30.2004.112
imposizione di contributi di miglioria
14 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.112
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, TE
Titolo:
imposizione di contributi di miglioria
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
LCM
Incarto n.
30.2004.112
LCM 52/04
Lugano
14 novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Claudio Morandi
ing. Giancarlo Rosselli
segretaria
giurista
Paola
Carcano
statuendo
sul ricorso presentato in data 29 novembre 2004 da
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 12 novembre 2004 dal Municipio di P__________ nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la costruzione
della nuova condotta dell’acqua potabile in località ai Mött,
relativamente ai mapp. no. 883 e 886 RFD di P__________,
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto e in diritto
- che il Comune di P__________ è
promotore delle opere di rifacimento della condotta che trasporta l’acqua
potabile alla zona Soriscio e serve la zona ai Mött;
- che il Consiglio Comunale ha stanziato
il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 35% della spesa nel corso della seduta del 24.6.2001 (cfr. MM
no. 457 del 10.5.2001);
- che il Municipio di P__________ ha
avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata
pubblicando il prospetto dal 19.7 al 17.8.2004 ed inviando un avviso personale
ai soggetti imposti;
- che la RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 883 e 886 ed in
tale veste è stata assoggettata al pagamento di fr. 174.30 rispettivamente di
fr. 1'031.70;
- che il reclamo
tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio
con risoluzione 12.11.2004;
- che pertanto la
proprietaria è insorta dinanzi al Tribunale di espropriazione nuovamente
postulando l’annullamento dei contributi per carenza di vantaggio particolare;
- che con risposta
20.1.2005 il Comune di P__________ ha chiesto la reiezione del gravame;
- che all’udienza
del 7.9.2005 il Tribunale ha suggerito la rinuncia al prelievo dei contributi
litigiosi, proposta che il Municipio ha rifiutato con successivo scritto del
14.9.2005;
- che affinché sia
imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1
cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a
carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore
del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29);
- che a norma
dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto
della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed
oneri (Messaggio cit., p. 16-17);
- che, nel contesto
degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono
installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di
contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi
serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter,
op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem
Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);
- che nella fattispecie concreta la
sussistenza di un tale vantaggio particolare è contestata. A giusta ragione;
- che in effetti le part. no. 883 e 886
sono escluse dalla zona edificabile;
- che sul mapp. no. 886 sorge un rustico
che secondo l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili è
in buono stato ma che si presenta come struttura diroccata completamente
abbandonata ed in parte mimetizzata da vegetali (cfr. documentazione
fotografica). Il rustico non è allacciato;
- che per il resto i terreni sono
coperti da boscaglia e vegetazione spontanea incolta; non vi è esercitata
alcuna attività agricola;
- che non è stato chiesto né rilasciato
un permesso di costruzione per la riattazione del rustico;
- che, contrariamente al contesto delle
canalizzazioni per l’evacuazione delle acque di rifiuto (cfr. art. 44, 46 cpv.
1 LALIA), non sussiste alcun obbligo di allacciamento alla condotta dell’acqua
potabile;
- che una diversa e migliore possibilità
di sfruttamento potrebbe essere presa in considerazione ai fini dei contributi
di miglioria solamente se, alla data della pubblicazione del prospetto, si
trattasse di un eventualità la cui attuazione fosse realisticamente presumibile
nel futuro prossimo;
- che in concreto, tuttavia, una tale
evenienza non è nemmeno ragionevolmente ipotizzabile;
- che in queste condizioni e dovendo
prescindere da supposizioni puramente teoriche, non può essere riconosciuto
alcun beneficio tangibile a vantaggio delle proprietà;
- che di conseguenza i contributi in
oggetto sono annullati;
- che, sia detto ad abundantiam, qualora
l’assetto dei fondi dovesse subire modifiche il Comune potrebbe procedere al
prelievo di contributi posteriori entro 10 anni dalla pubblicazione del
prospetto giusta l’art. 10 LCM;
- che l’addebito della tassa di
giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm). Poiché la
ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale non si assegnano
ripetibili.
per
questi motivi
richiamata
la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1. I contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 883 e 886 sono annullati.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-
sono a carico del Comune di P__________. Non si assegnano ripetibili.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente La
segretaria giurista
Margherita
De Morpurgo Paola
Carcano
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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