30.2004.104
cassa in mora nell'intimazione corretta di una decisione alla società ricorrente. Decisione di tassazione d'ufficio non correttamente notificata alla società destinataria ma a terzo non autorizzato a
6 giugno 2005Italiano23 min
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Numero d'incarto:
30.2004.104
Data decisione, Autorità:
06.06.2005, TCA
Titolo:
cassa in mora nell'intimazione corretta di una decisione alla società ricorrente. Decisione di tassazione d'ufficio non correttamente notificata alla società destinataria ma a terzo non autorizzato a riceverla
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
DENEGATA GIUSTIZIA
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
art. 38 LPGA
art. 49 cpv. 3 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.104
CR/sc
Lugano
6 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. A
seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio
1999-31 dicembre 2002 presso la società RI 1 di __________, la Cassa CO 1 di __________
ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 433’582 (cfr. doc. 3a).
Ritenendo
tali retribuzioni quale provento di attività lucrativa dipendente, con
decisione su tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 indirizzata alla società RI
1, all’attenzione del signor __________, __________, __________, (responsabile
della revisione dei conti per la RI 1 ed incaricato di revisionare i bilanci
della società di __________, cfr. Doc. VII), la Cassa ha fissato in fr. 71'285.65
- già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 dalla società RI 1
(cfr. doc. 3b).
Il
9 febbraio 2004 la società RI 1, __________, con fax sottoscritto da __________,
ha informato la Cassa del fatto che il rapporto concernente il controllo
effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 non sarebbe mai arrivato
alla sede della società in __________, chiedendo all’amministrazione di spedirne
una copia alla sede di __________, possibilmente via fax (cfr. doc. 5). Quello
stesso giorno la Cassa ha inviato via fax alla società quanto richiesto (cfr.
doc. 5).
B. In
data 12 febbraio 2004 (come confermato con scritto 16 marzo 2004) la RI 1 ha
informato la Cassa di non essere d’accordo con il contenuto del rapporto
concernente il controllo effettuato presso la società in data 8 gennaio 2004 ed
ha chiesto un appuntamento per poter chiarire i fatti (cfr. doc. A1). Il 22
marzo 2004 la Cassa ha comunicato alla società di non potere entrare nel merito
della richiesta 16 marzo 2004, ritenuto che il termine per inoltrare
opposizione contro la tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 era trascorso
infruttuosamente e la decisione cresciuta in giudicato (cfr. doc. A3).
Il
successivo 5 maggio 2004 la società ha ribadito di non avere mai ricevuto la
decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004, chiedendo inoltre
all’amministrazione di precisare per ordine di chi gli atti sarebbero stati
trasmessi alla RI 1 __________, visto che la sede legale della stessa è a __________
(cfr. doc. A4). La Cassa ha indicato di avere fondato il suo agire su uno
scritto 11 agosto 2003 della società stessa, che invitava ad indirizzare la
corrispondenza alla __________, all’attenzione del signor __________, __________,
__________ (cfr. doc. A5). Il 13 luglio 2004 l'amministrazione
ha inoltre rilevato che la decisione di tassazione 9 gennaio 2004, è pervenuta
alla destinataria il 15 gennaio 2004 (cfr. doc. A7) e quindi il termine per
inoltrare opposizione alla decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004
sarebbe trascorso infruttuoso.
C. Con
atto del 9 dicembre 2004 RI 1, patrocinata dallo studio legale RA 1, si è rivolta
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando denegata giustizia
commessa dalla Cassa per la mancata emanazione di una decisione su opposizione a
fronte di esplicita opposizione formulata dalla società in data 12 febbraio
2004. La società ha contestato che la decisione 9 gennaio 2004 sia cresciuta in
giudicato, non essendo giunta alla sede legale di __________ e la ricorrente non
avendo provveduto ad eleggere domicilio in __________ (cfr. doc. I).
D. Nella
risposta 14 gennaio 2005 l'amministrazione ha ribadito di avere inviato la
decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 alla sede __________ della
società conformemente a quanto richiesto dalla società stessa con scritto
dell’11 agosto 2003. La decisione, inviata per raccomandata, è stata ritirata
in __________ in data 15 gennaio 2004. A fronte del fax 9 febbraio 2004, la
Cassa ha pure per fax inviato, lo stesso il 9 febbraio 2004, una copia del
rapporto di revisione alla sede __________ della società. La RI 1 ha inoltrato
opposizione alla Cassa in data 16 marzo 2004 (cfr. doc. III).
