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Decisione

30.2004.113

Imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di piazze

19 giugno 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i prospetti dal 16.8 al 14.9.2001 previo invio di un avviso personale ai

soggetti imposti.

I ricorrenti, quali comproprietari in comunione ereditaria del mapp. no. 1192,

sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria per le sole

opere eseguite su Piazza __________; l’importo, calcolato sulla base del

preventivo della spesa, ammonta a fr. 69'825.80.

Il reclamo tempestivamente interposto dai proprietari contro il prospetto è stato

respinto dal Municipio con risoluzione del 20.1.2004; in quella sede, procedendo

direttamente al ragguaglio del contributo sulla base del consuntivo di spesa, l’esecutivo

ha peraltro ridotto l’importo a fr. 68'190.80.

Da ciò il ricorso del 19.2.2004 in esame nel quale sono contestati il vantaggio

particolare, il piano del perimetro, la spesa determinante ed i criteri di

calcolo del contributo.

Il Comune, con risposta 15.4.2004 postula la reiezione del gravame.

All’udienza di conciliazione del 29.9.2005 le parti hanno confermato le

rispettive tesi e domande respingendo quelle avverse. Il sopralluogo è stato

esperito il 6.4.2006.

2.

Preliminarmente si rileva che

nell’ambito dell’elezione dei membri del Tribunale di espropriazione avvenuta

lo scorso 26.2.2007 (cfr. FU 18/2007 del 2.3.2007) l’ing. Giorgio Caprara,

gia membro del collegio giudicante nel presente procedimento (cfr. decreto del

23.2.2004), non ha sollecito il rinnovo del mandato. Ai fini del presente

giudizio è dunque stato sostituito dal supplente, arch. Claudio Morandi.

Informate dell’avvicendamento (cfr. lettera del 21.5.2007), le parti hanno rinunciato

ad un nuovo dibattimento (cfr. lettere del 22/25.5.2007).

3.

Il Tribunale ha accertato mediante

un’ispezione d’ufficio a RF che con atto di compravendita del 18.4.2007 il

mapp. no. 1192 è stato ceduto a terzi (cfr. estratto SIFTI).

La cessione, di cui si prende atto, non è tuttavia di rilievo ai fini dell’imposizione

del contributo di miglioria in esame. Infatti, a norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM

il contributo è dovuto, in particolare, da colui che è titolare del diritto di

proprietà alla data della pubblicazione del prospetto e dunque, poiché a quel momento

i ricorrenti erano ancora proprietari del fondo, sono soggetti imponibili.

Non occorre esaminare i termini del contratto di compravendita, specie la

questione se l’acquirente abbia assunto l’onere derivante da pubblici tributi, poiché

il debito del contributo è personale; pertanto una simile clausola varrebbe

unicamente inter partes e non potrebbe comunque essere opposta al Comune (cfr. Knecht,

Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

76).

4.

I ricorrenti, senza elevare

l’argomento al rango di specifica censura, affermano che l’opera ha carattere

prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, comunitario.

L’appunto non influisce sul giudizio poiché le decisioni sul principio

dell’imposizione, sul piano di finanziamento, sulla natura dell’opera e quindi

sulla quota prelevabile sono di competenza esclusiva del legislativo comunale

(art. 13 cpv. 1 let. g LCM) le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi

contro le decisioni degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b,

II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3). Pertanto in

questa sede ogni censura o commento in merito alla natura dell’opera è

irricevibile.

Sia detto comunque, per mero scrupolo di motivazione, che il carattere generale

dell’urbanizzazione è già stato considerato nella misura in cui la quota

prelevabile è stata fissata al 30% della spesa, ossia al minimo imponibile

(art. 7 cpv. 1 LCM), mentre il restante 70% è assunto dalla collettività.

5.

5.1. Affinché sia imponibile

l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed

art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere

economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo

traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del

13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione

nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von

Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im

Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer,

Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che giustificando

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,

op. cit., p. 66 e 70).

5.2. Secondo il Comune i vantaggi derivanti dalle opere eseguite su Piazza __________

sono riconducibili all’impreziosimento ed alla maggior attrattività commerciale

della zona, all’eliminazione del traffico veicolare di transito, al sostanziale

miglioramento estetico-ambientale come pure alla pedonalizzazione dell’area

sistemata e degli immediati dintorni della piazza (cfr. MM no. 2204 p. 13;

Rapporto della commissione contributi di miglioria del 25.9.1997 p. 3).

I ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio dall’opera poiché il

carattere polivalente di Piazza __________ induce immissioni moleste ed un

accresciuto pericolo di atti vandalici; a ciò si aggiunge che la zona pedonale

resta liberamente accessibile anche con mezzi pesanti ai fornitori della M__________

mentre l’accesso privato al fronte meridionale del mapp. no. 1192 è subordinato

all’ottenimento di una tessera comunale; infine la presenza del corpo emergente

piramidale rovina irrimediabilmente il colpo d’occhio sulla piazza.

Tali argomenti non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del

vantaggio particolare.

La trasformazione radicale subita da Piazza __________ grazie ai lavori è nota,

e non solo ai bellinzonesi. Eliminati i posteggi in superficie e quindi il

traffico veicolare, la piazza si presenta ora come ampio spazio libero che

oltre a servire alla circolazione pedonale a margine del nucleo storico, è anche

destinabile ad attività ricreative e culturali. Il fatto che queste ultime possano

creare molestie più o meno gravose per i residenti non ha grande rilevanza sia

per il loro carattere sporadico e temporaneo sia perché, comunque, il privato dispone

dei mezzi legali per tutelarsi contro eventuali immissioni eccessive. Importa

piuttosto che la sistemazione della piazza secondo un progetto linearmente

rigoroso con la pavimentazione pregiata accompagnata dall’alberatura e la

soppressione del traffico veicolare hanno indubbiamente migliorato lo stato

dell’urbanizzazione tanto dal profilo ambientale, riducendo l’inquinamento

fonico ed atmosferico, quanto dal profilo estetico nella misura in cui l’intervento

valorizza gli stabili ed il loro accesso accrescendone il pregio (cfr. RDAT

I-1998 no. 53 c. 4.2, I-2001 no. 36 c. 5.2). Il tutto a vantaggio della

tranquillità, della salubrità e della redditività dei fondi adiacenti tra i

quali si annovera anche il mapp. no. 1192 in quanto direttamente affacciato

sulla piazza.

Nel principio l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque

fondato.

6.

6.1. L’art. 9 LCM dispone che i

beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono

effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano dipende da

un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22), ossia da un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Segno che l’ente

pubblico gode di un ampio margine di autonomia nel tracciare il comprensorio

imponibile. Ciò nondimeno dovrà considerare che l’elemento risolutivo è dato

dal vantaggio particolare poiché ogni singolo contribuente può essere imposto

solo proporzionalmente al beneficio che ha ottenuto dall’opera. Perciò

l’operazione consiste nel ponderare oggettivamente tutti i fattori che

concorrono a qualificare il vantaggio o a negarlo in modo da garantire ai

contribuenti un trattamento paritario e realmente commisurato al beneficio (cfr.

Reitter, op. cit., 95; Otzenberger, op. cit., p. 64).

Di conseguenza il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire

che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

6.2. Dagli atti di causa risulta che il comprensorio riguardante Piazza __________

concerne essenzialmente le proprietà che costeggiano la nuova piazza o che vi

gravitano direttamente e che beneficiano dei vantaggi già menzionati derivanti

dalla sua sistemazione (cfr. MM no. 2204 p. 13; Rapporto della commissione

contributi di miglioria del 25.9.1997 p. 3).

I ricorrenti contestano il comprensorio imposto rimproverando al Municipio di

aver arbitrariamente escluso dal piano del perimetro i mapp. no. 4918, 4718,

1036, 5881 e 1241 che pure traggono beneficio dall’opera.

6.3. I mapp. no. 4718, 4918 e 1036 sono beni amministrativi, i primi due di

proprietà del Comune di __________ ed il terzo dello Stato del Cantone Ticino.

Essendo sostanzialmente collegati l’uno all’altro possono essere valutati

congiuntamente.

Di regola anche gli enti pubblici, in veste di proprietari del patrimonio

finanziario ed amministrativo, sono soggetti imponibili purché il bene tragga

dall’opera un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 77; Blumer,

op. cit., p. 55; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 V; DTF 107

Ib 289 c. 8a, 118 Ib 54 c. 2b/g; RDAT I-1999 no. 41).).

