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Decisione

30.2004.100

imposizione di contributi di miglioria per lavori di sistemazione e allargamento di una strada comunale

21 aprile 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano Via B__________ che

serve la zona residenziale a sud del nucleo e collega perpendicolarmente la

cantonale Via L__________ con le comunali Via A__________ e Via __________. Nel

PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi,

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12.4.1988, Via B__________

è segnata come strada di raccolta SR 7.5 con un campo stradale di ml 6 ed un

marciapiede di ml 1.50 (cfr. piano del traffico). Per quanto possa interessare,

la revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale il 7/8.3.2005 non ne ha

modificato l’assetto.

Scopo dichiarato dell’opera, che ha connotazione di urbanizzazione generale

(art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM), è di sanare lo stato precario della strada e di

aumentare la sicurezza del pedone verificando nel contempo l’ipotesi di una

riduzione del calibro stradale rispetto a quello sancito nel PR. A tal fine e

per tutta la sua lunghezza (155 ml) la strada è stata allargata da ca. ml 4 a

ml 5.50, calibro questo comprensivo del campo stradale di ml 3.50 e di una

fascia rialzata per pedoni di m 1.50 raccordati con una linea di cubotti. L’intervento

ha comportato la ricostruzione a nuovo dello strato di fondazione, la posa di

un nuovo sistema di condotta e tombinatura per la raccolta delle acque

meteoriche, il parziale rinnovo della canalizzazione esistente per le acque

chiare e l’installazione di 3 nuovi candelabri per l’illuminazione. Sono pure

inclusi l’adeguamento rispettivamente il rifacimento a nuovo di altre

infrastrutture (cavi elettrici e relativi armadietti, cavi telefonici e televisivi)

i cui costi sono però assunti totalmente o in parte dalle Aziende competenti. L’opera

è completata con la pavimentazione a nuovo di tutta la carreggiata, la sistemazione

dei raccordi e la posa di delimitazioni costituite, a seconda delle necessità, da

mocche, muretti o cordonetti in granito (cfr. relazione tecnica e planimetrie).

2.3. Secondo la ricorrente l’opera non influirebbe in alcun modo sull’urbanizzazione

della part. no. 146 e verrebbe utilizzata solo saltuariamente sia per la

sovrabbondanza di accessi preesistenti, sia per la pericolosità dell’imbocco di

Via B__________ su Via L__________. Perciò il fondo non avrebbe conseguito

alcun vantaggio particolare.

Tuttavia, benché sia accertato – e del resto non è contestato – che il fondo

fosse accessibile già prima dell’intervento, le contestazioni ricorsuali non

bastano per invalidare il conseguimento di un vantaggio particolare,

trattandosi di argomenti che sono pertinenti, semmai, alla fase di riparto dei

contributi (art. 8 LCM).

Infatti il vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla

creazione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere

conseguenza del miglioramento e dell’ampliamento di un’opera esistente (art. 3

cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nell’allargamento di una strada

con il risanamento della pavimentazione e la sistemazione delle infastrutture poiché

si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Crespi, op. cit., p.

61-62, 67; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso

alla strada e a dotarla di una conveniente illuminazione, dal profilo funzionale

i lavori hanno consolidato le sopra e sottostrutture migliorando l’agibilità e

la qualità di percorrenza di Via B__________, rendendo la circolazione più

sicura ed adeguando la situazione viaria alla destinazione ed alle esigenze della

zona. In tale ambito l’asserita pericolosità dell’imbocco su Via L__________,

priva di riscontri oggettivi, non è condivisibile; in realtà esso non si

distingue da tanti altri incroci o imbocchi con visibilità soddisfacente su

strade cantonali – o anche comunali – caratterizzate da un traffico mediamente

intenso e che qualsiasi conducente affronta senza particolari difficoltà e con

la dovuta prudenza.

Complessivamente l’urbanizzazione è stata corretta secondo standard minimi – con

il preciso intento di collaudarne ulteriormente gli effetti specie nell’ottica

della sicurezza ed operando un risparmio sui costi – senza pregiudicare

l’eventuale costruzione futura di un marciapiede come indicato nel PR.

