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Decisione

30.2004.101

imposizione di contributi di miglioria per la formazione di una chiusa e la sistemazione di un riale

19 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46

c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3).

In questa sede la censura è dunque irricevibile.

3.

La ricorrente contesta

l’utilizzazione della carta di pericolo di alluvionamento dell’aprile 1996

quale base per la delimitazione del comprensorio imposto. A suo avviso per

definire le aree a rischio imponibili avrebbero dovuto essere considerati anche

gli avvenimenti occorsi nel 1998, anno particolarmente critico durante il quale

i danni provocati dalla T__________ avrebbero coinvolto maggiormente la sponda

destra. Da ciò la domanda intesa ad ottenere una ridefinizione del comprensorio

di pericolo più aderente alla realtà.

La censura, oltre ad essere palesemente generica, non è condivisibile.

La carta citata è frutto di un’analisi assai dettagliata consegnata in un rapporto

– richiamato ed assunto agli atti (cfr. verbale 22.3.2005) – commissionato allo

studio d’ingegneria __________ allo scopo di esaminare il pericolo di

alluvinamento legato ai corsi d’acqua nel territorio comunale di A__________

con un’attenzione particolare per il riale T__________. Il solo fatto (asserito

ma contestato dal Comune) che l’anno 1998 sarebbe stato particolarmente critico

in tema di alluvioni ancora non significa che le zone di pericolo delineate nel

rapporto non riflettessero fedelmente la situazione e fossero quindi una base

non abbastanza attendibile per tracciare il perimetro d’imposizione; anche

perché le zone di pericolo indicate nel rapporto si fondano, tra l’altro, sullo

scenario di una piena centenaria ossia su uno stato di emergenza estremo.

D’altra parte le ipotesi di lavoro formalizzate nel rapporto sono servite

nell’ambito della revisione del PR là dove, inizialmente, le zone di pericolo

sono state riprese nel piano del paesaggio; finalmente in sede di approvazione

del PR esse hanno potuto essere stralciate grazie alla nuova briglia che nel

frattempo era stata costruita ed al conseguente accresciuto grado di sicurezza

contro gli eventi di piena (cfr. Rapporto sulle zone di pericolo di

alluvionamento, ing. __________ aprile 1996; Carta delle zone esposte a

pericoli naturali, SUPSI 1998; Piano del paesaggio comparto fondovalle, marzo

2001; ris. no. 2284 del 14.5.2002 del Consiglio di Stato di approvazione del PR

pto. 4.1.6 p. 14).

Trattandosi dunque di una fonte ufficialmente riconosciuta, questo Tribunale non

ha alcun motivo di sindacarne i contenuti né la valenza ai fini del perimetro

contributivo.

Sia aggiunto comunque, per inciso, che se non risulta alcuna giustificazione

valida all’ampliamento del perimetro come postulato dalla ricorrente, viceversa

al momento della pubblicazione del prospetto poteva ragionevolmente essere

ipotizzata una riduzione del comprensorio limitandolo ai fondi più vulnerabili

(tra i quali si annovera anche il mapp. no. 853 per la sua posizione) ciò che

di riflesso avrebbe però comportato inevitabilmente l’aumento dei singoli

contributi di miglioria. Di fatto quindi il perimetro pubblicato si rivela

vantaggioso nella misura in cui, essendo alquanto vasto, i contribuenti ne

hanno beneficiato al momento della ripartizione.

4.

La ricorrente contesta infine i

parametri di calcolo poiché a suo dire questi avvantaggiano eccessivamente le

zone non edificabili già favorite da un valore di stima ridotto.

Giusta l’art. 8 LCM

la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio

Considerandi

particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni

edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di

applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero

(cpv. 3). A tal fine nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici

fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e

comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o

predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al

singolo caso concreto (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984,

p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

98; Rhinow/Krähenmann, Schw. Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990,

no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c.

5). Poiché l’ente

pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di

ripartizione (Reitter, Les contributions d’équipement plus

particulièrement en droit neuchâtelois, th.1986, p. 95; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

In concreto la ripartizione del prelevabile è avvenuta sulla base della

superficie, dello statuto pianificatorio e della posizione dei fondi a seconda

dell’inclusione nell’una o nell’altra delle tre zone di pericolo (elevato,

medio, basso). Giustamente l’operazione prescinde dal valore di stima, essendo

questo un criterio inapplicabile nel contesto dei contributi di miglioria (cfr.

RDAT I-2001 no. 36 c. 6.3).

Nel complesso il metodo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su

criteri di riparto realistici e comunemente ammessi grazie ai quali è stata

attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità

dell’opera, tra i fondi inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare

condizioni di parità a tutti i contribuenti. Sotto questo profilo i parametri

applicati ai fondi edificabili e non edificabili sono condivisibili ritenuto

che in ragione delle diverse possibilità di sfruttamento, l’onere non poteva

che essere differenziato. Di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 853

risulta proporzionato.

5.

Tutto ciò considerato il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in

quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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