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Decisione

30.2004.131

imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di una strada comunale

14 dicembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Il progetto, incluso nelle opere di risanamento della collina di M__________,

era finalizzato alla sistemazione completa di Via R__________, una strada

preesistente ma in stato precario con un fondo instabile ed eroso. Gli

interventi eseguiti, che vanno ben al di là di una normale manutenzione, hanno

comportato il risanamento totale del fondo, la realizzazione di un nuovo strato

di fondazione e la posa contestuale delle infrastrutture, mentre in superficie

si è proceduto alla posa di una nuova pavimentazione con miscela bituminosa e

di una serie di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche (cfr. relazione

tecnica).

Ciò considerato il vantaggio particolare non è seriamente contestabile. In

effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di

un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del

miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in

particolare, nella sistemazione di una strada con il risanamento dell’asfaltatura

e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer,

op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29

c. 6b).

In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al

tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento, che risponde a criteri

tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture,

ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione

più sicura ed adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di

strada di servizio. Pertanto l’opera si traduce in un vantaggio particolare per

le proprietà servite.

3.3. Il mapp. no. 831 è un terreno d’angolo situato alla confluenza di Via R__________

e Via M__________ ed ospita una costruzione a suo tempo adibita a clinica; la destinazione

del fondo è vincolata all’esercizio socio-sanitario.

La ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare argomentando innanzitutto

che l’unica via d’accesso effettivamente utilizzata per raggiungere la

proprietà sarebbe Via M__________ e non Via R__________.

Tuttavia il fatto, meramente soggettivo, di ritenere sufficiente l’accesso da

Via M__________ non basta ad invalidare la presunzione del vantaggio

particolare e va soppesato, semmai, nella fase di riparto dei contributi (art.

8 LCM). Conta piuttosto il risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale

l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi offrendo

una seconda e consona possibilità di accesso.

La ricorrente sostiene inoltre che in ragione dei condizionamenti posti

dall’esistente vincolo di destinazione il fondo non sarebbe edificabile; da

ciò, ed al pari di un terreno agricolo, l’assenza di beneficio, tanto più che

l’attività socio-sanitaria in loco è stata interrotta da tempo.

Secondo il vigente PR il mapp. no. 831 è attribuito ad una zona nella quale

nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni o ampliamenti degli edifici

esistenti sono ammessi soltanto per la continuazione dell’attività

socio-sanitaria; la superficie utile lorda (SUL) complessivamente disponibile è

di mq 2'600 e l’altezza massima consentita è di m 11 (art. 14 let. d NAPR).

Stando così le cose l’edificabilità del sedime o la ristrutturazione

dell’edificio esistente non sono compromesse, motivo per cui il fondo va

considerato come edificabile a tutti gli effetti. In quest’ottica il vincolo di

destinazione non invalida il vantaggio particolare anche perché la ricorrente è

tuttora iscritta a RC con lo scopo di gestire istituti di cura e nulla

impedisce la vendita del fondo a terzi che abbiano finalità analoghe ad un

prezzo che certamente non corrisponderebbe a quello di un terreno agricolo.

Detto questo, il terreno ha un ampio fronte stradale su Via R__________, fronte

che, nel contesto di una costruzione a nuovo o della ristrutturazione

dell’edificio esistente, si presterebbe senz’altro alla realizzazione di un

secondo accesso veicolare, perlomeno nella parte verso il confinante mapp. no.

830 dove il sedime è ridotto ad una modesta scarpata (cfr. verbale 20.6.2006).

Di conseguenza la proprietà va annoverata tra quelle che hanno tratto un

vantaggio particolare dall’opera ed è dunque assoggettabile al contributo di

miglioria.

4.

4.1. La ricorrente contesta il

comprensorio imposto rimproverando al Municipio di aver escluso dal piano del perimetro

i fondi a destinazione agricola che pure avrebbero tratto beneficio dall’opera.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro indica i fondi o la parte di fondi che risultano

effettivamente avvantaggiati dall’opera di urbanizzazione e che sono quindi sottoposti

a contributo. La delimitazione del piano dipende da un apprezzamento di fatto

di natura prevalentemente tecnica (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22),

operazione che non sempre è tra le più facili. Il fatto che la normativa non

fissi alcun criterio direttivo – limitandosi ad accennare ad una possibile

suddivisione in classi di vantaggio – indica che l’ente pubblico è autonomo e

gode di un ampio potere di apprezzamento nel fissare il comprensorio imponibile

(cfr. Reitter, op. cit., 95). Ovviamente ciò non lo dispensa dal dovere

di considerare che l’elemento determinante ai fini dell’obbligo contributivo è

il vantaggio particolare, motivo per cui vanno ponderati tutti i fattori che

possono rivelarsi importanti per individuare o negare questo vantaggio e

garantire l’imprescindibile parità di trattamento ai contribuenti. Ne consegue

che il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo.