Pertanto l’opera si traduce in un vantaggio particolare per le proprietà che

appartengono al comprensorio servito tra cui si annovera anche la part. no. 146

poiché, pur non essendo a confine con Via B__________, quest’ultima garantisce un

accesso veicolare libero e diretto al fondo. Poco importa che la struttura sia

utilizzata di frequente o solo occasionalmente e che la situazione preesistente

fosse ritenuta soddisfacente dalla proprietaria essendo questi elementi a

connotazione puramente soggettiva e quindi irrilevanti ai fini del giudizio.

Contano piuttosto le circostanze oggettivamente accertate ossia la concreta

possibilità d’uso della strada ed il fatto che è stata corretta in maniera

efficace.

Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,

ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso

concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,

p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;

DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. Nella

fattispecie concreta il metodo adottato per la ripartizione dei contributi non

è di immediata comprensibilità sia perché il prospetto è piuttosto carente di

spiegazioni, sia perché ad un esame accurato emerge qualche svista. Ciò non ha

comunque impedito al Tribunale di verificare ed accertare i dati di base.

Considerandi

Posta la spesa determinante totale (art. 6 LCM) di fr. 490'000.- – comprensiva,

cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi

necessari – la quota imponibile del 30%, percentuale votata dal Consiglio

Comunale e ridotta al minimo legale (art. 7 cpv. 1 LCM), corrisponde a fr. 147'000.-.

Nel prospetto (p. 1) è specificato che da questo importo sono stati dedotti fr.

14'000.- e cioé il contributo forfetario ascritto alle part. no. 974, 654, 116

e 177 che sono occupate da infrastrutture pubbliche. In definitiva ai

contribuenti è quindi stata addebitata solo la rimanenza che ammonta a fr.

133'000.- (e non a fr. 147'000.- come erroneamente indicato nelle schede

individuali).

La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta innanzitutto sulla base

della superficie utile lorda (SUL) effettiva dei fondi, rispettivamente, per

quanto interessa la zona del nucleo e le particelle site al di fuori della zona

edificabile, della superficie necessaria per la costruzione degli edifici

esistenti. Inoltre, per qualificare singolarmente gli oggetti, sono stati

adottati i criteri dell’interesse all’opera, della distanza e del rumore, ciascuno

integrato con un fattore di correzione dipendente dalle caratteristiche intrinseche

di ogni fondo (cfr. fascicolo prospetto contributi di miglioria).

Nel complesso – e riservato quanto ancora si dirà riguardo alla proprietà in

esame – il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su

parametri di riparto realistici e comunemente ammessi quali la superficie

utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e

l’effettiva situazione di ogni particella, grazie ai quali è stata attuata una

corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i

fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a

tutti i contribuenti.

3.3

Il mapp. no. 146 è in assoluto il più vasto tra tutti i terreni inclusi

nel comprensorio, circostanza che è tutt’altro che trascurabile. Infatti, poiché

la superficie è un elemento del calcolo (art. 8 cpv. 2 LCM), ovviamente

influenza proporzionalmente, ed all’occorrenza anche in modo considerevole,

l’ammontare del contributo.

Il terreno ha un’estensione complessiva di mq 24871 di cui, tuttavia, solo una

parte è edificabile e liberamente sfruttabile a fini privati trovandosi a

cavallo tra la zona del nucleo tradizionale NV (lato nord-ovest) e la zona

residenziale estensiva R3b (lato nord-ovest e porzione sud-est); la parte

restante è invece attribuita alla zona per attrezzature ed edifici d’interesse

pubblico AP-EP e destinata alla costruzione di un centro scolastico/culturale

(cfr. estratto piano delle zone). Il sedime vincolato dal PR è attualmente

oggetto di un procedimento di espropriazione formale innescato dal Comune di S__________

(cfr. TE inc. no. 488/98).

L’area esproprianda vincolata AP-EP, giustamente, non è stata imposta mentre

per la parte restante il Comune ha predisposto due schede separate numerate con

i progressivi 33 e 34. Le relative legende, al di là dell’errore già indicato

concernente la spesa imponibile, non specificano tuttavia come si sia giunti a

stabilire le superfici imposte.

Ora, partendo dal presupposto che la

suddivisione sia avvenuta a dipendenza delle differenti possibilità di

sfruttamento, l’area computata per il sedime appartenente al nucleo (mq 338

progr. 34) è verificabile sull’estratto del RF e corrisponde alla somma dei

sub. A e B ossia alla superficie degli edifici esistenti; pertanto è corretta e

conforme alla prassi giurisprudenziale (cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2; TE

sott. 25.3.1999 in re S./Comune di B., 14.8.2001 in re T./Comune di B.).