Il
19 gennaio 2005 la ricorrente ha contestato che l'amministrazione non abbia
ricevuto l’opposizione del 12 febbraio 2004 ma solo quella del 16 marzo 2004 ed
osservato che lo scritto 11 agosto 2003 non costituirebbe valida elezione di
domicilio in __________ per ogni notifica, ma solo la richiesta di un estratto
conto ad una determinata data, precedente l’ispezione contestata (cfr. doc. V).
RI
1, __________ ha chiesto (Doc. VIII) l'audizione della
segretaria che ha personalmente redatto e spedito per posta semplice l’opposizione
del 12 febbraio 2004 ed ha ribadito
che
lo scritto 11 agosto 2003 firmato dal signor __________ era una semplice
richiesta di invio di un estratto conto e non elezione di domicilio poiché non proveniente
dalla ricorrente, bensì dalla __________ (ditta __________) e sottoscritta da
persona che non disponeva né di firma individuale per la ricorrente, ma solo di
firma collettiva a due, né di una procura speciale (cfr. doc. XII e doc. XV).
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Oggetto
del contendere è sapere se la Cassa è in mora nell'emanazione di una decisione
impugnabile validamente intimata alla ricorrente, rispettivamente se è valida
l'intimazione della decisione 9 gennaio 2004 presso il signor __________ in __________.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2;
DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF
121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella
causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa
A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;
DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003
nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U
129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle
modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In
concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi
sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurato per un periodo antecedente il
31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002), le norme sostanziali d'interesse
sono quelle previgenti l'egida della LPGA.
Le norme
procedurali applicabili, come detto, sono quelle della nuova LPGA.
3. Secondo
l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono
interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una
decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
L’art.
52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate (cpv. 1). Le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (cpv. 2).
Per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione.
Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
L'art.
38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il
primo giorno feriale seguente.
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso.
4. Un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,
l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il
ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di
sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale
risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con
riferimenti).
Questa
finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve
fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati,
comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA
del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF
117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
Infine,
va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di
cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,
il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Come
evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15
marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha
stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata
consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato
tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:
" 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid
fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt
worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen
und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene
Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die
Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem
Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b)
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor,
die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post
habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L."
ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine
Zeichnungsberechtigung für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die
Verfügung nach mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982
erhalten. Damit ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung
über den Zustellungszeitpunkt in Zweifel. Laut Akten übergab die
Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai 1982 eingeschrieben der Post in
Montreux. Da der Postbote in A. beim Zustellungsversuch anscheinend keine
empfangsberechtigte Person antraf, brachte er auf dem Briefumschlag den Vermerk
"Frist 17.5." an und hinterliess eine Abholungseinladung (vgl. Art.
157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR 783.01). Wie das Postamt A. auf
Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe F.L. diese Abholungseinladung am
10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und erklärt, von einem der
Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt worden zu sein, worauf
ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse ausgehändigt habe. Das
Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise Postkommissionen für das Hotel
T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer im zweiten Schriftenwechsel
entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt gewesen; zwar sei er in den
Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei ihm diese nicht von den
Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen der Beschwerdeführer
sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von einem der
Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem
Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer
machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der
Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für
ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser Eigenschaft
dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin unter
diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung ohne
schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin kein
Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1
zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und
schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten
Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der
Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon
auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am
10. Mai 1982 rechtsgültig
zugestellt worden ist."
Non
va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta, pendente una
procedura, dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti utili affinché
le comunicazioni delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale
evenienza, l'interessato deve fare in modo che gli atti procedurali connessi
possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid.
4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
5. Nel
caso di specie dopo il controllo eseguito l'8 gennaio 2004, l'amministrazione
ha emanato una decisione di tassazione il 9 gennaio 2004 intimata alla RI 1
presso __________ a __________. Nella risposta di causa la Cassa ha rilevato
che l'invio al signor __________ è avvenuto conformemente alla richiesta
dell’11 agosto 2003 dello stesso __________ che si è annunciato quale "controlling"
della __________ di __________.
L’amministrazione
ha provveduto ad inviare sia la comunicazione del 24 novembre 2003 nella quale
veniva preannunciato alla società il controllo dei datori di lavoro fissato per
l’8 gennaio 2004, sia il successivo rapporto sul controllo dei datori di lavoro
e la tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004, come detto, a nome dalla
ricorrente ma presso __________ in __________, __________.
