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Decisione

30.2004.141

imposizione di contributi di miglioria per la costruzione di una strada di PR (decisione parzialmente modificata dal TF con sentenza 19 ottobre 2006)

3 febbraio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. La strada B__________ si biforca dalla strada cantonale ad ovest del

nucleo vecchio di M__________ e serve una zona a tratti piuttosto impervia posta

a monte della casa comunale e catalogata a PR come residenziale semi-intensiva.

Il primo tratto della strada che è compreso tra l’imbocco ed il mapp. no. 274 e

che misura all’incirca 150 ml, è già stato realizzato alla fine degli anni ‘80.

Qui soggetto al prelievo di contributi di miglioria è il prolungamento della

strada fino al confine orientale del mapp. no. 249.

Nel PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi,

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione dell’11.7.2000, la strada B__________

è segnata come strada di servizio (cfr. piano del traffico); per quanto possa

qui interessare, le varianti approvate in data 12.10.2005 non ne hanno

modificato l’assetto.

Sono due gli scopi dichiarati dell’opera che, vista la quota imponibile del 35%,

ha connotazione di urbanizzazione generale (art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM). Il

primo è di aprire una zona residenziale assai pregiata favorendone

l’edificazione con nuove abitazioni primarie. Il secondo è di assicurare un

nuovo accesso carrozzabile alla parte alta del nucleo di M__________ C__________

(cfr. MM 1/2002).

Il tratto stradale è stato interamente costruito a nuovo sostituendo un

sentiero su proprietà private gravate da un diritto di passo pubblico pedonale

(cfr. doc. fotografica). Esso è la continuazione del tratto esistente e quindi

mantiene linearmente un calibro di 3 ml snodandosi su un percorso di 260 ml che

peraltro comprende, verso la sua parte terminale, una piazza di giro (tra i

mapp. no. 264 e 249) ed un posteggio per 4 vetture (al mapp. no. 249). Il

progetto prevede la realizzazione di tutte le infrastrutture, ossia la

canalizzazione per le acque luride, la tombinatura con tubazione separata, la

condotta per l’acqua potabile e l’illuminazione nonché, in superficie, la

preparazione del sottofondo e la posa della pavimentazione con miscela bituminosa.

Esso è completato, infine, con un intervento di premunizione al riale B__________

e cioè con la pulizia ed il consolidamento dei muri d’argini (cfr. relazione

tecnica e piani inc. no. 39/03; MM 1/2002).

L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed

esteticamente decorosi, ma ha pure creato le premesse per l’edificazione della

maggior parte dei fondi serviti (accesso carrabile ed infrastrutture) e quindi

per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (cfr. art. 19 e 22 LPT;

art. 67 cpv. 2 let. b, tt cpv. 1 LALPT).

2.3. Per quanto concerne il mapp. no. 243 le rimostranze del ricorrente non

toccano il principio dell’imposizione bensì soltanto la quantificazione del

contributo. L’argomento sarà quindi affrontato nel capitolo dedicato al riparto

(consid. 3).

Viceversa egli contesta e nega che le part. no. 247, 248 e 263 abbiano

conseguito un qualsiasi vantaggio dall’attuazione dell’opera. Inoltre il Comune

sarebbe incorso in un’evidente disparità di trattamento laddove ha incluso nel

perimetro solo i confinanti con la nuova strada trascurando che anche i terreni

della parte alta del nucleo traggono un beneficio.

2.4. La problematica va introdotta riassumendo innanzitutto la situazione

pianificatoria dei mapp. no. 247 e 248 che, a differenza di quasi tutti gli altri

fondi inclusi nel perimetro, non appartengono alla zona residenziale semi

intensiva (Rsi).

In base al PR del 1977 la part. no. 247 – che prima del RT formava insieme alla

246 il mapp. no. 638 – era edificabile mentre la part. no. 248 non lo era. Nell’ambito

della revisione del PR, che si sovrappose alla procedura di RT, questi fondi furono

coinvolti in un progetto che prevedeva la definizione di comparti edificabili per

il completamento del tessuto edilizio tradizionale e che comprendevano alcune

aree degli orti tradizionali; il Comune proponeva l’attribuzione dei due

terreni alla zona edificabile.

