30.2004.106
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21 dicembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2004.106
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, TCA
Titolo:
Consulente esterno di una ditta in campo fiscale e aziendale esercita un'attività indipendente. Le indennità fisse percepite come direttore della ditta vanno invece assoggettate al prelievo dei contributi sociali siccome considerate reddito determinante.
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 61 let. g LPGA
art. 7 let. h OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.106
TB
Lugano
21 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul
rinvio di cui alla sentenza del 29 novembre 2004 del TFA nella causa promossa
con ricorso del 27 novembre 2002 (Inc. n. 30.2002.257) da
RI 1
ora rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
ottobre 2002 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
che a seguito di un
controllo del conteggio dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1°
gennaio 1998-31 dicembre 2001 presso RI 1, azienda con sede in __________
affiliata come datrice di lavoro, la Cassa CO 1 ha ripreso l'importo di Fr. 90'000.- versato a __________
nel medesimo periodo, poiché ritenuto quale salario da attività dipendente non
notificato come tale ed ha fissato in Fr. 15'182.- i relativi contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti
dalla ditta per gli anni 1998-2001;
che con sentenza del 6
giugno 2003 il TCA ha respinto
il ricorso del 27 novembre 2002 (Inc. n. 30.2002.257) promosso dalla predetta
ditta, in sostanza a motivo che
" (…) Come visto, in effetti, __________ gestiva e
presiedeva l'organo direttivo della RI 1, occupandosi giuridicamente in prima
persona dell'amministrazione della medesima. Indipendentemente dal fatto che i
suddetti importi ricevuti come compenso per la propria funzione di organo
direttivo siano delle indennità fisse o delle tantièmes, giusta l'art. 7 lett.
h OAVS gli stessi vanno considerati come salario determinante sui quali la
società datrice di lavoro è tenuta quindi a pagare gli oneri sociali.
(…).". (cfr. consid. 2.6);
che contro questo
giudizio la soccombente si è aggravata al Tribunale federale delle
assicurazioni, il quale il 29 novembre 2004 ha accolto il ricorso nei termini
seguenti:
" (…) 4.3 Il giudice cantonale ha concluso per una
ripresa di salario per complessivi fr. 90'000.-, ritenendo siffatta
retribuzione quale provento da attività lucrativa dipendente ex art. 5 LAVS per il fatto che E.________ sarebbe stato
direttore con firma individuale della F.________ SA, avrebbe ammesso che la
carica ricoperta era "equiparabile a quella di un amministratore unico di
una società anonima" e inoltre, trattandosi di cifre tonde, sarebbe stato
"lecito supporre che gli importi ripresi corrispondano a mensilità, a cui
è stata aggiunta l'IVA".
4.3.1 Questa argomentazione non può essere seguita, perché contrasta
con talune emergenze istruttorie e non si confronta con la tesi principale
della ditta insorgente, costruita sul dualismo dell'attività svolta da E.________.
In sostanza quest'ultimo ha agito da un canto come dipendente in qualità di
direttore, "carica di rappresentanza" per la quale si era assunto più
che altro i rischi inerenti l'attività della succursale e non tanto in prima
persona la gestione quotidiana della società, e d'altro canto quale
indipendente per i mandati di consulenza e assistenza in pratiche
contabili-amministrative affidate allo studio fiduciario di cui era ed è
titolare. Detto altrimenti, la F.________ SA in sostanza non contesta che
E.________ abbia svolto lavoro dipendente sivvero che lo quantifica in fr.
2000.- all'anno e quindi complessivamente in fr. 8000.- per il periodo qui
entrante in linea di conto, pur affermando che l'interessato in realtà dal
profilo retributivo nulla ha percepito per la funzione di direttore, atteso che
quanto stabilito per i mandati di consulenza contabile-amministrativa già
remunerava anche tale "carica di rappresentanza".