La
Cassa ha precisato di avere accertato presso le poste che la decisione del 9
gennaio 2004, inviata per lettera raccomandata lo stesso 9 gennaio 2004, è
stata ritirata in __________ in data 15 gennaio 2004 (cfr ricerca postale
allegata, doc. 4).
Lo
scritto 11 agosto 2003 su cui si fonda la Cassa per l'invio in __________ è
redatto su carta intestata della RI 1, __________, __________, inviato alla
Cassa CO 1 di __________, reca la firma di __________, __________, __________
ed ha il seguente tenore:
"
__________
Considerandi
Egregi Signori,
La direzione del Gruppo RI 1 a __________ mi ha incaricato di
revisionare il bilancio della ditta RI 1 con sede a __________.
Pertanto vi prego di farmi avere le vostre poste aperte verso la RI 1
e di spedirli al seguente indirizzo.
____________________
__________
__________
Con distinti saluti.
__________
__________ " (Doc. 1)
Dal Registro di commercio
del distretto di __________ emerge che la società RI 1, con sede a __________,
in __________, che ha come scopo in particolare la fabbricazione e il commercio
di componenti del sistema “RI 1” e di tutte le prestazioni di servizio ad esso
connesse, presenta quali gerenti, tutti con firma collettiva a due, __________
(cfr. doc. A8).
Alla luce di ciò va
ritenuto che il signor __________, non essendo titolare di un diritto di firma
individuale, non poteva validamente firmare la richiesta dell’11 agosto 2003 (cfr.
doc. 1) a nome della ricorrente.
Il signor __________,
inoltre, come precisato in seguito ad un'esplicita domanda posta dal TCA (cfr.
doc. IX), non disponeva nemmeno di apposita procura speciale per poter chiedere
alla Cassa di inviare alla sede __________ del gruppo RI 1 la corrispondenza
concernente la società ricorrente (cfr. doc. XII) procura d'altronde neppure
trasmessa alla CO 1.
Inoltre il tenore
stesso della richiesta 11 agosto 2003 ossia, precedentemente la
revisione e la ripresa eseguita dalla Cassa, l'invio delle "poste
aperte" nei confronti della ricorrente, permette di ritenere che la
richiesta - ancorché anomala, emanante da persona comunque non autorizzata a
vincolare da sola la Società ricorrente ed ambigua circa la persona giuridica
dalla quale proviene (società con sede a __________ o quella __________?) - si
riferisce a pendenze (ev. arretrati) sussistenti con la Cassa a quel momento.
Palesemente lo scritto non costituisce valida indicazione di recapito in __________
per tutte le comunicazioni relative alla Società e ciò anche per il futuro.
La lettera 11 agosto
2003.
del signor __________ non costituisce valida elezione di un domicilio
legale altrove rispetto alla sede della Società. Lo scritto precisa poi che le
pretese "aperte" (e non quelle in divenire) e quindi le questioni in
essere al momento della lettera, ossia l'11 agosto 2003, potevano essere
(semmai) trasmissibili in __________ alla ricorrente presso __________ (ammessa
una competenza di questi ad impartire l'ordine).
D'avviso di questo TCA
la Cassa ha spedito a torto la decisione di tassazione del 9 gennaio 2004 alla RI
1.
in __________, si ribadisce che __________ non aveva potere per vincolare la
ricorrente ed il tenore dello scritto non permetteva la soluzione scelta
dall'amministrazione. Pertanto, visto che un invio raccomandato è reputato notificato
al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto, il ritiro della raccomandata
da parte della ditta __________ non costituisce valida notifica, perché fatta a
soggetto diverso dal reale destinatario che è solo e soltanto la ditta RI 1, di
__________. L’amministrazione avrebbe infatti dovuto correttamente notificare
la decisione citata, munita dei mezzi di diritto, alla RI 1, __________, __________,
__________.
Nel
caso di specie non può nemmeno trovare, in via analogetica, applicazione la
giurisprudenza del TFA evocata al precedente punto 4 in fine. In effetti in
quel caso, a fronte di un mandato tacito apparente alla Posta, una decisione
era stata consegnata ad un terzo e non al destinatario. In casu invece la
ricorrente non risulta avere conferito un mandato al signor __________ di
ricevere la sua corrispondenza. Come detto agli atti esiste unicamente la
lettera 11 agosto 2003 con cui è stato richiesto da parte della società __________
l’invio delle poste aperte con la CO 1. Anche volendo ammettere la validità
dell’ordine il “mandato” conferito appare limitato e specifico – come indicato
– e non permette di considerare valida la notifica.
