si ottiene nel 2011 un

valore medio arrotondato di ca. fr. 1'000.- il mq.

Rispetto al settore appena esaminato, la situazione della parte alta di Via __________

è leggermente più interessante dal profilo commerciale e abitativo, soprattutto

in ragione della vicinanza dei fondi alle infrastrutture comunali (casa

comunale, scuole, ufficio postale, negozi). Tale elemento giustifica una certa

rivalutazione ma non al punto da raggiungere l’importo di fr. 2'500.-/2'900.-

che, secondo gli espropriati, corrisponderebbe al valore medio della zona. In

effetti bisogna considerare che Via __________ rappresenta l’arteria principale

di attraversamento di tutto il Comune oltre che uno degli accessi alla città di

__________ dallo svincolo autostradale nord; i fondi confinanti, al di là dei

vantaggi derivanti dalla posizione più o meno favorevole, sono dunque esposti

ad un carico di inquinamento ambientale considerevole. Una situazione, questa,

tutto sommato paragonabile a quella che si osserva nei settori suburbani di __________

a sfruttamento intensivo, e specialmente nelle fasce percorse da strade di

transito a forte traffico; a titolo comparativo sia perciò rilevato che in

questi settori i prezzi (escluse le punte estreme) appaiono piuttosto

discontinui ma comunque non superano fr. 1'300.- il mq; lo si evince, in

particolare dalle seguenti più recenti compravendite:

– fr. 641.51 il mq per il mapp. no. 787, Via __________, zona R5 (iscr. a RF il

28.4

);

– fr. 700.- il mq per l’espropriazione di uno scorporo del mapp. no. 732, Via __________,

zona R5 (iscr. a RF il 2.10.2001);

– fr. 914.22 il mq per i mapp. no. 1312/1313/1314/1315/1316, Via __________,

zona R7 (iscr. a RF l’8.3.2005);

– fr. 1'195.17 il mq per i mapp. no. 773/775, Via __________, zona R7 (iscr. a

RF il 28.10.2005);

– fr. 603.50 il mq per i mapp. no. 2405/2588/2589, Via __________, zona R5 (iscr.

a RF il 18.1.2012);

– fr. 1'080.82 il mq per il mapp. no. 289, a __________ in Via __________, zona R6 (iscr. a RF l’11.12.2006);

– fr. 1'301.67 il mq per il mapp. no. 1811, a __________ in Via __________, zona R6 (iscr. a RF il 27.2.2007).

Ora, tali valori trovano qualche analogia nelle zone interne di __________ non

invece lungo l’asse di Via __________: segno che i disagi dipendenti dal

traffico sono più penalizzanti e sentiti a __________ che in aree comparabili

nel __________. Vero è che nei comparti interni R13 e R16 posti a sud di Via __________,

meno caotici e disturbati, nonostante vigano indici di edificabilità assai

inferiori, i fondi sono compravenduti a prezzi maggiori fino a toccare un

massimo di fr. 1'187.- il mq in Via __________ (mapp. no. 547, 425, 981).

Per completare il ragionamento sia menzionato infine che il Municipio di __________

ha bandito un pubblico concorso per la vendita parziale della proprietà

comunale al mapp. no. 207 sulla quale sorge la __________ __________ (sub.H);

oggetto del concorso era una superficie di ca. 1'458 mq, comprendete l’edificio

sub. A) ubicato di fronte all’imbocco di Via __________, da destinarsi alla

realizzazione di uno stabile parzialmente consacrato agli anziani; in esito al

concorso, l’esecutivo aveva proposto di vendere il sedime, al concorrente

risultato vincitore, al prezzo di fr. 2'130.- il mq (cfr. MM no. 2201 del

15.11

), proposta approvata dal Consiglio comunale con risoluzione del

19.12.2011

Tale operazione immobiliare non può tuttavia influire sull’estimo

già solo per il fatto che non è mai giunta a buon fine essendo stata rifiutata,

in sede di referendum popolare, dalla maggioranza dei votanti. Ma non solo: si

è trattato infatti di un progetto del tutto particolare che palesemente sfugge

alle normali condizioni di mercato nella misura in cui se, da un lato, il

privato potenziale acquirente sarebbe stato costretto a costruire rispettando dei

contenuti imposti dal Comune legati all’esistente casa per anziani, d’altro

lato avrebbe ottenuto una garanzia di reddito da locazione e quindi un

vantaggio di tipo commerciale notevole.

Tutto ciò considerato il valore medio nella zona AC1 che qui interessa è

stimato, al mese di settembre del 2011, in fr. 1'100.- il mq. Questo Tribunale ritiene inoltre che tale importo sia adeguato alla situazione concreta della

proprietà in esame la quale presenta le caratteristiche di un buon terreno

edilizio, è adeguatamente urbanizzata e sfruttabile nel rispetto dei parametri

vigenti conformemente alla sua destinazione; la costruzione esistente non ha,

peraltro, esaurito gli indici ammessi cosicché l’area espropriata è da

indennizzare al suo valore edilizio pieno.

Pertanto l’indennità per l’espropriazione formale di mq 15 del mapp. no. 253 è

fissata in fr. 1’100.- il mq.

7.7.1

Gli espropriati hanno chiesto che il muretto in sasso sia ripristinato, sulla

nuova linea di confine, alla quota del muro di contenimento retrostante, e che

la superficie sia riempita con materiale idoneo e finita a posteggio come

l’esistente. Preso atto che in sede esecutiva lo Stato non ha proceduto al

ripristino sollecitato, gli espropriati pretendono di essere risarciti

rimettendosi, su questo punto, al giudizio del Tribunale.

