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Decisione

30.2004.107

Cessazione dell'attività indipendente. Inizio dell'affiliazione quale persona senza attività lucrativa.

25 novembre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique

VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui

l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC

1976 pag. 153).

Ciò

nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal

valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber,

Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

3. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita

durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2

OAVS).

Nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 l’art. 29 cpv. 2 OAVS prevedeva

anche che nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di

contribuzione precedenti è determinante la sostanza al 1° gennaio di ogni anno

(art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato.

Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali

comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op.

cit., pag. 231, N. 10.34).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Gli

art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto

applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi

(art. 29 cpv. 6 OAVS).

Per

l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a

pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.

Il cpv. 2 prevede che le casse di compensazione stabiliscono i contributi

d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione

dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda

verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile.

A

norma dell’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione

risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le

casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

Le

persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le

indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare

se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Se

entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono

presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le

casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione

(art. 24 cpv. 5 OAVS).

4. L'obbligo delle persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente di pagare i contributi comincia con l'inizio effettivo

dell'esercizio dell'attività in questione. L'iscrizione nel registro di

commercio ha di conseguenza un valore indicativo. Una regolamentazione analoga

vige per quanto riguarda la fine dell'obbligo contributivo, che è determinato

dalla cessazione effettiva dell'attività lucrativa indipendente (P. - Y.

Greber, J. - L. Duc, G. Scartazzini, op. cit., pag. 242, n. 31 e 32 ad art. 8 LAVS; H. Käser, op. cit., pag. 196 n. 7.12). L'affiliazione quale persona senza attività

lucrativa non dipende, di regola, dal diritto a percepire o meno delle

prestazioni dell'AI, bensì dall'assenza dell'esercizio di un'attività

determinata nell'intento di conseguire un reddito e di aumentare la propria

capacità di rendimento economico (marg. 2001 delle DIN).

In

concreto l'insorgente, nel questionario per l'affiliazione delle persone senza

attività lucrativa, datato 16 agosto 2004 e firmato dal padre, alla domanda “da

quando non svolge più un’attività lavorativa?” ha risposto “Invalido

100% Dall’1.12.2002.” (doc. 2).

Questa

circostanza è confermata dagli atti fiscali prodotti dal ricorrente da cui

emerge che nel questionario per “indipendenti senza contabilità”

allegato alla tassazione 2003B, datato 18 marzo 2004, il padre aveva indicato,

a proposito della “durata dell’attività”, che la medesima è “cessata

l’1.12.2002 quindi non esercita attivamente nel 2003 (per inabilità al 100%)”.

Inoltre, con scritto all’ufficio di tassazione del 15 marzo 2004 il padre aveva

descritto la situazione venutasi a creare in seguito alla grave malattia di cui

era affetto il figlio. In quello scritto è stato indicato, tra l’altro, che il

figlio “dall’1.12.2002 non ha potuto esercitare alcuna attività.” Ma che

per “una questione etica, e per non precludere ogni e qualsiasi attività per

il futuro” hanno preso diverse disposizioni per non chiudere immediatamente

lo studio dentistico (allegato al doc. XII).

Va

qui evidenziato come le dichiarazioni della prima ora rilasciate

spontaneamente, in generale sono meno condizionate e più attendibili delle

descrizioni fornite più tardi, poiché consciamente o inconsciamente

influenzabili da riflessioni inerenti al diritto delle assicurazioni o di altra

natura fatte in un secondo tempo. Questa massima non è una regola probatoria

formale, bensì unicamente un ausilio interpretativo di giudizio di cui tenere

conto nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Tale massima può essere

applicata unicamente quando non siano da attendersi altri elementi cognitivi

risultanti da ulteriori accertamenti dei fatti (STFA del 22 giugno 2005 nella

causa B., U 243/04; cfr. RAMI 2004 pag. 547; Bühler, Der Unfallbegriff, in: Alfred

Koller [Hrsg.], Haftpflicht-und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995,

pag. 267 seg.).

Nel

caso di specie l’insorgente aveva affermato di non svolgere più alcuna attività

lavorativa dal dicembre 2002. Il TCA non ha ragioni per scostarsi da quanto

asserito dall'assicurato nel marzo e nel luglio 2004 e d'altronde questo trova

conferma nel versamento delle indennità giornaliere da parte del proprio

assicuratore contro le malattie.

Per

cui l’affiliazione quale persona senza attività lucrativa va confermata anche

se per motivi etici lo studio dentistico è stato effettivamente chiuso solo in

un secondo tempo (pagamento dell’affitto dello studio, che tra l’altro aveva

assieme al fratello, per tutto il 2003; disdetta contratto di lavoro

dell’assistente dentaria per il 31.1.2003 e dell’apprendista per fine giugno

2003 e mantenimento dei collegamenti telefonici e dell’iscrizione ai vari enti

professionali; cfr. allegato al doc. XII). Determinante è la circostanza che

non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa a causa della grave

malattia di cui era affetto e dei ricoveri, senza interruzione, presso due

cliniche in Svizzera.