4.3.2 Dalla documentazione agli atti emerge che la tesi della
ricorrente è di pregio. E.________ ha infatti svolto attività di natura
diversa, che hanno determinato retribuzioni qualificabili siccome salario ex art. 5 LAVS e reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente ex art. 9 LAVS, di cui è noto
l'ammontare complessivo in fr. 90'000.- per il periodo 1998-2001, ma non la sua
suddivisione nelle due componenti, non potendosi ammettere - per carenza di
riscontri oggettivi e soggettivi verificabili, non essendovi stata istruttoria
su questo punto in prima sede - la quantificazione prospettata dalla ricorrente
in fr. 2000.- all'anno, "equivalente all'emolumento usuale in caso
d'assunzione della carica d'amministratore unico di società".
Gli accertamenti di fatto operati dal Tribunale cantonale non
consentono di determinare gli aspetti quantitativi delle due componenti
lavorative.
Il ricorso va pertanto accolto e l'incarto retrocesso all'istanza
cantonale per complemento istruttorio e nuovo giudizio, ritenuto che dovranno
essere accertati in termini ritualmente validi i fatti rilevanti. In
particolare dovrà essere sentito E.________ - mai espressosi personalmente in
prima sede, il suo operato essendo sempre stato illustrato per interposta
persona (__________e avv. RA 1) - il quale dovrà pronunciarsi sull'attività svolta
quale direttore (lavoro dipendente) della F.________ SA, cui è stato delegato
Fatti
il potere di rappresentanza in conformità dell'art. 718
cpv. 2 CO, nonché quale fiduciario commercialista (lavoro indipendente).
In particolare dovranno essere accertati quei fatti che E.________ afferma, ma
non prova, in sede di osservazioni a questa Corte in qualità di cointeressato,
segnatamente quali lavori abbia svolto nelle due funzioni (con indicazione del
tempo impiegato e dei parametri retributivi applicati), se disponga di locali propri
e ne sopporti le spese generali (E.________ essendosi qualificato come lic.
oec. HSG e non come titolare di uno studio fiduciario, con recapito in Via
X.________ a M.________, atteso che anche il recapito della F.________ SA risulta
in Via X.________ a M.________), e se stipendia dipendenti propri.
Occorrerà altresì chinarsi sulle schede contabili "consulenze
amministrative" prodotte dalla ricorrente il 15 maggio 2003, in
particolare su talune posizioni espresse in "EUR" di non immediata
comprensione ("30.04.2000, 15.276,89-EUR, Storno fatture da ricevere dott.
E.________";
"28.02.2001, 8.719,00 EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________";
"28.02.2001, 8.719,00-EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "31.12.2001,
25.000,00 EUR, fatt. da Dott. E.________"; "19.12.2002, 4.742,68-
EUR, Storno Acc. 2001 Dott. E.________"). (…)."
che dando seguito alle
summenzionate motivazioni del TFA, questa Corte ha interpellato la
rappresentante della ricorrente (doc. II) sottoponendole diversi quesiti, la
quale ha corredato le proprie risposte (doc. V) con diversa documentazione
(doc. A-H);
che la Cassa si è
limitata ad osservare che gli onorari percepiti da __________ sono da
ricondurre alla sua funzione di direttore della ditta ricorrente (doc. VII);
che l'insorgente ha ribadito che "le
prestazioni professionali dello studio E__________ erano chiaramente solo di
supporto per RI 1. In effetti, l'importante lavoro di immissione dati contabili era effettuato dal
personale della RI 1, mentre lo studio E__________ si occupava della verifica
degli stessi. (…) il signor E__________ non ha mai fatto parte dell'organigramma della società, ma ha solo
assunto la carica di direttore della succursale di M__________ a titolo
fiduciario";
considerato in
diritto
che la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge
organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;
che i contributi degli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del
reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente
(art. 4 cpv. 1 LAVS);
che dal reddito di
un'attività dipendente, chiamato salario determinante, è prelevato un
contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS);
che giusta l'art. 5
cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del
lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché
le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del
lavoro;
che il diritto
applicabile alla qualifica dell'attività esercitata da un assicurato è noto alle parti, essendo stato
esposto per esteso nell'impugnata
sentenza cantonale ed a cui lo stesso TFA ha fatto riferimento nel giudizio qui
in questione;