Il Consiglio di Stato annunciò l’intenzione di non approvare il progetto pianificatorio

ed invitò i diretti interessati ad esprimersi (cfr. ris. 2291 dell’11.7.2000 p.

18-23 e disp. 5). Quindi, preso atto delle loro osservazioni e dichiarata come

sovrabbondante la zona edificabile, ammise l’edificabilità per il solo mapp.

no. 638 poiché nel frattempo era stato edificato, mentre per il resto ingiunse

al Comune di adottare le opportune rettifiche (cfr. ris. no. 1547 del 3.4.2001

p. 3, 15 e 16).

Una delle conseguenti varianti ha definitivamente attribuito il mapp. no. 247

alla zona nucleo ed il mapp. no. 248 alla zona ambienti agricoli integrati ai

contesti dei nuclei; tali azzonamenti non sono stati impugnati dal proprietario

(ris. no. 4784 del 12.10.2005 e piano delle zone edificabili).

Mapp. no. 247

Il fondo, ubicato alla fine della strada, è in forte declivio, misura 126 mq ed

ospita una costruzione in mattoni di cemento grezzo che occupa 22 mq; l’area

restante è prativa. La proprietà è raggiungibile dal nucleo attraverso un viottolo

piuttosto ripido e dissestato (mapp. no. 41); quest’ultimo serve un comprensorio

terrazzato che forma una sorta di cuscinetto rispetto alle prime costruzioni

del nucleo e che è prevalentemente occupato da una serie di piccoli orti.

Secondo il PR la particella appartiene alla zona nucleo ed è quindi soggetta al

relativo piano particolareggiato (art. 17 pto. 1.1. NAPR) nel quale la

costruzione al mapp. no. 247 è marcata come edificio esistente ricostruibile

con eventuale maggiore superficie occupata nell’ambito di un intervento di

riordino planivolumetrico, mentre il sedime prativo è da lasciarsi libero da

costruzioni principali (cfr. piano particolareggiato). La normativa non

contempla indici edificatori (di sfruttamento e di occupazione) e rinvia

genericamente ad una valutazione che il Municipio dovrebbe effettuare nel

singolo caso specifico qualora si presentasse l’eventualità di una maggiore

estensione della superficie occupata (art. 17 pto. 3.2. NAPR). Nondimeno pone

alcune prescrizione edilizie che individuano gli obiettivi minimi da perseguire

(art. 17 pto. 3.2. NAPR), indicano l’altezza massima ammessa di m 10.50 e le

distanze da rispettare (art. 17 pto. 3.2.) ed autorizzano la possibilità di

computare parzialmente gli spazi liberi (art. 17 pto. 4.2. NAPR).

Pur considerando che, per effetto del citato rinvio, l’edificazione non

potrebbe quindi che essere verificata al momento della progettazione effettiva,

concretamente le predette normative ammettono uno sfruttamento intensivo del

terreno al tal punto che quest’ultimo è destinabile alla costruzione di

un’abitazione.

E’ opinione del ricorrente che, siccome la particella non confina direttamente

con l’opera, essa non risponderebbe al criterio adottato dal Comune per la

delimitazione del perimetro e che quindi debba essere esonerata.

Il prospetto dei contributi specifica che “il perimetro racchiude unicamente i

fondi che hanno un accesso diretto alla strada”. Per il mapp. no. 247 il

requisito può dirsi adempiuto nella misura in cui, senza essere perfettamente

attiguo, il fondo è ubicato al termine del tracciato stradale, ne è separato da

una distanza irrisoria (soli 4/5 m) e vi ha un accesso diretto. Una situazione,

questa, del tutto simile a quella del soprastante mapp. no. 250 il cui fronte

stradale non confina non l’opera. Pertanto l’argomento legato alla distanza non

è invalidante.

D’altra parte, considerato che in passato la proprietà era raggiungibile da

ovest soltanto attraverso un sentiero gravato da un diritto di passo pubblico, e

dal nucleo attraverso il viottolo al mapp. no. 41, la nuova opera, che

costituisce l’unico accesso veicolare, rappresenta indubbiamente un vantaggio

specie a fronte della sfruttabilità a fini edilizi del terreno.

Il ricorrente sostiene pure che l’esclusione dal perimetro di altre particelle

site nella parte alta del nucleo, che nondimeno beneficerebbero dell’opera,

costituisca una disparità di trattamento.

