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Decisione

30.2004.112

imposizione di contributi di miglioria

14 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.112

Data decisione, Autorità:

14.11.2005, TE

Titolo:

imposizione di contributi di miglioria

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

LCM

Incarto n.

30.2004.112

LCM 52/04

Lugano

14 novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Claudio Morandi

ing. Giancarlo Rosselli

segretaria

giurista

Paola

Carcano

statuendo

sul ricorso presentato in data 29 novembre 2004 da

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

la

decisione su reclamo emessa il 12 novembre 2004 dal Municipio di P__________ nell'ambito

della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la costruzione

della nuova condotta dell’acqua potabile in località ai Mött,

relativamente ai mapp. no. 883 e 886 RFD di P__________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

- che il Comune di P__________ è

promotore delle opere di rifacimento della condotta che trasporta l’acqua

potabile alla zona Soriscio e serve la zona ai Mött;

- che il Consiglio Comunale ha stanziato

il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria

nell’ordine del 35% della spesa nel corso della seduta del 24.6.2001 (cfr. MM

no. 457 del 10.5.2001);

- che il Municipio di P__________ ha

avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata

pubblicando il prospetto dal 19.7 al 17.8.2004 ed inviando un avviso personale

ai soggetti imposti;

- che la RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 883 e 886 ed in

tale veste è stata assoggettata al pagamento di fr. 174.30 rispettivamente di

fr. 1'031.70;

- che il reclamo

tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio

con risoluzione 12.11.2004;

- che pertanto la

proprietaria è insorta dinanzi al Tribunale di espropriazione nuovamente

postulando l’annullamento dei contributi per carenza di vantaggio particolare;

- che con risposta

20.1.2005 il Comune di P__________ ha chiesto la reiezione del gravame;

- che all’udienza

del 7.9.2005 il Tribunale ha suggerito la rinuncia al prelievo dei contributi

litigiosi, proposta che il Municipio ha rifiutato con successivo scritto del

14.9.2005;

- che affinché sia

imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1

cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a

carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore

del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio

concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des

Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,

Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29);

- che a norma

dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è

finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto

della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed

oneri (Messaggio cit., p. 16-17);

- che, nel contesto

degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono

installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di

contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi

serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter,

op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem

Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);

- che nella fattispecie concreta la

sussistenza di un tale vantaggio particolare è contestata. A giusta ragione;

- che in effetti le part. no. 883 e 886

sono escluse dalla zona edificabile;

- che sul mapp. no. 886 sorge un rustico

che secondo l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili è

in buono stato ma che si presenta come struttura diroccata completamente

abbandonata ed in parte mimetizzata da vegetali (cfr. documentazione

fotografica). Il rustico non è allacciato;

- che per il resto i terreni sono

coperti da boscaglia e vegetazione spontanea incolta; non vi è esercitata

alcuna attività agricola;

- che non è stato chiesto né rilasciato

un permesso di costruzione per la riattazione del rustico;

- che, contrariamente al contesto delle

canalizzazioni per l’evacuazione delle acque di rifiuto (cfr. art. 44, 46 cpv.

1 LALIA), non sussiste alcun obbligo di allacciamento alla condotta dell’acqua

potabile;

- che una diversa e migliore possibilità

di sfruttamento potrebbe essere presa in considerazione ai fini dei contributi

di miglioria solamente se, alla data della pubblicazione del prospetto, si

trattasse di un eventualità la cui attuazione fosse realisticamente presumibile

nel futuro prossimo;

- che in concreto, tuttavia, una tale

evenienza non è nemmeno ragionevolmente ipotizzabile;

- che in queste condizioni e dovendo

prescindere da supposizioni puramente teoriche, non può essere riconosciuto

alcun beneficio tangibile a vantaggio delle proprietà;

- che di conseguenza i contributi in

oggetto sono annullati;

- che, sia detto ad abundantiam, qualora

l’assetto dei fondi dovesse subire modifiche il Comune potrebbe procedere al

prelievo di contributi posteriori entro 10 anni dalla pubblicazione del

prospetto giusta l’art. 10 LCM;

- che l’addebito della tassa di

giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm). Poiché la

ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1. I contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 883 e 886 sono annullati.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico del Comune di P__________. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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