30.2003.36
perdita di padronanza del veicolo
18 gennaio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2003.36
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, PRPEN
Titolo:
perdita di padronanza del veicolo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 7 cpv. 1 ONCS
art. 7 cpv. 2 ONCS
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2003.36
5603/008
Bellinzona
18
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 4
febbraio 2003 presentato da
RI 1
contro
la decisione
31 gennaio 2003 n. 5603/008 emessa CRTE 1
viste le osservazioni presentate dalla
CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 31 gennaio 2003 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 800.-, oltre la tassa di giustizia di fr.
100.- e le spese di fr. 90.-, per i seguenti motivi:
"alla guida della
vettura TI __________, nell’abbordare una semicurva piegante per lui a sinistra
perdeva la padronanza della guida, sbandava a sinistra della linea di
sicurezza, usciva di strada divellendo un palo della segnaletica. Rientrato in
strada ripartiva e dopo circa 1 km/h [recte km] in prossimità di una
curva piegante per lui a sinistra usciva di strada sulla destra, saliva sulla
scarpata, urtava un palo di recinzione e ritornando in strada si capovolgeva”.
Fatti accertati il 12 novembre
2002 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento o, quanto meno, una riduzione della multa.
Eccepisce di essere
stato affetto a sua insaputa da legionella, malattia che aggredisce i centri
nervosi e rende incoscienti.
C.La CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr.
2. Il ricorrente non
contesta di avere commesso le infrazioni addebitategli dalla CRTE 1, sostiene
tuttavia che non gli può essere imputata colpa alcuna, perché ignorava di
essere affetto da legionella, una malattia che colpisce i centri nervosi e che sarebbe
stata all’origine degli errori da lui commessi. Egli ha d’altronde affermato
che “la responsabilità di tutto va addotta al mio stato di salute precario
di cui non ero a conoscenza (se così non fosse non mi sarei permesso di
mettermi alla guida del mio veicolo)” (cfr. lettera del 4 febbraio 2003
all’indirizzo della CRTE 1).
Chiede di conseguenza in via
principale l’annullamento della contravvenzione e in via subordinata la
riduzione della multa.
3. Nella sua deposizione in
Polizia RI 1 ha ammesso le due infrazioni contestategli dalla prima istanza,
ossia dapprima la perdita di padronanza del veicolo con sbandata a sinistra
della linea di sicurezza e uscita di strada, divellendo un palo della
segnaletica, e in seguito una seconda uscita di strada con infine il
capovolgimento della vettura. Egli in pratica ha riconosciuto gli episodi nei
quali vi sono innegabilmente stati dei danni.
Dall’esame degli atti si evince
però che l’insorgente è stato protagonista di un terzo episodio di perdita di
padronanza di guida, precedente agli altri due.
La conducente del veicolo che
seguiva quello del ricorrente ha infatti dichiarato che ancor prima dei due
episodi citati, e da lei confermati nella testimonianza, RI 1 “sbandava a
destra uscendo dalla carreggiata e rientrando immediatamente” (cfr. verbale
di interrogatorio di __________ del 13 novembre 2002, pag.1).
4. Nel momento in cui si è
messo al volante e quando è incorso nelle prime difficoltà di guida
l’insorgente non sapeva – né poteva presumerlo - di essere affetto da legionella,
malattia che del resto è stata diagnosticata solo successivamente all’Ospedale
Beata Vergine di Mendrisio, nosocomio presso il quale è rimasto ricoverato per
oltre una settimana a far stato dal giorno successivo all’incidente (cfr.
certificato del dottor __________ del 24 gennaio 2003).
La legionella è una malattia
diagnosticabile mediante test di laboratorio, che si sviluppa in particolare in
individui di sesso maschile di età avanzata e che, dopo un’incubazione tra i 2
e i 10 giorni, può essere accompagnata da polmonite, ma anche da manifestazioni
neurologiche, renali e gastrointestinali.
Dagli atti si evince che il
morbo che ha colpito il ricorrente, al momento dei fatti sessantottenne, ha
provocato una polmonite unita a disturbi cerebrali: il quadro clinico effettivamente
riscontrato corrisponde quindi alla definizione teorica della legionella.
Ben si può concludere in questo
caso che RI 1, a causa dei disturbi cerebrali e neurologici provocati dalla legionella,
non sapeva di non essere in grado di guidare. Non essendoci neppure indizi che
gli permettessero di accorgersi o di presumerlo non è ravvisabile alcuna
imprevidenza colpevole nel fatto di essersi messo al volante della sua
automobile.
5. Questa conclusione non
significa tuttavia che l’insorgente non sia responsabile per le infrazioni che
gli vengono rimproverate. Queste infatti sono avvenute in un momento in cui RI
1, a causa della prima fuoriuscita dal campo stradale, non poteva non essersi
reso conto che c’era qualcosa che non funzionava. In quella situazione egli non
avrebbe dovuto proseguire come se nulla fosse avvenuto. Un comportamento
diligente sarebbe stato quello di fermarsi e di chiedersi il motivo della
perdita di padronanza. E questo a maggior ragione per il fatto che, al di là
dell’uscita dalla carreggiata, la sua condotta di guida era tutt’altro che
sicura, tanto da indurre gli altri utenti della strada a mantenere la distanza
per non incorrere in incidenti (cfr. verbale __________, pag. 1).
Se per il fatto di
essersi messo alla guida e per la prima perdita di padronanza del veicolo non
può essere imputata all’insorgente alcuna colpa, per quanto successo in seguito
si può rimproverargli di non aver dato prova della diligenza necessaria.
L’avere in quella situazione proseguito la corsa costituisce un’imprevidenza
colpevole che deve essere sanzionata.
6. Dall’incarto emerge che
l’insorgente – risultato negativo alla prova etanografica e interrogato a
distanza di due ore dai fatti – si ricordava nel dettaglio e chiaramente le
infrazioni commesse; egli le ha esposte in modo lineare, limitandosi ad
affermare di non sapersi spiegare i motivi del suo comportamento. In queste
circostanze non entra in linea di conto una scemata responsabilità: il
ricorrente, pur non comprendendo il motivo delle sue difficoltà, era
perfettamente in grado di capire che il suo comportamento nella circolazione
stradale non era corretto e che quindi sarebbe stato suo dovere interrompere la
corsa.
7. Per quanto riguarda
l’ammontare della multa si rileva che è rettamente commisurata al grado di
colpa, poiché il ricorrente circolando in quelle condizioni ha gravemente messo
in pericolo gli altri utenti della strada.
In concreto la modesta
situazione finanziaria dell’insorgente, che vive della sola rendita di
vecchiaia, impone tuttavia una riduzione dell’importo, che può essere fissato
in fr. 500.-. Per lo stesso motivo si prescinde eccezionalmente dal prelevare
una tassa di giustizia proporzionalmente ridotta al grado di soccombenza e le
spese cagionate in questa sede.
In questo senso il ricorso è
parzialmente accolto.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.
1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 73 cpv. 6 lett.
a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che
al ricorrente è inflitta una multa di fr. 500.-, oltre a fr. 100.- di tassa di
giustizia e a fr. 80.- di spese.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Fatti
I
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
Considerandi
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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