Il mapp. no. 1036 comprende il promontorio roccioso che sovrasta Piazza __________

e sul quale si erge l’imponente __________. La murata a nord della rocca scende

fino a Piazza __________ dove, andando a costituire il mapp. no. 4918, include

una torre e costeggia parzialmente il lato meridionale della piazza; da

quest’ultima, nello spazio di pochi metri, la torre offre un passaggio verso

Piazzetta __________ (mapp. no. 4718) dove è situato l’ascensore che porta

all’interno della fortificazione.

Secondo il Comune il __________, consacrato patrimonio dell’umanità protetto

dall’UNESCO, non fruisce di alcun vantaggio percepibile bensì, al contrario, ne

è esso stesso fonte, specie per la città ed il centro storico; lo stesso vale

per la murata che è monumento storico non edificabile.

E’ indiscusso che il complesso monumentale di __________ costituisca una

testimonianza del passato di grande pregio ed una fonte di richiamo

turistico-commerciale a beneficio della collettività. Limitare il ragionamento

a queste constatazioni è però riduttivo. Occorre perciò completarlo esaminando

la questione anche sotto un altro punto di vista – quello specifico dei fondi –

e così appare, altrettanto evidentemente, che il ___________ e la murata hanno

tratto un vantaggio considerevole dalla sistemazione di Piazza __________

guadagnandone in prestigio. Infatti, oltre ad offrire un accesso diretto assai

comodo e decoroso al complesso, la nuova piazza rappresenta l’opera che ha coronato

il restauro integrale di __________ e la riqualificazione della collina,

attuate negli anni ’80, e grazie alla sua linearità architettonica ed alla

soppressione del posteggio preesistente in superficie, ha indubbiamente valorizzato

la rocca o quantomeno la sua parte settentrionale. Al di là che basta un colpo

d’occhio per averne la conferma, è certamente condivisibile ed assai

significativo il seguente commento riportato sulla pagina dedicata a Piazza __________

sul sito Internet di __________ “(omissis) il dialogo della nuova

composizione architettonica (della piazza ndr) con la roccia e la muratura

richiamano in un certo senso gli antichi spazi e le antiche dimensioni”.

Contrariamente a quanto ritiene il Comune, il fatto che si tratti di monumenti

storici protetti ed inedificabili non ne determina dunque l’esenzione ma al

contrario, ed anzi a maggior ragione, ne giustifica l’assoggettamento poiché

l’opera mette in risalto e certamente accresce la loro importanza ed il loro

valore storico-culturale.

Il mapp. no. 4718, che come detto forma Piazzetta __________, ne è corollario: nonostante

sia situato all’interno della cinta muraria è anch’esso avvantaggiato perché

accessibile da Piazza __________ attraverso i due passaggi dati dalla torre e

dal mapp. no. 1245 quest’ultimo gravato da un onere di passo pubblico pedonale

e con veicoli a favore del Comune (cfr. estratto RF).

Ciò considerato sussistono motivi sufficienti per ammettere che i mapp. no.

4718, 4918 e 1036, quest’ultimo almeno parzialmente, avrebbero dovuto essere

inclusi nel comprensorio imponibile. Il carattere pubblico-monumentale dei

mapp. no. 4918 e 1036 come anche il fatto che il beneficio sia riconducibile

prevalentemente a ragioni estetico-ambientali, anziché essere collegati al

principio dell’assoggettamento, dovevano piuttosto essere considerati nella

fase di riparto dei contributi diversificando il vantaggio con l’attribuzione a

classi specifiche e l’applicazione di correttivi.

6.4. Il mapp. no. 1241 è un fondo di 222 mq occupato da una palazzina di

quattro piani affacciata su Piazzetta __________ e secondo il Comune non è

avvantaggiato perché accessibile solo indirettamente da Piazza __________. Questa

tesi non regge sia per le considerazioni già esposte a proposito del mapp. no.

4718 sia perché la posizione del fondo è del tutto simile a quella del mapp.

no. 1245 che, invece, è stato assoggettato al contributo. Ma la disparità di

trattamento emerge anche dal confronto con altre proprietà che sono state

incluse nel perimetro benché, come il mapp. no. 1241, non abbiano alcun fronte

sulla piazza e dispongano solo di un accesso indiretto; ne sono esempio

lampante i mapp. no. 1253, 1254 e 1257.