7.2

Giusta l’art. 11 let. c Lespr, l’indennità espropriativa include anche il

corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato in quanto

siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza

dell’espropriazione.

La normativa si riferisce a tutti quei danni patrimoniali che potrebbero

manifestarsi, oltre alla perdita del diritto espropriato ed all’eventuale

deprezzamento della parte residua, in seguito all’espropriazione. Dato il loro

carattere complementare, tali pregiudizi sono risarcibili solo nella misura in

cui il diritto ad una piena indennità (art. 9 Lespr) non fosse già soddisfatto

con la rifusione dell’intero valore venale (Hess/Weibel, op. cit., ad

art. 19 no. 196 e 197; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss; Grisel,

op. cit., p. 731, 740-741).

7.3

Il manufatto in esame era costituito da un muretto in sasso, vetusto e con

evidenti segni di dissesto, alto ca. 70 cm che si estendeva per una trentina di m lungo il fronte stradale del mapp. no. 253. Esso serviva a segnare il

confine del fondo e, in parte, a contenere la striscia di verde posta tra il

marciapiede ed il posteggio sulla quale sono disposte alcune sculture e piante (cfr.

documentazione fotografica annessa agli atti pubblicati). Nel corso dei lavori

stradali tale muretto è stato abbattuto e sostituito con un cordolo in granito

alto ca. 25 cm in conformità con quanto previsto dal progetto (cfr. relazione

tecnica, pag. 5; fotografie scattate ad opera eseguita prodotte all’udienza del

8.3

).

In ambito espropriativo l’espropriante è tenuto, al termine dei lavori, a ripristinare

l’area privata secondo le regole dell’arte; ciò costituisce una compensazione

reale per aver manomesso il terreno; in difetto sarà tenuto ad un indennizzo (Hess/Weibel,

op. cit, ad art. 19 no. 44-45). Un intervento come quello preteso dagli espropriati

– che concretamente consiste nella costruzione di un nuovo muro, più alto

rispetto a quello preesistente, nel riempimento del terreno e nella

sistemazione e pavimentazione della superficie – rappresenta non un ripristino

bensì un’evidente miglioria finalizzata ad ampliare il posteggio; perciò non può

essere accollato all’espropriante. Qualora i proprietari intendano ingrandire

il piazzale, dovranno procedere, come d’uso, procurandosi il necessario

permesso di costruzione.

Detto questo, il cantiere ha occupato il suolo privato solo nella misura indispensabile

per eseguire i lavori. L’area è poi stata adeguatamente livellata e, a

contenimento del terreno lungo il marciapiede, è stato posato un cordolo che

adempie pienamente le medesime funzioni del muretto preesiste. Il risultato è tutt’altro

che pregiudizievole: il sedime si presenta infatti sistemato e delimitato in

maniera impeccabile e consona, anche dal profilo puramente estetico. Pertanto,

non essendo ravvisabile alcun danno, non è dato motivo per riconoscere un

indennizzo.

8.8.1

Il mapp. no. 253 è colpito da occupazione temporanea in ragione di 38 mq. Per

questa superficie l’ente espropriante ha offerto un’indennità di fr. 1.- il

mq/annuo. I proprietari delle PPP 15630 e

15635.

reclamano invece un’indennità di

fr. 0.50 il mq/giorno pari all’importo preteso dall’ente pubblico per

l’occupazione temporanea di suolo pubblico da parte dei privati.

8.2

L’occupazione temporanea è un provvedimento dettato da necessità di

cantiere che concorre all’attuazione dell’opera. La relativa indennità è finalizzata

a compensare solamente il danno effettivo derivante al proprietario dalla limitazione

d’uso passeggera del bene, salvo che egli renda attendibile un miglior uso ai

sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.

39; DTF 109 Ib 273; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45). Di regola

l’indennità annua riconosciuta nella prassi per terreni edificabili ammonta a

fr. 0.50 il mq/anno (TE sott. 2.3.1999 in re Stato del Cantone

Ticino/G.; TRAM N. 50.2006.5 del 24.4.2008).

Nella fattispecie in esame l’occupazione temporanea interessa la striscia di

verde lungo il fronte stradale, la quale non è suscettibile di alcun miglior

uso. Gli stessi espropriati, del resto, non sostengono il contrario né hanno reso

almeno verosimile di poter usare il sedime in maniera più proficua rispetto a

quella attuale.

Pertanto l’indennità di fr. 1.- il mq /annuo offerta dall’ente espropriante è da

confermare.

9.

L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale a decorrere dal

15.9

, data per la quale è stata accordata l’anticipata immissione in

possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr). Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale

amministrativo federale mediante decisione del 9.11.2009, il saggio corrisponde

al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione; pertanto in

concreto sono dovuti i seguenti interessi:

- del 2.75% dal 15.9.2011 al 1.12.2011

- del 2.50% dal 2.12.2011 al 1.6.2012

- del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

10.

La tassa di giustizia e le spese sono interamente a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). Gli

espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si

assegnano ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà agli espropriati le

seguenti indennità per il mapp. no. 253:

- fr. 1’100.- il mq per l’espropriazione formale di mq 15

- fr. 1.- il mq/annuo per l’occupazione temporanea di mq 38

oltre interessi ai seguenti saggi annui:

- del 2.75% dal 15.9.2011 al 1.12.2011

- del 2.50% dal 2.12.2011 al 1.6.2012

- del 2.25% dal 2.6.2012 in poi

2.

La pretesa di indennizzo per mancato ripristino

del muretto in sasso è respinta.

3.

Le

questioni risolte direttamente dalle parti (sculture e piante) sono stralciate.

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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