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Decisione

30.2004.104

cassa in mora nell'intimazione corretta di una decisione alla società ricorrente. Decisione di tassazione d'ufficio non correttamente notificata alla società destinataria ma a terzo non autorizzato a

6 giugno 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso.

4. Un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,

l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il

ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di

sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale

risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con

riferimenti).

Questa

finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che

un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve

fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati,

comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA

del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF

117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139 consid. 1, pag. 142-144).

Infine,

va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di

cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro

dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,

il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Come

evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15

marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha

stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata

consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato

tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:

" 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid

fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt

worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen

und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene

Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die

Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem

Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b)

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor,

die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post

habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L."

ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine

Zeichnungsberechtigung für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die

Verfügung nach mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982

erhalten. Damit ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung

über den Zustellungszeitpunkt in Zweifel. Laut Akten übergab die

Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai 1982 eingeschrieben der Post in

Montreux. Da der Postbote in A. beim Zustellungsversuch anscheinend keine

empfangsberechtigte Person antraf, brachte er auf dem Briefumschlag den Vermerk

"Frist 17.5." an und hinterliess eine Abholungseinladung (vgl. Art.

157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR 783.01). Wie das Postamt A. auf

Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe F.L. diese Abholungseinladung am

10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und erklärt, von einem der

Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt worden zu sein, worauf

ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse ausgehändigt habe. Das

Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise Postkommissionen für das Hotel

T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer im zweiten Schriftenwechsel

entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt gewesen; zwar sei er in den

Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei ihm diese nicht von den

Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen der Beschwerdeführer

sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von einem der

Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem

Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer

machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der

Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für

ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser Eigenschaft

dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin unter

diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung ohne

schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin kein

Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1

zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und

schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten

Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der

Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon

auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am

10. Mai 1982 rechtsgültig

zugestellt worden ist."

Non

va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta, pendente una

procedura, dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti utili affinché

le comunicazioni delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale

evenienza, l'interessato deve fare in modo che gli atti procedurali connessi

possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid.

4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

5. Nel

caso di specie dopo il controllo eseguito l'8 gennaio 2004, l'amministrazione

ha emanato una decisione di tassazione il 9 gennaio 2004 intimata alla RI 1

presso __________ a __________. Nella risposta di causa la Cassa ha rilevato

che l'invio al signor __________ è avvenuto conformemente alla richiesta

dell’11 agosto 2003 dello stesso __________ che si è annunciato quale "controlling"

della __________ di __________.

L’amministrazione

ha provveduto ad inviare sia la comunicazione del 24 novembre 2003 nella quale

veniva preannunciato alla società il controllo dei datori di lavoro fissato per

l’8 gennaio 2004, sia il successivo rapporto sul controllo dei datori di lavoro

e la tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004, come detto, a nome dalla

ricorrente ma presso __________ in __________, __________.

La

Cassa ha precisato di avere accertato presso le poste che la decisione del 9

gennaio 2004, inviata per lettera raccomandata lo stesso 9 gennaio 2004, è

stata ritirata in __________ in data 15 gennaio 2004 (cfr ricerca postale

allegata, doc. 4).

Lo

scritto 11 agosto 2003 su cui si fonda la Cassa per l'invio in __________ è

redatto su carta intestata della RI 1, __________, __________, inviato alla

Cassa CO 1 di __________, reca la firma di __________, __________, __________

ed ha il seguente tenore:

"

__________

Considerandi

Egregi Signori,

La direzione del Gruppo RI 1 a __________ mi ha incaricato di

revisionare il bilancio della ditta RI 1 con sede a __________.

Pertanto vi prego di farmi avere le vostre poste aperte verso la RI 1

e di spedirli al seguente indirizzo.

____________________

__________

__________

Con distinti saluti.

