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Decisione

30.2004.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

il potere di rappresentanza in conformità dell'art. 718

cpv. 2 CO, nonché quale fiduciario commercialista (lavoro indipendente).

In particolare dovranno essere accertati quei fatti che E.________ afferma, ma

non prova, in sede di osservazioni a questa Corte in qualità di cointeressato,

segnatamente quali lavori abbia svolto nelle due funzioni (con indicazione del

tempo impiegato e dei parametri retributivi applicati), se disponga di locali propri

e ne sopporti le spese generali (E.________ essendosi qualificato come lic.

oec. HSG e non come titolare di uno studio fiduciario, con recapito in Via

X.________ a M.________, atteso che anche il recapito della F.________ SA risulta

in Via X.________ a M.________), e se stipendia dipendenti propri.

Occorrerà altresì chinarsi sulle schede contabili "consulenze

amministrative" prodotte dalla ricorrente il 15 maggio 2003, in

particolare su talune posizioni espresse in "EUR" di non immediata

comprensione ("30.04.2000, 15.276,89-EUR, Storno fatture da ricevere dott.

E.________";

"28.02.2001, 8.719,00 EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________";

"28.02.2001, 8.719,00-EUR, Acc. Cons. Ammin. Dott. E.________"; "31.12.2001,

25.000,00 EUR, fatt. da Dott. E.________"; "19.12.2002, 4.742,68-

EUR, Storno Acc. 2001 Dott. E.________"). (…)."

che dando seguito alle

summenzionate motivazioni del TFA, questa Corte ha interpellato la

rappresentante della ricorrente (doc. II) sottoponendole diversi quesiti, la

quale ha corredato le proprie risposte (doc. V) con diversa documentazione

(doc. A-H);

che la Cassa si è

limitata ad osservare che gli onorari percepiti da __________ sono da

ricondurre alla sua funzione di direttore della ditta ricorrente (doc. VII);

che l'insorgente ha ribadito che "le

prestazioni professionali dello studio E__________ erano chiaramente solo di

supporto per RI 1. In effetti, l'importante lavoro di immissione dati contabili era effettuato dal

personale della RI 1, mentre lo studio E__________ si occupava della verifica

degli stessi. (…) il signor E__________ non ha mai fatto parte dell'organigramma della società, ma ha solo

assunto la carica di direttore della succursale di M__________ a titolo

fiduciario";

considerato in

diritto

che la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge

organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

che i contributi degli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del

reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente

(art. 4 cpv. 1 LAVS);

che dal reddito di

un'attività dipendente, chiamato salario determinante, è prelevato un

contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS);

che giusta l'art. 5

cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del

lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso

comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al

salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le

indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché

le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del

lavoro;

che il diritto

applicabile alla qualifica dell'attività esercitata da un assicurato è noto alle parti, essendo stato

esposto per esteso nell'impugnata

sentenza cantonale ed a cui lo stesso TFA ha fatto riferimento nel giudizio qui

in questione;

che, sulla scorta

della sentenza di rinvio del TFA, il 13 dicembre 2005 (doc. XIV) il TCA ha indetto l'audizione testimoniale di __________;

Considerandi

che dalla

testimonianza data da quest'ultimo

è emerso che egli non esercitava funzioni operative in seno alla ditta

ricorrente;

che il collaboratore

ha essenzialmente svolto per la ditta insorgente della consulenza in campo fiscale

ed aziendale quale economista (doc. V);

che, inizialmente, ai

fini della costituzione della succursale stessa in Ticino, __________ si è

occupato dell'ideazione della struttura, dell'esame economico e giuridico della stessa, della concretizzazione

della società e della soluzione di problemi concreti apparsi nel corso della

gestione, come il tema della partita IVA tra le diverse nazioni interessate

dall'attività della ricorrente

(doc. XIV);

che, successivamente, l'assicurato si è occupato della verifica

formale della contabilità e dell'allestimento finale dei conteggi AVS/AI/IPG sulla base dei dati

raccolti e forniti dai contabili della ditta ricorrente (doc. V pag. 4);

che la contabilità era

dunque tenuta dai dipendenti di RI 1 (doc. V pag. 3);

che anche i conteggi

AVS/AI/IPG erano allestiti dai dipendenti della SA (doc. V pag. 3);

che, in sostanza, __________

fungeva solo da consulente esterno per le pratiche di natura fiscale (doc. V

pag. 4 e XIV);

che, di conseguenza,

non gli si può imputare d'aver

avuto un ruolo di collaboratore dipendente nei confronti della società;

che la sua attività di

consulente esterno nei confronti della ricorrente lo connota come persona indipendente,

possedendo egli, tra l'altro,

degli uffici propri, dei dipendenti propri e, che nell'esercizio della sua attività di fiduciario, si assumeva un rischio economico

ed aziendale tipico di un imprenditore;

che, pertanto, i

compiti operativi erano gestiti soltanto dai dipendenti stessi di RI 1;

che l'assicurato non ha mai fatto parte dell'organigramma della società, ma ha

unicamente "assunto la funzione di direttore plenipotenziario perché

non vi erano ancora le persone da inserire nell'organigramma della struttura" (doc.

XIV pag. 2), quindi a mero titolo fiduciario (doc. IX), siccome "la

veste di direttore non comportava una funzione specifica perché le decisioni

venivano prese dalla casa madre della società." (doc. XIV pag. 2);

che la quantificazione

dell'attività di natura amministrativa

come direttore della SA esercitata da __________ è stata cifrata in sede d'udienza dalla rappresentante della società

in Fr. 2'000.- annui (doc. XIV

pag. 3);

che, in proposito, non

v'è motivo di dubitare di

quanto è emerso durante l'audizione

testimoniale dell'assicurato, per

cui l'importo di Fr. 2'000.- all'anno va considerato come suo salario determinante percepito in

qualità di direttore della succursale in virtù dell'art. 7 lett. h OAVS;

che queste indennità

fisse di presenza quale membro dell'amministrazione della SA (in totale Fr. 8'000.- sull'arco dei

quattro anni revisionati dalla Cassa: 1998-2001) vanno quindi assoggettate al

prelievo dei contributi sociali;

che i restanti Fr. 82'000.- sono quindi stati conseguiti dall'assicurato nelle vesti di consulente indipendente

della ditta ricorrente;

che, pertanto, questa

somma va stralciata dalla ripresa totale effettuata nell'ottobre 2002 dalla Cassa di compensazione;

che la Cassa emanerà

dunque una nuova decisione di ripresa di salari concernente soltanto le

indennità fisse di presenza di Fr. 8'000.-;

che in esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di

conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione per i suoi incombenti;

che a __________,

quale parte interessata e direttamente interpellata dal TCA, va trasmessa copia della presente

sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04);

che alla ditta

ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un patrocinatore

legale, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA);

che nella misura in

cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto

federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo;

che per quanto il

presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e

riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente

alle considerazioni esposte nel giudizio.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

rifonderà alla ricorrente Fr. 1'000.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili

ridotte.

3. Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4. Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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