Pertanto, anche in questo caso, l’esclusione del fondo dal comprensorio si

rivela discriminante; l’ubicazione retrostante, rispetto a Piazza __________, andava

ponderata nell’ambito della ripartizione, eventualmente con l’attribuzione ad

una classe di vantaggio inferiore – com’è avvenuto per i fondi presi a paragone

– e l’applicazione di fattori di correzione.

6.5. Il mapp. no. 5881 è un diritto di superficie per sé stante e permanente

della durata di 50 anni intavolato a RF come fondo nel 1998 (art. 779, 943 cpv.

1 cifra 2 CC); superficiaria è la Autosilo __________ SA mentre il Comune di __________

è proprietario del fondo base part. no. 5880. Il diritto di superficie è inteso

alla costruzione (nel frattempo avvenuta) alla gestione ed al mantenimento di

un autosilo sotterraneo, ed include la struttura stessa ed i suoi accessi (cfr.

estratti RF, in particolare d.g. 1973 del 24.3.1998 ed inserti).

Secondo il Comune il posteggio sotterraneo al mapp. no. 5881 non è favorito dalla

sistemazione di Piazza __________ ma, come il __________, è esso stesso fonte

di benefici per la comunità specie per le proprietà del centro storico. Infatti

la sua costruzione, oltre a risolvere gli inconvenienti legati alla mancanza di

posteggi, è avvenuta mediante finanziamenti privati che ne hanno garantito la

messa in esercizio in tempi brevi nel contesto dell’avvenuto restauro del

____________ e dell’esecuzione di altre opere pubbliche nel centro storico. Ciò

ha determinato, da una parte, il mancato prelievo di contributi per la sua

costruzione e, dall’altra, l’esonero nell’ambito di questa procedura.

I diritti di superficie per sé stanti e permanenti possono, come altri fondi

edificati o edificabili, trarre un vantaggio dalla costruzione di una nuova

opera di urbanizzazione o dal miglioramento di un’opera esistente; di principio

nulla impedisce quindi che siano assoggettati al contributo di miglioria ed

inseriti nel piano del perimetro (cfr. Blumer, op. cit., p. 51). Il

problema si pone piuttosto nell’individuare il soggetto imponibile (art. 5 LCM)

poiché teoricamente potrebbero entrare in linea di conto tanto il proprietario

del fondo quanto il superficiario (cfr. Marantelli-Sonanini, op. cit.,

p. 102). In effetti taluni autori ritengono che il soggetto imponibile sia, di

regola, il proprietario del fondo e che un’eventuale ripartizione del

contributo debba essere stabilita, semmai, in forma privata dai contraenti (Reitter,

op. cit., p. 79; Staehlin, Erschliessungsbeiträge, 1980, p. 163-166); altri

invece reputano che tale ruolo vada attribuito al superficiario in quanto

beneficiario diretto dell’opera (Blumer, op. cit., p. 54).

Detto questo non è compito del Tribunale individuare il soggetto imponibile, il

giudizio essendo limitato alla questione se il mapp. no. 5881 abbia tratto un

vantaggio dalla sistemazione di Piazza __________

Ora, la costruzione dell’autosilo può essere messa in relazione con le opere

eseguite in superficie su Piazza __________ nella misura in cui né è stato

l’incentivo, tanto è vero che la realizzazione della struttura sotterranea è stata

definita come “un’occasione unica per trasformare e qualificare lo spazio

pubblico” (cfr. MM 2204 p. 6).

Tuttavia i contributi in esame non sono percepiti per la costruzione

dell’autosilo bensì per le opere realizzate su Piazza __________ e di

conseguenza nell’accertamento e nella valutazione del vantaggio particolare

sono decisivi i contenuti e gli effetti degli interventi attuati sulla piazza,

non quelli che si riferiscono al parcheggio. Ne consegue che le circostanze

evocate dal Comune in relazione alla costruzione stessa dell’autosilo, specie le

modalità di finanziamento, l’azionariato della società promotrice ed i vantaggi

che la struttura ha portato alla comunità, non sono pertinenti ai fini del

presente giudizio. All’occorrenza quei fattori avrebbero potuto essere presi in

considerazione se il Comune avesse prelevato un contributo di miglioria per la

costruzione dell’autosilo; ma così non è stato.