Viceversa, per quanto riferita a mq 8831 (progr. 33), la questione non è

risolvibile per deduzione salvo rischiare interpretazioni che potrebbero

rivelarsi errate. Per ricostruire la situazione il Tribunale reputa quindi di

fondarsi sulle misurazioni effettuate dal geometra revisore nell’ambito delle

procedura espropriativa che offrono i seguenti risultati (cfr. lettera

30.9.2003

dell’ing. Calastri ed allegata proposta di mutazione; sentenza TE

18.12.2003

sull’anticipata immissione in possesso e conseguenti sentenze del

TRAM del 19.9.2004 N. 50.2004.4 e del TF del 28.1.2005 N.1P.477/2004):

- mq 15699 zona AP-EP

- mq 952 zona nucleo tradizionale (lato nord-ovest)

- mq 6440 zona R3b (lato nord-ovest)

- mq 1780 zona R3b (lato sud-est)

mq 24871 totale

Dal momento che mq 1780 non sono stati inclusi nel piano del perimetro (cfr. fascicolo prospetto contributi di miglioria, piano del

comprensorio soggetto a contributo), la superficie computabile ai fini del

contributo è di mq 6440.

La scheda di calcolo dovrà quindi essere corretta di conseguenza.

3.4

Oltre alla superficie ed all’indice di sfruttamento, il calcolo annovera

una serie di fattori valutativi che rispondono alla necessità di caratterizzare

ed individualizzare le singole situazioni.

Il fattore interesse è graduato da un massimo di 1 ad un minimo di 0.3 ed è

funzione dell’ubicazione dei fondi e dell’esistenza di altre vie di accesso

oltre a Via B__________. La porzione appartenente al nucleo del mapp. no. 146

(progr. 34) è stata gravata con un fattore 0.7, identico quindi a quello

applicato alla zona nucleo di Via __________ in direzione nord ed è

condivisibile. Di contro, laddove lo stesso fattore risulta nella scheda

pertinente alla superficie restante (progr. 33), si pone in manifesta contraddizione

con il prospetto nel quale è espressamente riservato il fattore 0.4 (pto. 4.1

p. 2-3). Anche su questo punto la scheda dovrà quindi essere corretta ed il

fattore ridotto, per l’appunto, a 0.4. Il fattore correzione interesse è

motivato dall’accessibilità preesistente ed è riconosciuto in ragione di 0.5 a

tutti i fondi imposti.

Il fattore distanza 1 di per sé stesso non è caratterizzante. Lo è però il

relativo correttivo che oscilla tra 1 e 0.5 e che considera lo stato dei fondi

e più particolarmente la necessità di eventuali opere di urbanizzazione

interna. In quest’ottica l’applicazione del coefficiente correttivo 1 al mapp.

no. 146 si rivela discriminatoria poiché trascura che l’edificazione del fondo

– maggior ragione rispetto al altri terreni imposti viste le sue dimensioni –

comporta inevitabilmente interventi di urbanizzazione interna. Non è meno

importante, inoltre, che il fattore distanza si rifà per definizione alla

posizione del fondo rispetto all’opera ed alla percorrenza dell’opera stessa da

parte del contribuente: altra circostanza che nel caso del mapp. no. 146 è

stata ignorata. Ne siano prova ed esempio i coefficienti ridotti 0.7 e 0.5 riconosciuti

a taluni fondi e manifestamente riconducibili alla loro ubicazione per rapporto

a Via B__________. Per motivi di parità di trattamento il correttivo va quindi

ridotto da 1 a 0.8.

Non v’è nulla da recriminare, infine, riguardo al fattore rumore poiché

giustamente una riduzione è stata riconosciuta solo ai diretti confinanti ed ai

fondi siti di fronte all’imbocco di Via B__________ su Via __________.

3.5

Considerato quanto sopra i pesi e quindi i contributi a carico della part.

no. 146 sono così corretti e ridotti:

progr. 33

peso 464 contributo fr. 10'309.40

progr. 34

peso 190 contributo fr. 4'221.50

4.

L’addebito della tassa di

giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31

LPamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza i contributi a carico del mapp. no. 146 sono così ridotti:

- progr. 33 a fr. 10'309.40

- progr. 34 a fr. 4'221.50

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono

a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune di S__________ verserà

alla ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

__________

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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