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Decisione

30.2004.120

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione di una strada comunale

16 settembre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 1959 ed

in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di

miglioria di fr. 11'080.53.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 14.5.2004.

Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari hanno contestato la natura

dell’opera, il piano del perimetro, la spesa determinante ed il metodo di

riparto dei contributi.

Con osservazioni del 16.7.2004 Il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

All’udienza dell’11.7.2006 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

allegazioni.

Costituito il nuovo collegio giudicante con decreto presidenziale

dell’8.4.2008, i ricorrenti hanno rinunciato a ripetere il dibattimento.

2.

I ricorrenti sostengono che Via __________

è d’uso pubblico e che la cerchia di beneficiari dell’opera è assai vasta;

perciò l’interesse generale dell’utenza che percorre la strada limita

l’interesse particolare per i residenti riducendone i vantaggi.

Posta in questi termini, ossia propugnando la tesi di un vantaggio collettivo,

la contestazione allude al fatto che l’intervento si configuri come

urbanizzazione generale, e quindi tende a rimettere in discussione la natura

dell’opera e la quota addebitata ai privati. Siffatta tesi trascura, tuttavia,

che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul

prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e

la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva

del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla

giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti

su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi

contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.

3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,

I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria, la natura

dell’opera e la conseguente quota imponibile del 70% a carico dei privati sono

stati stabiliti dal Consiglio Comunale con la nota risoluzione del 3.4.2000.

Le censure sollevate in merito in questa sede sono dunque ampiamente tardive.

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17).

La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di

urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse

derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,

Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,

th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,

p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

3.2. L’opera in esame, che ha connotazione di urbanizzazione particolare,

interessa il primo tratto di Via __________, tra Via __________ e Via __________,

una strada che serve un agglomerato residenziale ed il cimitero, e che nel PR è

contrassegnata come strada di servizio.

Conformemente alla relazione tecnica (inc. no. 10/2001 richiamato), sono stati

realizzati, sul lato verso la zona residenziale, un marciapiede di ml 1.20, e

sul lato opposto, lungo il muro del cimitero, una striscia di prato verde ed un

percorso pedonale con alberature e panchine. La carreggiata centrale è stata

portata a ml 4.30 peraltro inglobando elementi moderatori nel manto bituminoso,

mentre al posteggio pubblico situato a lato del cimitero, che ora consta di 13

posti auto, è stata sostituita la pavimentazione. L’opera è completata con la

posa di griglie stradali per la raccolta delle acque meteoriche e di un

impianto di illuminazione.

L’obiettivo del progetto, che era di migliorare lo sbocco di Via __________ su

Via __________ e di rivalutare tutta l’area circostante il muro del cimitero, è

senz’altro stato raggiunto. Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme

e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha

migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza adeguando le caratteristiche

della strada alla sua funzione di strada di servizio ed alle necessità del

quartiere. E’ quindi indubbio che l’urbanizzazione ne risulti migliorata e che

ciò si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite; tra queste

si annovera anche il mapp. no. 1959 il cui unico accesso è dato da Via ______.

4.

4.1. I ricorrenti contestano il

piano del perimetro e rimproverano al Comune di aver escluso dal comprensorio

imposto i mapp. no. 942 e 684 che pure confinano con l’opera e ne traggono un

vantaggio.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio,

2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta

un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva

di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio

in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera

(funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al

territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché,

conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le

proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente

avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer, op. cit., p. 62;

Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976,

p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3. In concreto, come risulta dal piano del perimetro, sono state assoggettate

solo le proprietà private situate lungo il lato meridionale di Via __________:

sia quelle direttamente confinanti con l’opera che quelle retrostanti servite

dalla strada.

4.3.1. Il mapp. no. 942 è occupato dal cimitero, ha una superficie complessiva

di mq 7746 e confina lungo tutto il lato meridionale con Via __________; si

tratta di un bene appartenente al patrimonio amministrativo del Comune (cfr. RDAT

II-2003 no. 4 c. 2.2).

Stando alla dottrina dominante ed alla giurisprudenza i beni appartenenti al

patrimonio amministrativo devono essere assoggettati al pagamento di contributi

di miglioria, come quelli privati, beninteso a condizione che traggano

dall’opera un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 77; Blumer,

op. cit., p. 55; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 103-104; Staehelin,

Erschliessungsbeiträge, Diss.1980, p. 159; DTF 107 Ib 289 c. 8, 118 Ib

54 c. 2b/g; RDAT I-1999 no. 41).