D’altra parte non risulta che il Comune abbia stipulato convenzioni specifiche

riguardanti l’eventuale esonero del mapp. no. 5881 dal pagamento di contributi

di miglioria. Dall’atto di costituzione del diritto di superficie potrebbe

semmai essere dedotto il contrario, infatti i contraenti hanno stabilito che l’onere

della sistemazione di Piazza __________ in superficie sarebbe rimasto a carico

del Comune mentre la superficiaria si sarebbe limitata a partecipare con

un’indennità a corpo ai soli costi di costruzione dei quattro corpi emergenti (cfr.

rogito 474 del 23.3.1998 pto. 5.1). Questa clausola altro non disciplina,

sostanzialmente, se non l’addebito al Comune dei costi delle opere eseguite in

superficie e quindi, di riflesso, dei contributi che l’ente pubblico ben sapeva

di dover prelevare per l’obbligo legalmente sancito dall’art. 1 cpv. 1 LCM.

Fatte queste premesse la circostanza che l’autosilo al mapp. no. 5881 è

sotterraneo non significa che non abbia beneficiato dell’opera. Piuttosto bisogna

considerare che gli unici accessi da e verso la struttura – uno veicolare e

quattro pedonali attraverso i corpi piramidali emergenti – sono dati da Piazza __________

la quale, come già ampiamente rilevato, è impreziosita dalla sua linea

essenziale, dalla pavimentazione in pietra naturale e dall’alberatura,

quest’ultima disposta pure lateralmente alla rampa d’accesso al parcheggio. Ne

consegue che anche l’autosilo ha tratto un certo vantaggio dall’opera benché si

debba concedere, e questo pare ovvio, che il beneficio è minore, rispetto a

quello derivato ad altri fondi, poiché a goderne è principalmente l’utenza

pedonale ossia i conducenti che entrano ed escono a piedi dalla struttura e che

percorrono la piazza. Pertanto il mapp. no. 5881 avrebbe dovuto essere incluso

nel piano del perimetro ponderando l’interesse nell’ambito dell’attribuzione ad

una classe ridotta di vantaggio ed eventualmente con l’applicazione di fattori

di correzione.

6.6. Considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è

interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, l’estromissione delle

predette proprietà dal piano del perimetro comporta il ribaltamento di una

parte della quota imponibile sui ricorrenti e quindi il pagamento di un

contributo più elevato rispetto a quello che in realtà dovrebbero

corrispondere. Ciò viola i principi della proporzionalità e della parità di

trattamento.

7.

I ricorrenti contestano la spesa

determinante per il calcolo dei contributi e sostengono che debba essere

circoscritta alla sola pavimentazione in calcestruzzo e granito ed al relativo

trattamento per complessivi fr. 399'000.-. Tutti gli altri esborsi andrebbero

invece depennati in quanto attinenti ad interventi configurabili come semplice

manutenzione.

La censura è manifestamente tardiva poiché la spesa determinante è parte

integrante del piano di finanziamento (cfr. MM no. 2204) votato dal Consiglio

Comunale il 30.10.1997 (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) e quest’ultimo, come già

rilevato (cfr. consid. 3), sfugge al sindacato del Tribunale di espropriazione.

8.

8.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

8.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante esposta a preventivo,

servita per l’elaborazione del prospetto pubblicato, ammonta a fr. 2'368'757 e

la corrispondente quota prelevabile del 30% a fr. 710'627.10. La successiva ripartizione

è il risultato del rapporto tra il volume edificato o edificabile del singolo

fondo secondo le norme del Piano particolareggiato del centro storico (PRPCS) ed

una classe di vantaggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3 stabilita

a dipendenza della posizione dei fondi (cfr. MM 2204 p. 13-15; Rapporto della

Commissione contributi di miglioria del 25.9.1997 p. 3-4).

In sede di reclamo i contributi sono stati direttamente ragguagliati sulla base

del consuntivo (art. 11 cpv. 3 LCM) senza alcuna modifica ai criteri di imposizione.