Va

ancora rilevato che la circostanza che l’assicurato ha dichiarato al fisco di

svolgere un’attività indipendente e che probabilmente sarà tassato in tale

qualità e non quale persona senza attività lucrativa, non è decisivo nella

misura in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

Considerandi

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

Per

cui anche la qualifica a livello fiscale quale indipendente, e le relative

norme inerenti la fine dell’assoggettamento fiscale in tale qualità, non sono

decisive in concreto, nella misura in cui appare chiaramente che l’interessato dal

1.12.2002

non ha più svolto alcuna attività lucrativa. L'insorgente

nel 2003 e 2004 va pertanto affiliato quale persona senza attività lucrativa.

5.

Per

l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS le prestazioni di assicurazione in caso

d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta

l’art. 25 ter della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per

l’invalidità (LAI), non sono considerati reddito proveniente da un’attività

lucrativa.

Nella

versione in vigore dal 1.1.2004, l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS prevede che non

sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa le prestazioni di

assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le

indennità giornaliere giusta l'articolo 25 della LAI e dell’art. 29 della LAM.

Nel

caso di specie la Cassa, rettamente, ha pertanto calcolato i contributi sul

reddito derivante dalle indennità giornaliere versate dall’assicuratore contro

le malattie nell’anno di contribuzione (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS).

In

attesa delle tassazioni fiscali 2003 e 2004, l’amministrazione ha fissato i

contributi sulla base della documentazione a quel momento a disposizione, in

applicazione dell’art. 24 OAVS.

In

particolare ha preso in considerazione le indennità giornaliere percepite nel

2003.

e nel 2004, i cui importi figurano sull’attestazione rilasciata dall’assicuratore

il 13 ottobre 2004 (doc. 3: fr. 18'250 nel 2003 e fr. 12'200 nel 2004).

Per

quanto concerne la sostanza al 31 dicembre dell’anno di contribuzione (cfr.

art. 29 cpv. 2 OAVS), la Cassa ha utilizzato per il 2003 i fr. 174'082 derivanti

dalla dichiarazione 2003B, mentre per il 2004, in attesa dei dati definitivi,

ha calcolato la sostanza pro rata temporis in fr. 116'054 (174'082 : 12 X 8).

Trattandosi

di una decisione presa in virtù dell’art. 24 OAVS in attesa delle tassazioni

definitive, il calcolo della sostanza può essere confermato.

Va

del resto rilevato che dalla tassazione 2004 la sostanza dichiarata risulta

superiore, ma che comunque nel caso di specie, proprio a causa della

provvisorietà del calcolo dei contributi (a dispetto dell’indicazione della

Cassa che nelle sue decisioni indica “decisione definitiva)”, che

saranno stabiliti definitivamente quando le tassazioni determinanti saranno

cresciute in giudicato, la questione non va ulteriormente approfondita.

Abbondanzialmente

va poi rammentato che il TCA può,

in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente,

dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d

LPGA; art. 11 b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V

166; U. Kieser, ATSG Kommentar,

Basilea-Zurigo-Ginevra, ad art. 61,

n. 7 segg.).

Questa

Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del

caso, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si

tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A.,

U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno

2003.

nella causa Service de l'emploi

du canton VD

c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V

249) e che le decisioni definitive saranno emesse in un secondo tempo.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il calcolo effettuato dalla cassa merita

conferma.

6.

Dagli

atti emerge inoltre che la Cassa di compensazione presso la quale l’assicurato

era affiliato quale indipendente aveva fissato i contributi per il 2003 (cfr.

doc. 7). Lo stesso insorgente nel ricorso ammette che, in seguito alle decisioni

della Cassa CO 1, i contributi pagati sono stati restituiti. (doc. 1). Del

resto la Cassa di compensazione ha informato la convenuta, il 27 agosto 2004,

dell’avvenuta mutazione (doc. 1).

A

questo proposito va rammentato che il TFA ha stabilito che il

cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi

assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in

giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della

revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con

effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto

viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto

riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne

sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi,

sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per

la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato,

se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo

statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n.

127.

pag. 185).

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso.

Kieser,

in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota

30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung

galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung

derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre

Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere

steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens

ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort

eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung,

457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der

Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren

Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen

Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl.

BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im

Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag

an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer

entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar,

Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem

Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung

zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist,

dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige

auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar

ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor)

vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass

präsentierte." (STFA

del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).

In

concreto le decisioni della convenuta sono del novembre 2004, mentre la

decisione di richiesta di pagamenti di acconto della precedente cassa, relativa

al 2003, era del 22 aprile 2003 (doc. 7). Una modifica di questa decisione è

possibile solo nel caso di una revisione o di una riconsiderazione.

Considerata

la somma che l’interessato deve pagare (fr. 927.20; doc. A2; invece di fr.

427.

; doc. A7) e rilevato che la decisione era senza dubbio errata nella

misura in cui l’insorgente veniva qualificato quale indipendente, la Cassa

poteva procedere alla riconsiderazione della decisione con effetto retroattivo.

Nel caso di specie, l'unica qualifica possibile, come visto nei considerandi

precedenti, era infatti quella di persona senza attività lucrativa.

Alla

luce di tutto quanto precede la decisione amministrativa si rileva corretta (cfr.

anche STCA del 27 ottobre 2003 nella causa F., inc. 30.2003.26, confermata

dalla STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03).

Il

ricorso va di conseguenza respinto senza carico di tasse e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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