Dalla documentazione agli atti emerge che inizialmente il Municipio

intendeva inserire il mapp. no. 942 nel piano del perimetro, seppur con una

classe di vantaggio distinta (cfr. MM 05/199 p. 4-5). Questa soluzione è stata

avallata nel rapporto di minoranza della Commissione opere pubbliche la quale

però, in ragione dell’importanza dell’accesso laterale del cimitero su Via __________,

ha specificato di non condividere l’attribuzione del fondo ad una classe

diversa da quella delle altre particelle (cfr. rapporto 7.7.1999 p. 3); il

rapporto di maggioranza ed il rapporto della Commissione della gestione non si

sono espressi in proposito (cfr. rapporti del 24.9.1999 e del 7.3.2000). Le proposte

Municipali sono state accolte senza emendamenti dal Consiglio Comunale, in seno

al quale la discussione si è accentrata essenzialmente sulla quota imponibile

(cfr. verbale seduta del 3.4.2000). In definitiva, al momento della

pubblicazione del prospetto, l’esecutivo ha tuttavia escluso il terreno dal

comprensorio imposto; decisione che, sia detto per inciso, era proceduralmente

ammissibile poiché il Consiglio Comunale non si è pronunciato sul piano del

perimetro, non avendone del resto la competenza (RtiD I-2007 c. 4.4.2).

Nella decisione su reclamo il Municipio ha giustificato l’esonero del mapp. no. 942

affermando che il cimitero è uno spazio simbolico per il quale un cambiamento

di destinazione e la conversione in bene patrimoniale alienabile sono inimmaginabili;

perciò la sistemazione di Via __________ non comporterebbe alcuna plusvalenza

per il fondo. Ammettendo nondimeno che si tratta di un caso particolare, il Municipio ha

osservato di averne comunque tenuto conto deducendo dalla spesa determinante i

costi per la formazione dei posteggi, ciò che in pratica è equivalso ad

inserire il terreno nel comprensorio imposto.

Il cimitero dispone di un ingresso laterale su Via __________ di importanza

almeno pari (se non addirittura superiore) a quello principale su Via __________,

specialmente per i mezzi di servizio ma anche per i visitatori, cosicché la

strada rappresenta una comoda via di transito e di accesso per l’utenza che su

questo lato può usufruire anche del posteggio pubblico. D’altronde il progetto

era finalizzato, oltre che al potenziamento della sicurezza stradale, anche

alla “rivalutazione di tutta l’area circostante il muro del cimitero, lungo il

lato sud” (cfr. MM 05/1999; relazione tecnica p. 2 inc. no. 10/2001

richiamato). Obiettivo, questo, che è stato raggiunto poiché dal profilo

estetico e funzionale, l’intervento stradale è stato di sicuro giovamento

rispetto alla situazione preesistente. Gli effetti della “rivalutazione” non si

fermano di certo alle proprietà private, bensì si ripercuotono in modo evidente

anche sull’altro lato della strada, e cioè sul cimitero, valorizzato da un

accesso veicolare ed un posteggio consoni e da una cornice di verde che ne

ingentilisce la facciata; opere di cui l’utenza inevitabilmente usufruisce. E’

indubbio, perciò, che la proprietà comunale goda di vantaggi concreti e

durevoli analoghi a quelli tratti dalle proprietà private imposte,

indipendentemente dal fatto che sia, di principio, inalienabile e che

difficilmente si possa supporre una possibilità di miglior uso. Il vantaggio è

anche di natura economica nella misura in cui, considerata la quota imponibile

del 70% autorizzata dal Consiglio Comunale, la spesa è in gran parte assunta

dai privati. Di conseguenza la tesi del Municipio che nega la sussistenza di un beneficio non è

ragionevolmente sostenibile.

E’ ben vero peraltro che l’obbligazione contributiva del Comune – che si

troverebbe ad essere contemporaneamente creditore e debitore del contributo –

per un bene di sua proprietà, si estinguerebbe per confusione (art. 118 CO; Staehelin,

op. cit., p. 172; Reitter, op. cit., p. 78; Blumer, op. cit., p.

55; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 104). Di principio, tuttavia,

neppure questo è un motivo sufficiente per escludere a priori un bene comunale

dal comprensorio imposto poiché in tale evenienza i contribuenti sarebbero

chiamati a versare un contributo più elevato di quello realmente dovuto;

infatti considerato che i singoli contributi sono interdipendenti, l’esonero

del fondo implica il ribaltamento di una parte della quota imponibile sugli

altri contribuenti concretizzando una violazione del principio della

proporzionalità.

