30.2004.118
Imposizione contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque
9 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2004.118
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, TE
Titolo:
Imposizione contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque
CONTRIBUTI DI CANALIZZAZIONE
art. 96 cpv. segg LALIA
Incarto n.
30.2004.118
LALIA 10/04
Lugano
9 giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Giancarlo Fumasoli
ing. Eraldo Pianetti
segretaria
giurista
Annalisa
Butti
statuendo
sul ricorso presentato da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 23 marzo 2004 dal Municipio di __________, nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi per la realizzazione di opere di
canalizzazione,
relativamente ai mapp. no. 655 e 405 (quota parte) RFD di __________
letti
ed esaminati gli atti, assunte le necessarie prove
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 29.4.2002
l’Assemblea Comunale di __________ – ora, per aggregazione, Comune di __________
– ha adottato il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ed ha
autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del
60%, cosi come proposto nel Messaggio Municipale del 2.4.2002. In data
20.9.2002 il PGS ha ottenuto l’approvazione della competente Sezione per la
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
1.2. A norma degli art. 96 e ss della Legge d’applicazione della legge federale
contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha avviato la procedura
di prelievo di contributi provvisori di costruzione per le opere di
canalizzazione e depurazione delle acque pubblicando il prospetto dal 10.6. al
10.7.2003 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 655 e comproprietaria
di una quota di 4/20 della coattiva al mapp. no. 405; in tale veste è stata
assoggettata al pagamento di un contributo complessivo di fr. 4'394.80.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con decisione del 23.3.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in sintesi, la ricorrente contesta
l’aliquota applicata.
Con risposta 23.6.2004 il Municipio chiede la reiezione del gravame.
Le parti hanno entrambe rinunciato a comparire all’udienza di conciliazione, rimettendosi
al giudizio del Tribunale (cfr. scritto 5.11.2009).
2.
2.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 lett. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via
eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5
LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della
Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
2.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Stando
agli atti pubblicati i contributi sono stati conteggiati sulla base di un
preventivo al netto dei sussidi di fr. 957'704.90. posto a carico dei privati in
ragione del 60%, e quindi per un ammontare di fr. 574'623.-. Per coprire l’importo
totale il Comune avrebbe dovuto prelevare il 3.20% del valore di stima
complessivo determinante (fr. 17'936'448.30). Ritenuto, tuttavia che il
contributo provvisorio non può superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv.
1 LALIA), esso ha applicato quest’ultima percentuale e quindi limitato il
prelievo su fr. 538'094.70.
3.
3.1. La ricorrente contesta l’aliquota
applicata del 3%, in quanto a suo, dire dopo l’aggregazione di __________ nel
nuovo Comune di __________ occorreva, per garantire la parità di trattamento, unificare
Fatti
i tre comprensori di PGS e calcolare l’aliquota sommando i costi di costruzione
e considerando valori di stima dei tre comprensori.
La censura non può essere accolta.
3.2. L’aggregazione del Comune di __________ nel nuovo Comune di __________ è
avvenuta con decreto legislativo del 3.11.2003 (cfr. estratto FU no. 89/2003
del 7.11.2003), quindi solo posteriormente alla pubblicazione del prospetto dei
contributi (avvenuta dal 10.6. al 10.7.2003).
Ne consegue che il Municipio di __________ poteva tranquillamente imporre i
contributi sulla base dei valori ufficiali di stima in vigore al momento della
pubblicazione del prospetto.
Non vi è inoltre alcuna disparità di trattamento in quanto sono stati
considerati il comprensorio e i costi validi al momento delle pubblicazione del
prospetto. In particolare, il comprensorio imponibile è fedele ai limiti del
PGS del Comune di __________; i costi sono conformi alla risoluzione del
legislativo e rispondono ai dati del piano finanziario del PGS.
I mapp. no. 405 e 605 di proprietà della ricorrente sono fondi ubicati nella
località Valle di __________, una zona residenziale edificabile inclusa nel
PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento.
4.
Visto l’esito del ricorso, la
tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto
soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
per
questi motivi
richiamati gli
art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-
sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo
cantonale, Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente la
segretaria giurista
Margherita
De Morpurgo Annalisa
Butti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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