che, sulla scorta
della sentenza di rinvio del TFA, il 13 dicembre 2005 (doc. XIV) il TCA ha indetto l'audizione testimoniale di __________;
Considerandi
che dalla
testimonianza data da quest'ultimo
è emerso che egli non esercitava funzioni operative in seno alla ditta
ricorrente;
che il collaboratore
ha essenzialmente svolto per la ditta insorgente della consulenza in campo fiscale
ed aziendale quale economista (doc. V);
che, inizialmente, ai
fini della costituzione della succursale stessa in Ticino, __________ si è
occupato dell'ideazione della struttura, dell'esame economico e giuridico della stessa, della concretizzazione
della società e della soluzione di problemi concreti apparsi nel corso della
gestione, come il tema della partita IVA tra le diverse nazioni interessate
dall'attività della ricorrente
(doc. XIV);
che, successivamente, l'assicurato si è occupato della verifica
formale della contabilità e dell'allestimento finale dei conteggi AVS/AI/IPG sulla base dei dati
raccolti e forniti dai contabili della ditta ricorrente (doc. V pag. 4);
che la contabilità era
dunque tenuta dai dipendenti di RI 1 (doc. V pag. 3);
che anche i conteggi
AVS/AI/IPG erano allestiti dai dipendenti della SA (doc. V pag. 3);
che, in sostanza, __________
fungeva solo da consulente esterno per le pratiche di natura fiscale (doc. V
pag. 4 e XIV);
che, di conseguenza,
non gli si può imputare d'aver
avuto un ruolo di collaboratore dipendente nei confronti della società;
che la sua attività di
consulente esterno nei confronti della ricorrente lo connota come persona indipendente,
possedendo egli, tra l'altro,
degli uffici propri, dei dipendenti propri e, che nell'esercizio della sua attività di fiduciario, si assumeva un rischio economico
ed aziendale tipico di un imprenditore;
che, pertanto, i
compiti operativi erano gestiti soltanto dai dipendenti stessi di RI 1;
che l'assicurato non ha mai fatto parte dell'organigramma della società, ma ha
unicamente "assunto la funzione di direttore plenipotenziario perché
non vi erano ancora le persone da inserire nell'organigramma della struttura" (doc.
XIV pag. 2), quindi a mero titolo fiduciario (doc. IX), siccome "la
veste di direttore non comportava una funzione specifica perché le decisioni
venivano prese dalla casa madre della società." (doc. XIV pag. 2);
che la quantificazione
dell'attività di natura amministrativa
come direttore della SA esercitata da __________ è stata cifrata in sede d'udienza dalla rappresentante della società
in Fr. 2'000.- annui (doc. XIV
pag. 3);
che, in proposito, non
v'è motivo di dubitare di
quanto è emerso durante l'audizione
testimoniale dell'assicurato, per
cui l'importo di Fr. 2'000.- all'anno va considerato come suo salario determinante percepito in
qualità di direttore della succursale in virtù dell'art. 7 lett. h OAVS;
che queste indennità
fisse di presenza quale membro dell'amministrazione della SA (in totale Fr. 8'000.- sull'arco dei
quattro anni revisionati dalla Cassa: 1998-2001) vanno quindi assoggettate al
prelievo dei contributi sociali;
che i restanti Fr. 82'000.- sono quindi stati conseguiti dall'assicurato nelle vesti di consulente indipendente
della ditta ricorrente;
che, pertanto, questa
somma va stralciata dalla ripresa totale effettuata nell'ottobre 2002 dalla Cassa di compensazione;
che la Cassa emanerà
dunque una nuova decisione di ripresa di salari concernente soltanto le
indennità fisse di presenza di Fr. 8'000.-;
che in esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di
conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione per i suoi incombenti;
che a __________,
quale parte interessata e direttamente interpellata dal TCA, va trasmessa copia della presente
sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04);
che alla ditta
ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un patrocinatore
legale, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA);
che nella misura in
cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto
federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo;
che per quanto il
presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e
riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente
alle considerazioni esposte nel giudizio.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
rifonderà alla ricorrente Fr. 1'000.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili
ridotte.
3. Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4. Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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