Ferme restando queste premesse, non è tuttavia trascurabile la circostanza che

il Municipio ha dedotto dai costi soggetti al prelievo dei

contributi l’importo di fr. 38'868.20 ascritto alla pavimentazione del

posteggio (cfr. fascicolo elementi di calcolo del 26.6.2003). Anche se il mapp.

no. 942 non è inserito graficamente nel comprensorio, dal profilo economico il

Comune ha dunque partecipato alla spesa, in misura superiore alla quota del 30%

di sua competenza, accollandosi gli oneri del posteggio benché questo non sia

ad uso esclusivo del cimitero ma a disposizione anche dei residenti, e benché

non sia disciplinato da limitazioni particolari (cfr. ris. del 17.4.2007

dell’Area del supporto e del coordinamento sulla segnaletica da collocare su

posteggi vari nel Comune). Tale operazione potrebbe invero apparire discutibile

perché l’importo dedotto non è frutto di una ponderazione complessiva degli

interessi e perché i contributi non sono prelevati solo per il posteggio ma per

tutto un insieme di opere stradali. Ciò malgrado bisogna tener presente che il

mapp. no. 942 è adibito ad un uso speciale, che in quanto tale non è

paragonabile (nemmeno) ad una proprietà comunale assegnata alla zona AP-EP, e

che l’ipotesi di una possibilità di miglior uso nell’immediato futuro può

ragionevolmente essere esclusa; ne conseguono evidenti difficoltà giuridiche e

pratiche per individuare le potenziali possibilità di sfruttamento del fondo e

quindi anche la superficie edificabile teorica, criterio necessario (art. 8

cpv. 2 LCM) applicato anche nel prospetto ai fini del calcolo dei contributi.

In quest’ottica non è quindi insostenibile ritenere che il Comune abbia soluto

un contributo, ancorché sotto forma inusuale, tanto più che l’operazione si

risolve complessivamente a favore dei contribuenti: infatti, con la nota

deduzione, la quota a loro carico non corrisponde più al 70% bensì di fatto si

riduce al 63% circa. Se, oltre alla deduzione già considerata, il fondo fosse

anche inserito nel piano del perimetro, i contribuenti godrebbero del doppio

vantaggio (indebito) di poter usufruire gratuitamente del posteggio e di

vedersi ulteriormente ridotta la quota a loro carico.

Di conseguenza l’esclusione del mapp. no. 942 dal piano del perimetro non può

dirsi arbitraria.

4.3.2. Il mapp. no. 684 è un terreno prativo di mq 18665 appartenente alla __________

di __________. Il Municipio ne ha motivato l’esonero affermando che il fondo è

vincolato quale zona AP-EP per edifici a pigione moderata e che in base ad un

precedente giudicato di questo Tribunale, pubblicato in RDAT II-2000 no. 50, simili

terreni non conseguono un vantaggio particolare dall’opera. Esso ha peraltro

aggiunto che tutti i fondi con accesso dal secondo tratto di Via __________

sono stati esclusi dal comprensorio in esame, ma saranno inseriti nel perimetro

contributivo relativo alla procedura di prelievo di contributi per le opere che

verranno eseguite lungo il secondo tratto stradale.

Nel primo PR comunale approvato il 5.10.1976 il mapp. no. 684 era gravato con

un vincolo EP e riservato alla realizzazione di costruzioni scolastiche; questo

vincolo si è protratto ininterrottamente fino alla revisione del PR nell’ambito

della quale il Comune ha previsto l’assegnazione del fondo alla zona AP-EP

destinata alla costruzione di edifici a pigione moderata. Il Consiglio di Stato

ha tuttavia negato la sua approvazione a questa proposta di azzonamento dichiarando

che la necessità di simili infrastrutture non è sufficientemente dimostrata e

che in ogni caso esse non possono essere considerate come edifici pubblici

bensì vanno integrate nelle normali zone edificabili; di conseguenza ha invitato

il Comune a verificare l’opportunità del vincolo, a comprovarne l’interesse

pubblico e, se del caso, a stralciarlo dal piano AP-EP; parallelamente il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla proprietaria nella

misura in cui essa postulava l’attribuzione del terreno alla zona residenziale

intensiva per ragioni di sovradimensionamento manifesto delle zone edificabili (cfr.

ris. del Consiglio di Stato no. 2120 del 7.5.2002 p. 61-62, 123-125). Per

quanto possa interessare, ad oggi non risulta essere stata approvata alcuna

variante.

