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Decisione

30.2004.132

imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di un tratto di strada comunale

14 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,

op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,

1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. L’intervento per il quale sono percepiti i contributi di miglioria

interessa Via U__________ fino all’incrocio con Via B__________ – una strada di

accesso al nucleo vecchio di S__________ piuttosto trafficata – ed ha lo scopo

di migliorare la sicurezza dei pedoni (cfr. MM35/1999 p. 4).

In sunto l’opera eseguita consiste nella posa di una pavimentazione

differenziata in selciato laterale, trasversale e centrale finalizzata ad

influenzare la percezione che il conducente ha dello spazio libero con effetto

moderatore e deterrente alla velocità eccessiva di circolazione (cfr. relazione

tecnica; MM 35/1999).

Detto questo, occorre rammentare che un vantaggio particolare non è subordinato

necessariamente alla creazione di un’opera nuova bensì può anche essere

conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è

ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada poiché si

riflette positivamente sulla viabilità sia pedonale che veicolare (cfr. Blumer,

op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29

c. 6b).

In concreto oltre a conferire un aspetto esteticamente decoroso alla strada,

dal profilo funzionale l’intervento ha migliorato l’agibilità e la percorrenza;

ovviamente, trattandosi di una strada all’interno del nucleo, il margine di

sicurezza che si vuole e si può raggiungere è il massimo consentito compatibilmente

con la situazione dei luoghi e le costruzioni esistenti. Le misure di

moderazione rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre

l’automobilista ad una guida assennata a vantaggio di una maggiore sicurezza

Considerandi

sua, degli altri utenti e dei pedoni: è infatti notorio che alla riduzione

della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte ottico ed un

minore spazio di frenata ciò che, senza garantire immunità totale ai pedoni,

limita comunque le virtuali situazioni di pericolo.

Sotto questo profilo l’opera si traduce dunque in un vantaggio particolare per

le proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 543

direttamente affacciato su Via U__________. Le contestazioni dei ricorrenti riguardano,

essenzialmente, i contenuti del progetto ed in quanto tali non sono pertinenti

e non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare; semmai, avrebbero

dovuto essere sollevate nell’ambito della procedura di approvazione del

progetto medesimo. Ad abundantiam sia detto che l’intervento non ha modificato

in alcun modo la funzionalità della strada, limitandosi a pure migliorie ai

sensi dell’art. 39a vLstr., motivo per cui non può aver generato alcun aumento

del traffico.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono carico dei ricorrenti in solido con l’obbligo di rifondere al Comune di S__________

fr. 500.- per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

Per il Tribunale di

espropriazione

La

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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