__________

__________ " (Doc. 1)

Dal Registro di commercio

del distretto di __________ emerge che la società RI 1, con sede a __________,

in __________, che ha come scopo in particolare la fabbricazione e il commercio

di componenti del sistema “RI 1” e di tutte le prestazioni di servizio ad esso

connesse, presenta quali gerenti, tutti con firma collettiva a due, __________

(cfr. doc. A8).

Alla luce di ciò va

ritenuto che il signor __________, non essendo titolare di un diritto di firma

individuale, non poteva validamente firmare la richiesta dell’11 agosto 2003 (cfr.

doc. 1) a nome della ricorrente.

Il signor __________,

inoltre, come precisato in seguito ad un'esplicita domanda posta dal TCA (cfr.

doc. IX), non disponeva nemmeno di apposita procura speciale per poter chiedere

alla Cassa di inviare alla sede __________ del gruppo RI 1 la corrispondenza

concernente la società ricorrente (cfr. doc. XII) procura d'altronde neppure

trasmessa alla CO 1.

Inoltre il tenore

stesso della richiesta 11 agosto 2003 ossia, precedentemente la

revisione e la ripresa eseguita dalla Cassa, l'invio delle "poste

aperte" nei confronti della ricorrente, permette di ritenere che la

richiesta - ancorché anomala, emanante da persona comunque non autorizzata a

vincolare da sola la Società ricorrente ed ambigua circa la persona giuridica

dalla quale proviene (società con sede a __________ o quella __________?) - si

riferisce a pendenze (ev. arretrati) sussistenti con la Cassa a quel momento.

Palesemente lo scritto non costituisce valida indicazione di recapito in __________

per tutte le comunicazioni relative alla Società e ciò anche per il futuro.

La lettera 11 agosto

2003.

del signor __________ non costituisce valida elezione di un domicilio

legale altrove rispetto alla sede della Società. Lo scritto precisa poi che le

pretese "aperte" (e non quelle in divenire) e quindi le questioni in

essere al momento della lettera, ossia l'11 agosto 2003, potevano essere

(semmai) trasmissibili in __________ alla ricorrente presso __________ (ammessa

una competenza di questi ad impartire l'ordine).

D'avviso di questo TCA

la Cassa ha spedito a torto la decisione di tassazione del 9 gennaio 2004 alla RI

1.

in __________, si ribadisce che __________ non aveva potere per vincolare la

ricorrente ed il tenore dello scritto non permetteva la soluzione scelta

dall'amministrazione. Pertanto, visto che un invio raccomandato è reputato notificato

al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto, il ritiro della raccomandata

da parte della ditta __________ non costituisce valida notifica, perché fatta a

soggetto diverso dal reale destinatario che è solo e soltanto la ditta RI 1, di

__________. L’amministrazione avrebbe infatti dovuto correttamente notificare

la decisione citata, munita dei mezzi di diritto, alla RI 1, __________, __________,

__________.

Nel

caso di specie non può nemmeno trovare, in via analogetica, applicazione la

giurisprudenza del TFA evocata al precedente punto 4 in fine. In effetti in

quel caso, a fronte di un mandato tacito apparente alla Posta, una decisione

era stata consegnata ad un terzo e non al destinatario. In casu invece la

ricorrente non risulta avere conferito un mandato al signor __________ di

ricevere la sua corrispondenza. Come detto agli atti esiste unicamente la

lettera 11 agosto 2003 con cui è stato richiesto da parte della società __________

l’invio delle poste aperte con la CO 1. Anche volendo ammettere la validità

dell’ordine il “mandato” conferito appare limitato e specifico – come indicato

– e non permette di considerare valida la notifica.

6.

La

Cassa ha osservato di avere comunque provveduto, su richiesta della RI 1 del 9

febbraio 2004 e sottoscritta da __________ con cui la società informava la

Cassa di non avere mai ricevuto il rapporto concernente il controllo effettuato

presso la società in data 8 gennaio 2004, a spedire il giorno stesso a mezzo telecopiatrice

una copia del citato rapporto alla sede societaria di __________ (cfr. doc. 5).