Ciò considerato nel 2003, al momento della pubblicazione del prospetto, il

mapp. no. 684 non godeva dello statuto di terreno edificabile ed in queste

condizioni è sostenibile negare che abbia tratto un vantaggio particolare dalle

opere eseguite. Ai fini di un uso agricolo – unico sfruttamento ipotizzabile

per la proprietaria in base alla situazione pianificatoria – lo stato di

urbanizzazione preesistente era infatti ampiamente sufficiente. In ogni caso il

terreno confina in minima parte con il tratto stradale oggetto di intervento ed

è volontà dichiarata del Comune di imporre tutti i fondi accessibili dal

secondo tratto di Via __________ (esclusi quelli imposti nella presente

procedura di prelievo) quando questo segmento sarà oggetto di sistemazione.

4.4. In conclusione le contestazioni inerenti il piano del perimetro non

possono essere accolte.

5.

5.1. I ricorrenti contestano la

spesa determinante e chiedono che sia decurtata dei seguenti importi in quanto

riconducibili ad opere annesse al cimitero:

- fr. 6'800.80 per opere di metal costruttore

- fr. 15'681.80 per opere da giardiniere e rifiniture

- fr. 12'056.85 per opere a regia e imprevisti

- fr. 85'320.90 per onorari, spese di procedura e espropri

- fr. 5'000.- per camerette AEC ai quali vanno aggiunte le spese per le lampade

che non sono quantificate

- fr. 39'000.- per posteggi

5.2. Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali

d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari,

le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di

costruzione. Così stabilisce testualmente l’art. 6 cpv. 1 LCM.

Nella spesa determinante vanno dunque inclusi tutti i costi necessari connessi

con la realizzazione dell’opera.

In concreto il Municipio ha chiesto un credito complessivo di fr. 390'173.50 ed

elencato il dettaglio della spesa già nel MM 05/1999 (p. 3). Conoscendo o

comunque avendo accesso a questi dati in quanto documenti pubblici consultabili

presso la cancelleria comunale, e sapendo che l’importo sarebbe servito per il

calcolo dei contributi, i ricorrenti avrebbero dovuto contestarlo impugnando

tempestivamente la risoluzione del Consiglio Comunale del 3.4.2000.

A prescindere da questa considerazione di ordine formale, la spesa totale

riportata nel prospetto pubblicato rispetta il limite di spesa stanziato dal

Consiglio Comunale ed ammonta a fr. 360'370.45, già dedotto l’importo di fr.

38'868.20 per la pavimentazione del posteggio. Tutte le altre spese si

riconducono ad interventi espressamente previsti dal progetto ed indispensabili

per un’esecuzione corretta e conforme alle regole dell’arte; progetto che dev’essere

considerato nel suo complesso e dalla cui messa in atto traggono beneficio,

come già rilevato, non solo il cimitero bensì anche le proprietà private

imposte.

Di conseguenza le deduzioni richieste non sono ammissibili.

6.

6.1. I ricorrenti postulano,

infine, una nuova suddivisione del comprensorio in classi di vantaggio affinché

sia tenuto conto della situazione delle proprietà che non sono a diretto

contatto con la strada.

6.2. A norma dell’art. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita

in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie

dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento

(cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze

lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo vantaggio è

difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di

calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile

applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di

trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,

op. cit., 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

Posto l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune, anche nell’ambito del

riesame del metodo di riparto il Tribunale si impone moderazione e riserbo

limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i

principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e

rinvii).

6.3. Come risulta dal prospetto pubblicato i contributi sono ripartiti tenendo

conto delle superfici edificabili e di un unico fattore di ponderazione 1

applicato linearmente a tutte le proprietà. In sostanza il Comune ha diviso la

quota imponibile (fr. 252'259.30) per la somma delle superfici edificabili (mq

11'383) ottenendo un importo al mq di fr. 22.16. Quest’ultimo è poi stato

moltiplicato per le singole superfici ed il risultato corrisponde ai contributi

individuali.

Ora, pur tenendo presente che il Comune è autonomo, il Tribunale reputa che in

concreto esso abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento. Risulta infatti

di primo acchito che la scheda di riparto non è solo schematica, ma è

semplificata all’eccesso ed è priva di rigore, tanto da creare gravi lacune.

D’altra parte nell’incarto pubblicato manca una relazione esplicativa,

documento che invero non è formalmente richiesto dalla legge (cfr. art. 11 cpv.

1 e 2 LCM), ma che dovrebbe comunque essere logico corollario del prospetto per

consentire ai contribuenti (ma anche all’autorità di ricorso), di comprendere il

procedimento e le ragioni del calcolo.

Un commento generico sulla metodologia è contenuto nel MM 05/1999 (p. 4) nel

quale il Municipio afferma di non ravvisare motivazioni particolari che

possano giustificare la suddivisione in classi di vantaggio fra i terreni

inclusi nel comprensorio; infatti, sempre stando al MM, secondo dottrina e

giurisprudenza non dovrebbe esserci distinzione tra terreni confinanti e non

immediatamente confinanti con la strada, venendo i vantaggi del confinante

annullati dagli svantaggi (immissione di rumori, polvere ecc.).