Di principio nella valutazione delle possibilità d’uso di un’opera e dei

vantaggi che ne derivano non vi è motivo di favorire terreni non edificabili

rispetto a quelli edificabili. Nulla impedisce quindi di inserire nel perimetro

anche fondi non appartenenti alla zona edificabile purché l’opera conferisca

loro un vantaggio particolare; questo potrebbe essere il caso, ad esempio, per

fondi edificati agricoli o ad ubicazione vincolata (cfr. Blumer, op. cit.,

p. 52; RDAT I-1999 no. 42, II-2002 no. 52 c. 4.3). Diversa è invece la

situazione dei terreni che oltre ad essere inedificabili sono anche inedificati

poiché per questa tipologia di terreni ben difficilmente la creazione di un

accesso veicolare o l’adeguamento dell’accesso esistente inducono un vantaggio

particolare (cfr. Blumer, op. cit., p. 53; Otzenberger, op. cit.,

p. 50).

Nella fattispecie in esame i fondi cui si riferisce la ricorrente sono tutti

agricoli ed inedificati. In rapporto alle loro possibilità di sfruttamento la

strada preesistente era ampiamente sufficiente e sotto il profilo della

funzionalità l’opera qui imposta non ha cambiato in alcun modo la situazione. Non

ha, cioè, né incrementato il valore né modificato le possibilità di sfruttamento

dei fondi che peraltro, oggettivamente, non hanno alcun interesse alla migliore

viabilità poiché non sono destinabili all’edificazione. Di conseguenza l’aver

escluso il territorio agricolo dal comprensorio imponibile non è contrario al

principio della parità di trattamento.

5.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,

ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso

concreto (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl

1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT

I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

5.2. Nella fattispecie concreta posta una spesa determinante di fr. 319'163.05,

che si compone solo delle spese vive di costruzione, la quota imponibile del

70% votata dal Consiglio Comunale corrisponde a fr. 223'414.15 (art. 6 e 7 cpv.

1 LCM).

La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base del rapporto

tra la superficie edificabile ed un fattore di ponderazione dettato

dall’interesse all’opera 0.5 o 1; la superficie imponibile lorda risultante

dall’operazione è poi stata moltiplicata per il fattore SUL di PR 0.3.

Al mapp. no. 831 è stato riservato un calcolo particolare in merito al quale si

impongono due osservazioni. La prima è che nella scheda di calcolo la voce SUL

di PR è rimasta vuota; dal profilo matematico questo vuoto non può essere

assimilato ad un fattore 0, perché ciò avrebbe azzerato il contributo, bensì

indica che il fattore effettivamente applicato è 1 ossia più del triplo

rispetto agli altri contribuenti. In secondo luogo, se per gli altri

contribuenti alla voce superficie edificabile è stata inserita la superficie

totale risultante a RF, di contro il mapp. no. 831 sembrerebbe essere stato

favorito nella misura in cui si è considerato solo 1/3 di quella complessiva ossia

il sedime corrispondete a quello disponibile secondo le NAPR. Tuttavia il

vantaggio è solo apparente e, rispetto agli altri contribuenti, il fondo è

stato penalizzato poiché in definitiva l’utilizzo di una superficie ridotta è

vanificato dalla mancata applicazione del fattore SUL di PR.

A ciò si aggiunge che il fattore di ponderazione limitato ai due parametri 0.5

ed 1 non differenzia a sufficienza la microregolazione del contributo e per il

mapp. no. 831 si rivela discriminatorio. In pratica con l’applicazione generica

del fattore 0.5 i fondi sono trattati come se non presentassero differenze

particolari quando, per rapporto al mapp. no. 831, un distinguo più marcato

potrebbe già essere fatto, ad esempio, rispetto ai mapp. no. 1662 e 1663 che

non adoperano Via R__________ in ragione del dislivello del terreno e sono

serviti da una strada privata in comproprietà coattiva che sbocca a valle su

Via P__________ (mapp. no. 840). Lo stesso potrebbe valere per il mapp. no. 984

servito da Via M__________. Altrettanto, e forse più evidente ancora, è la

differenza rispetto al mapp. no. 954 che pure è un terreno d’angolo e che

ospita il __________; infatti quest’ultima proprietà adopera effettivamente Via

R__________ poiché ha un ingresso ed un piazzale sul retro cui si accede

direttamente dalla strada; accesso diretto che il mapp. no. 831, pur essendo

confinante con la strada, attualmente non ha.

Ciò considerato, per apprezzamento e confronti con altri terreni, il Tribunale

reputa adeguata una correzione del 20% che riduce il contributo ad un importo

arrotondato di fr. 29'000.-.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 831 è ridotto a

fr. 29'000.-.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-

sono per 3/4 a carico della ricorrente e per 1/4 del Comune. Quest’ultimo

verserà alla ricorrente fr. 500.- per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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