Posti tali principi per il mapp. no. 1192 sono stati considerati un volume di m3 6272 e

la classe massima di vantaggio 3; ne è risultato un contributo di fr. 69'825.80

ragguagliato in sede di reclamo a fr. 68'190.80.

8.3. I ricorrenti contestano l’attribuzione del mapp. no. 1192 alla classe 3 di

vantaggio poiché non corrisponde alla situazione reale: a loro avviso il Comune

ha trascurato che il corpo emergente d’angolo limita pesantemente la vista

sull’intera area e che, come le part. no. 1245, 1255 e 1199, il mapp. no. 1192

non dà in modo preponderante sulla piazza ma ha pure un fronte altrettanto

importante su un’altra arteria.

Le classi di vantaggio sono state delimitate, come detto, in funzione della

posizione di ogni singolo fondo. La classe 3 include le proprietà orientate in

modo diretto e preponderante sulla piazza cumulando tutti i vantaggi che ne

derivano; la classe 2 comprende i fondi rivolti verso la piazza ma che hanno

fronti anche su altre arterie; la classe 1 annovera i terreni che non si

affacciano direttamente sulla piazza ma che nondimeno beneficiano dell’attrattività

delle nuove opere (cfr. MM 2204 p. 14-15; Rapporto della Commissione contributi

di miglioria del 25.9.1997 p. 4).

Il mapp. no. 1192 è un terreno edificato d’angolo. L’edificio principale, ossia

il sub. A, ha il suo fronte principale e l’accesso su Piazza __________; una

facciata è rivolta verso Via C. __________. In ciò la proprietà si distingue

sia dal mapp. no. 1199, che è più discosto, offre solo un angolo alla piazza ed

ha due fronti stradali rispettivamente su Largo __________ e Via C. __________,

sia dal mapp. no. 1245, che la murata separa parzialmente dalla piazza, sia

infine dal mapp. no. 1255 che anch’esso ha due fronti stradali su Via __________

e Via __________ A ciò si aggiunge che il corpo emergente eretto nell’angolo

della piazza non pregiudica né lo sfruttamento del fondo, né l’estetica della

facciata e nemmeno, viste le sue dimensioni, la prospettiva sulla piazza. Complessivamente

l’attribuzione alla classe massima di vantaggio appare dunque giustificata.

In realtà il problema verte su un altro aspetto ponendosi in generale per tutti

i fondi inclusi nel comprensorio e cioè sul fatto che discutibile non è tanto

l’attribuzione all’una o all’altra classe di vantaggio quanto piuttosto

l’incidenza che questo fattore ha sul calcolo dei contributi. Infatti, essendo

determinato dalla posizione più o meno favorevole dei fondi, il fattore della

classe traduce sostanzialmente anche un coefficiente di correzione e nella sua

applicazione provoca un divario eccessivo ed ingiustificato tra i singoli fondi.

Sotto questo profilo è particolarmente sconcertante che, a parità di

volumetrie, l’inserimento nella classe 3 comporti sic et sempliciter un contributo

triplicato rispetto alla classe 1. Ciò considerato il fattore della classe avrebbe

dovuto essere ponderato con un coefficiente di correzione specifico che ne

attenuasse il peso nella formula di calcolo per meglio qualificare i fondi

singolarmente.

8.4. I ricorrenti lamentano inoltre l’applicazione discriminante del secondo

fattore di calcolo, dato dai volumi edificati ed edificabili, poiché mancante

di adeguati fattori di correzione che considerino lo sfruttamento effettivo –

maggiore o minore rispetto a quanto ammesso dal PRPCS – di taluni fondi.

L’ente pubblico gode un ampio margine di autonomia nella scelta del metodo di

calcolo, ciò significa che la regola codificata, che suggerisce un’operazione

fondata sulla superficie dei fondi e l’indice di sfruttamento (art. 8 LCM cpv.

2), non ha valenza assoluta e non esclude la possibilità di adottare altri

metodi di calcolo (Messaggio cit. ad art. 9). La volumetria è un parametro di

riparto oggettivo e concretamente verificabile che ben si adegua ad un

comprensorio composto da immobili appartenenti ad un nucleo storico dove,

normalmente, vigono normative edilizie particolari. Di conseguenza non vi sono

motivi ragionevoli per escluderne l’applicabilità purché, naturalmente, le

norme di applicazione del PR definiscano l’indice di edificabilità, ossia la

volumetria ammessa, piuttosto che l’indice di sfruttamento.

