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Decisione

30.2004.105

imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento, la sistemazione di una strada comunale e potenziamento dell'illuminazione

27 giugno 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,

op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,

1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

4.2. Il requisito del vantaggio particolare va esaminato alla luce dell’opera

eseguita e del risultato ottenuto. Ora, la messa in atto del progetto ha

comportato l’allargamento e la sistemazione completa di un tronco stradale

vetusto, infrastrutture comprese, al quale è stato aggiunto un nuovo

marciapiede (lato nord e ovest). L’intervento è completato con un elemento

moderatore del traffico ed il potenziamento dell’illuminazione. Il tutto

secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il traffico veicolare e

pedonale ed esteticamente decorosi. Sotto il profilo della funzionalità l’opera

si è dunque rivelata pagante per i fondi serviti traducendosi in una migliore

agibilità e qualità di percorrenza e, in genere, in un miglioramento considerevole

dell’urbanizzazione ora adeguata alla destinazione ed alle necessità concrete

di un quartiere densamente edificato ed abitato. Ed in quest’ottica il

vantaggio particolare è presunto.

La ricorrente, dal canto suo, non ha fornito la prova del contrario.

In particolare essa nega di aver tratto un vantaggio poiché, mantenendo lo

sbocco di Via a__________ su Via C__________ e congiungendo Via a__________ con

Via I__________, il Comune avrebbe creato una circonvallazione rivelatasi fonte

di un forte aumento di traffico, di immissioni nocive e di pericoli.

Tuttavia ai fini del contributo di miglioria tale censura è irrilevante non essendo

questa la sede per rimettere in discussione l’assetto viario locale che andava

contestato, semmai, nell’ambito della procedura pianificatoria di approvazione della

variante con la quale è stato istituito un piano particolareggiato per il

quartiere Via a__________ e sancita l’attuale situazione viaria (cfr. variante

approvata dal Consiglio di Stato il 4.12.1990).

Anche ammettendo l’acutizzarsi di immissioni questo non basta comunque ad

invalidare il vantaggio sia perché l’aggravio è contenuto dal momento che il

transito veicolare è sostanzialmente limitato a motivi di accesso al quartiere,

sia perché si tratta di un inconveniente che chiunque scelga di risiedere in

una zona densamente edificata deve sopportare: in altre parole esso non è una

conseguenza immediata dell’opera bensì del quadro pianificatorio locale. Un

Considerandi

certo traffico parassitario potrebbe essere indotto semmai dal nuovo posteggio,

ma in tale evenienza spetterebbe al Comune di adottare le opportune misure

preventive o repressive.

Considerato che il beneficio si riflette manifestamente anche sul mapp. no. 243

– che è a diretto confine con Via a__________ e da essa ha l’unico accesso

veicolare – il principio dell’imposizione va confermato.

5.

La ricorrente sollecita l’ampliamento

del comprensorio imposto, operazione che è tuttavia improponibile ed inattuabile.

Innanzitutto perché non compete al Tribunale di espropriazione di rielaborare

ex novo tutto il prospetto dei contributi. In secondo luogo perché

l’ampliamento comporterebbe l’inclusione di fondi non imposti rispettivamente

la correzione dei parametri applicati ai fondi assoggettati, e quindi la

modifica di decisioni che direttamente li concernono e sono cresciute in

giudicato; il tutto in manifesta violazione di diritti costituzionalmente

garantiti e cioè senza permettere agli interessati di esercitare il diritto di

essere sentiti, privandoli del doppio grado di giurisdizione ed a scapito del

principio di sicurezza del diritto.

Infine perché la richiesta oltrepassa i limiti dell’oggetto della contestazione

che, per la ricorrente, è limitato al suo contributo e certamente non si

estende anche al contributo addebitato o addebitabile ad un altro proprietario.

In quest’ottica non è nemmeno scontato che la ricorrente possa vantare un

interesse legittimo poiché il mancato addebito di un contributo ad un terzo non

la tocca in maniera diversa rispetto a qualsiasi altro proprietario incluso nel

perimetro.

6.

Visto quanto sopra il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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