In calce alla citata richiesta risulta infatti un appunto, scritto a mano, da

parte di un funzionario dell’amministrazione, del seguente tenore:

" 9.2.2004: Inviato copia rapporto di revisione in

data odierna alla sede di __________ come da comunicazione di __________.” (Doc. 5)

La

società, una volta ricevuto per fax (v. doc. XV incontestato da parte della

Cassa) tale rapporto, avrebbe scritto in data 12 febbraio 2004 alla Cassa una

lettera comunicando di non essere d'accordo con il contenuto del rapporto e

chiedendo un appuntamento per verificare diverse voci non chiare (cfr. doc.

A1). In seguito, con scritto del 16 marzo 2004, la società RI 1 ha nuovamente

scritto alla Cassa ribadendo, come già comunicato con lo scritto del 12

febbraio 2004, di non essere d'accordo con il rapporto sul controllo dei datori

di lavoro e con il conteggio, ritenuto parzialmente sbagliato ed incompleto (cfr.

doc. 6).

La

Cassa ha osservato di non avere mai ricevuto lo scritto del 12 febbraio 2004,

ma solo quello del 16 marzo 2004, che è stato considerato un’opposizione

tardiva.

7.

A

mente del TCA, può restare aperta la questione a sapere se la società

ricorrente abbia effettivamente, come sostenuto, inviato alla Cassa lo scritto

del 12 febbraio 2004 o se, come indicato dalla Cassa, l’unica opposizione

trasmessa all’amministrazione sia stata quella del 16 marzo 2004. Come visto in

precedenza, infatti, la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 è

stata spedita, a torto, dalla Cassa, tramite lettera raccomandata, alla RI 1 presso

il signor __________, __________, __________, anziché, come avrebbe dovuto,

alla RI 1, __________, __________. L’ulteriore trasmissione, via fax, alla sede

societaria di __________ di una copia del rapporto concernente il controllo dell’8

gennaio 2004 presso la società (cfr. doc. 5) non può supplire all’errore della

Cassa nella notifica della decisione contestata, sia per il fatto che

sembrerebbe, dagli atti a disposizione, che la Cassa abbia inviato unicamente

il rapporto concernente il controllo effettuato presso la società in data 8

gennaio 2004 e non copia della decisione contestata, sia, soprattutto, per il

fatto che il fax non costituisce un mezzo idoneo e riconosciuto per la notifica

di una decisione amministrativa stante l'incertezza tecnica relativa alla

ricezione, alla leggibilità, all'effettivo recapito ed alla completezza di

quanto inviato. Poco importa se la qui ricorrente abbia poi reagito al

telescritto dell'amministrazione.

Alla

luce dell'insieme delle circostanze questo TCA deve di conseguenza concludere

che la decisione di tassazione d’ufficio del 9 gennaio 2004 non è stata

correttamente notificata alla società RI 1, __________,

destinatario della stessa.

Di

conseguenza, contrariamente a quanto comunicato dalla Cassa con scritto del 22

marzo 2004 (cfr. doc. A3), la decisione citata non è cresciuta in giudicato.

All’amministrazione va quindi fatto ordine di provvedere a notificare alla ricorrente

una nuova decisione, munita dei mezzi di diritto.

8.

In

queste condizioni, non appare necessario procedere agli atti istruttori

ipotizzati dalla ricorrente (audizione testimoniale della segretaria che

avrebbe spedito alla Cassa lo scritto del 12 marzo 2004, cfr. doc. VIII), posto

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1.

p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla

luce di quanto precede il ricorso va accolto senza carico di tasse e spese ma

con il riconoscimento alla RI 1, rappresentata da un avvocato, di ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.

È

quindi accertata una denegata giustizia da parte della Cassa CO 1 per la

mancata corretta intimazione della decisione conseguente il controllo 8 gennaio

2004.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La

Cassa verserà alla Società RI 1 fr. 1000.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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