6.
La
Cassa ha osservato di avere comunque provveduto, su richiesta della RI 1 del 9
febbraio 2004 e sottoscritta da __________ con cui la società informava la
Cassa di non avere mai ricevuto il rapporto concernente il controllo effettuato
presso la società in data 8 gennaio 2004, a spedire il giorno stesso a mezzo telecopiatrice
una copia del citato rapporto alla sede societaria di __________ (cfr. doc. 5).
In calce alla citata richiesta risulta infatti un appunto, scritto a mano, da
parte di un funzionario dell’amministrazione, del seguente tenore:
" 9.2.2004: Inviato copia rapporto di revisione in
data odierna alla sede di __________ come da comunicazione di __________.” (Doc. 5)
La
società, una volta ricevuto per fax (v. doc. XV incontestato da parte della
Cassa) tale rapporto, avrebbe scritto in data 12 febbraio 2004 alla Cassa una
lettera comunicando di non essere d'accordo con il contenuto del rapporto e
chiedendo un appuntamento per verificare diverse voci non chiare (cfr. doc.
A1). In seguito, con scritto del 16 marzo 2004, la società RI 1 ha nuovamente
scritto alla Cassa ribadendo, come già comunicato con lo scritto del 12
febbraio 2004, di non essere d'accordo con il rapporto sul controllo dei datori
di lavoro e con il conteggio, ritenuto parzialmente sbagliato ed incompleto (cfr.
doc. 6).
La
Cassa ha osservato di non avere mai ricevuto lo scritto del 12 febbraio 2004,
ma solo quello del 16 marzo 2004, che è stato considerato un’opposizione
tardiva.
7.
A
mente del TCA, può restare aperta la questione a sapere se la società
ricorrente abbia effettivamente, come sostenuto, inviato alla Cassa lo scritto
del 12 febbraio 2004 o se, come indicato dalla Cassa, l’unica opposizione
trasmessa all’amministrazione sia stata quella del 16 marzo 2004. Come visto in
precedenza, infatti, la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 è
stata spedita, a torto, dalla Cassa, tramite lettera raccomandata, alla RI 1 presso
il signor __________, __________, __________, anziché, come avrebbe dovuto,
alla RI 1, __________, __________. L’ulteriore trasmissione, via fax, alla sede
societaria di __________ di una copia del rapporto concernente il controllo dell’8
gennaio 2004 presso la società (cfr. doc. 5) non può supplire all’errore della
Cassa nella notifica della decisione contestata, sia per il fatto che
sembrerebbe, dagli atti a disposizione, che la Cassa abbia inviato unicamente
il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8
gennaio 2004 e non copia della decisione contestata, sia, soprattutto, per il
fatto che il fax non costituisce un mezzo idoneo e riconosciuto per la notifica
di una decisione amministrativa stante l'incertezza tecnica relativa alla
ricezione, alla leggibilità, all'effettivo recapito ed alla completezza di
quanto inviato. Poco importa se la qui ricorrente abbia poi reagito al
telescritto dell'amministrazione.
Alla
luce dell'insieme delle circostanze questo TCA deve di conseguenza concludere
che la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 non è stata
correttamente notificata alla società RI 1, __________,
destinatario della stessa.
Di
conseguenza, contrariamente a quanto comunicato dalla Cassa con scritto del 22
marzo 2004 (cfr. doc. A3), la decisione citata non è cresciuta in giudicato.
All’amministrazione va quindi fatto ordine di provvedere a notificare alla ricorrente
una nuova decisione, munita dei mezzi di diritto.
8.
In
queste condizioni, non appare necessario procedere agli atti istruttori
ipotizzati dalla ricorrente (audizione testimoniale della segretaria che
avrebbe spedito alla Cassa lo scritto del 12 marzo 2004, cfr. doc. VIII), posto
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.
1.
p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Alla
luce di quanto precede il ricorso va accolto senza carico di tasse e spese ma
con il riconoscimento alla RI 1, rappresentata da un avvocato, di ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.
È
quindi accertata una denegata giustizia da parte della Cassa CO 1 per la
mancata corretta intimazione della decisione conseguente il controllo 8 gennaio
2004.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La
Cassa verserà alla Società RI 1 fr. 1000.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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