Con riferimento al caso concreto il Comune si è limitato ad affermare che la

proprietà, pur non essendo situata lungo Via __________, gode di un accesso

solo su questa strada ed è quindi normale che sia trattata come tutti gli altri

terreni edificabili serviti.

Tali argomentazioni sono tuttavia riduttive e non si conciliano con il

principio di proporzionalità.

Infatti il metodo di riparto non consta di alcun criterio distintivo oltre a

quello delle singole superfici, poiché il fattore di ponderazione 1 è uguale

per tutti i contribuenti e non ha quindi alcuna incidenza sul calcolo; di fatto

si tratta di un dato meramente pleonastico. La conseguenza è che a tutte le

proprietà imposte è addebitato lo stesso importo al mq (fr. 22.16), circostanza

che è sintomo manifesto di un appiattimento dei valori e che dimostra come

situazioni diverse tra loro che richiedevano necessariamente un trattamento

diverso, siano invece state sottoposte ad un regime di calcolo identico (cfr. RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.5).

In particolare, ammesso il principio dell’accessibilità all’opera, questo non

significa sic et sempliciter che tutto il comprensorio tragga il medesimo

vantaggio poiché quest’ultimo dipende dall’uso che le proprietà fanno

dell’opera e può variare in funzione della loro specifica situazione e del loro

sfruttamento. Posto che la ripartizione dei contributi dev’essere proporzionata

al vantaggio realmente tratto da ogni fondo, in concreto bisognava considerare che

il comprensorio imposto è abbastanza vasto e che è frazionato in modo intensivo

oltre che diversificato, e questo genera condizioni altrettanto diverse tra

loro. Per citarne alcune basti osservare che il comprensorio consta, ad

esempio, di particelle edificate a conformazione ampia e di particelle

edificate a schiera che dispongono di aree di sfogo assai contenute; di

particelle confinanti, con fronti stradali di diversa larghezza, e di particelle

retrostanti, queste ultime suddivisibili in tre fasce ideali; di particelle con

accesso diretto da Via __________ e di particelle che accedono attraverso una

coattiva o esercitando un diritto di passo; di particelle esposte alle

immissioni stradali (in parte anche a quelle di Via __________) e di particelle

situate in posizione tranquilla.

Di conseguenza l’affermazione del Comune, secondo cui non sussisterebbero

motivi per procedere ad una differenziazione, appare senz’altro troppo

semplicistica. Ben al contrario le singole caratteristiche sono facilmente individuabili

e ciò giustifica indubbiamente una differenziazione – con la suddivisione del

comprensorio in classi di vantaggio o quanto meno con l’applicazione di fattori

di correzione – onde mettere in risalto la situazione specifica di ogni

terreno.

Essendo ben lungi dal differenziare convenientemente ed a sufficienza i fondi

inclusi nel perimetro, la chiave di riparto è arbitraria.

Su questo punto il ricorso si rivela dunque fondato.

7.

7.1. Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

7.2. Nel prospetto pubblicato è stato riscontrato un vizio che si riconduce alla

chiave di riparto e che non è, quindi, di ordine formale bensì attinente al

merito. Benché sia rilevante esso non appare a tal punto grave da imporre

l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno, in ragione della sproporzione

e della disparità di trattamento accertate che ne derivano, si impone la

necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi.

Il Tribunale non ritiene, tuttavia,di potersi assumere in questa sede l’onere

dell’operazione correttiva; infatti affinché i principi della proporzionalità e

della parità di trattamento siano pienamente rispettati, occorre che il

prospetto sia integralmente riformulato. Di conseguenza, considerato il diritto

al doppio grado di giurisdizione del contribuente (art. 13 LCM) e l’ampio

margine di autonomia di cui gode l’autorità comunale, tale compito non può che

essere demandato al Municipio al quale compete in primis l’elaborazione del

prospetto (RDAT I-1994 no. 7).

Pertanto, come ammette al giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3), gli

atti sono rinviati al Municipio affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad

un nuovo calcolo dei contributi tenendo conto dei commenti che precedono e

quindi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte

teorico – perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno

impugnato il prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.

Il nuovo contributo che ne risulterà a carico del mapp. no. 1959 potrà, se del

caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti

dall’art. 13 LCM.

8.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono a carico del Comune in quanto soccombente (art. 23

LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un

legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.

1.1. Gli atti sono ritornati al Comune affinché proceda come ai considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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