In concreto nelle norme del Piano particolareggiato del centro storico l’edificabilità

è fissata in base all’occupazione, al volume ed all’altezza (art. 22a PRPCS);

pertanto il calcolo fondato sulle volumetrie nel principio è conforme.

Stando al prospetto pubblicato per i fondi interamente sfruttati o

sovraedificati è stato computato il volume edificato effettivo, mentre per i

fondi edificati secondo canoni inferiori a quelli ammessi dalle PRPCS – tra cui

il mapp. no. 1192 – è stato considerato il potenziale edificatorio ossia il

volume edificabile massimo ammesso. Nell’operazione ogni fondo è dunque

trattato, di principio, in base alla sua situazione reale e con le differenze

imposte dallo sfruttamento.

Ai fini di una puntuale verifica il Tribunale ha richiesto al Comune il calcolo

delle volumetrie effettive per tutti i terreni inclusi nel comprensorio (cfr.

lettera del 29.9.2005); è così stata prodotta agli atti una scheda intestata

“verifica volumi costruzioni esistenti” del 27.11.2005 (doc. 46). Dalla

successiva analisi è però emerso che la scheda non è coerente con il prospetto nella

misura in cui riporta come volume edificabile secondo il PRPCS quello che nel

prospetto è definito invece come volume effettivo (si veda ad esempio il mapp.

no. 1196). In ragione di tale discrepanza il Tribunale non può tener conto

della scheda perché non è in grado di accertare la correttezza dei dati, specie

di quelli elencati nella colonna “volume effettivo” e di confrontarli con i

contenuti del prospetto. Ciò comporta, purtroppo, l’impossibilità di procedere

alla verifica del calcolo e quindi di risolvere la censura dei ricorrenti.

9.

9.1. Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile; così, se non è impugnata

tempestivamente essa passa in forza di cosa giudicata formale e non può essere

più oggetto di contestazione. Raramente una decisione viziata è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l’atto

in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale, è

completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

9.2. Nel prospetto pubblicato è stata riscontrata una serie di vizi che non

sono di ordine formale bensì attinenti al merito. Benché siano rilevanti essi

non appaiono a tal punto manifesti e gravi da imporre l’annullamento

dell’intera procedura ma comunque esigono la correzione del contributo

addebitato al mapp. no. 1192 in ragione della disparità di trattamento che ne

deriva a danno dei ricorrenti.

Considerate le critiche mosse il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati

sufficienti per procedere in questa sede all’operazione. Infatti non basta rettificare

il criterio della classe e/o le volumetrie – queste ultime nemmeno verificabili

– poiché un tale adeguamento non ovvierebbe alle lacune del perimetro e del

calcolo, così come non sembra proponibile né opportuna una semplice riduzione

percentuale dell’importo in mancanza di basi per una quantificazione oggettiva.

Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano

pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato

tenendo conto dei vizi rilevati. Ora, considerato il diritto al doppio grado di

giurisdizione del contribuente (art. 13 LCM) e l’ampio margine di autonomia che

spetta all’autorità comunale, tale compito non può essere assunto dal Tribunale

di espropriazione ma dev’essere demandato al Municipio cui compete in primis

l’elaborazione del prospetto (RDAT I-1994 no. 7).

Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza (TF del 19.10.2006 N.

2P.76/2006 in re Comune di M. c. 6) gli atti sono rinviati al Municipio di __________

affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi

fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –

perché privo di effetti concreti sia per i contribuenti che non hanno impugnato

il prospetto sia per quelli che andranno conglobati nel piano del perimetro –

ma rispettoso dei principi costituzionali.

Il contributo che ne risulterà a carico del mapp. no. 1192 potrà, se del caso,

essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art.

13 LCM.

10.

La tassa di giustizia e le spese

sono addebitate in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1. Di conseguenza la risoluzione 20.1.2004 del Municipio di __________ riguardante

il mapp. no. 1192 è annullata e gli atti sono rinviati al Municipio

affinché proceda come ai considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico del Comune di __________ con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti

fr. 1'500.- per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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