Vi è disparità di trattamento quando l’autorità amministrativa dà luogo a

discriminazioni arbitrarie ossia quando, senza motivi ragionevoli, tratta allo

stesso modo situazioni diverse tra loro oppure tratta differentemente

situazioni similari (DTF 121 II 198 c. 4a, 123 I 1 c. 6a, 123 II 9 c.

3a, 125 I 166 c. 2a).

In concreto si censura l’esonero delle “abitazioni del nucleo”, rispettivamente

di “innumerevoli altri stabili agricoli situati nelle vicinanze della strada”,

senza specificare quali siano gli oggetti presi a paragone e senza indicare in

che cosa consistano, al di là della posizione geografica, le pretese

similitudini di cui l’estensore del perimetro non avrebbe tenuto conto. Sotto

questo profilo e per quanto riferita al mapp. no. 247, la contestazione si

rivela dunque troppo generica e non permette un confronto puntuale e realistico.

Ciò nonostante, come ancora si vedrà nel capitolo dedicato al riparto, la

critica non è del tutto priva di fondamento se esaminata alla luce dei criteri

che, complessivamente, sono alla base del prospetto pubblicato.

Considerandi

Mapp. no. 248 e 263

Il mapp. no. 248 è anch’esso ubicato al termine della strada di fronte al

mapp. no. 247 e ad una quota superiore rispetto al viottolo al mapp. no. 41. Si

tratta di un terreno terrazzato sostenuto da muri a secco e per lo più prativo

che misura 626 mq ed ospita un pollaio di 16 mq oltre che un prefabbricato in

legno per attrezzi; lungo il muro di sostegno verso il mapp. no. 41 è messo a

dimora un filare di viti.

La zona di appartenenza del mapp. no. 248 è utilizzata con funzioni ricreative

e di svago oltre che per piccole coltivazioni e comprende le aree degli orti

situati antro il perimetro del nucleo dove la conduzione agricola è

determinante per la protezione e la valorizzazione del nucleo stesso (art. 19

NAPR). La normativa rinvia, per quanto riguarda le sole costruzioni esistenti,

all’art 17 NAPR (art. 19 let. c NAPR): se ne desume che sul mapp. no. 248 non

sono ammesse nuove costruzioni salvo quelle accessorie con un’estensione max.

di 6 mq ed un’altezza max. di m 2.30 (NAPR 17 pto. 4.4). Di fatto sono quindi

autorizzati unicamente lo sfruttamento agricolo e piccoli depositi per attrezzi

o stalle per animali da cortile: né più né meno dell’uso attuale del fondo.

Dal canto suo il mapp. no. 263, come tutta la fascia a monte del nucleo di M__________,

appartiene alla zona forestale ed in effetti è interamente costituito da

superficie boschiva alquanto ripida ed a tratti rocciosa.

Il ricorrente contesta che l’opera abbia influito in modo significativo

sull’urbanizzazione dei due fondi.

A giusta ragione.

In effetti il vantaggio particolare presuppone una correlazione diretta tra la

funzionalità dell’opera soggetta a contributi e le possibilità di sfruttamento

del fondo imposto. Ora, visti sia lo statuto pianificatorio sia la destinazione

attuale dei mapp. no. 248 e 263 e considerato che qualsiasi ipotesi di miglior

uso è esclusa, sarebbe irragionevole concludere che i fondi abbiano tratto un

beneficio. Ammettere il contrario significherebbe privilegiare considerazioni puramente

accademiche e quindi prive di concretezza, oltre che inopportune, a dispetto

dei principi che governano il prelievo di contributi di miglioria ed in base ai

quali il vantaggio dev’essere non solo particolare, bensì anche economico e

realizzabile o, quantomeno, tradursi in un alleggerimento da oneri (cfr. Reitter,

op. cit., p. 59-60). A fronte delle possibilità d’uso assai limitate dei fondi

tale requisito non è adempiuto così come non è ravvisabile nemmeno un particolare

interesse, sia esso oggettivo o soggettivo, all’opera dal momento che questa

non ha influito in alcun modo sullo sfruttamento – ciò a differenza dei fondi

assegnati al comprensorio residenziale Rsi per i quali, invece, l’interesse

alla strada ed alle sottostrutture è manifesto e l’intervento di traduce di un

altrettanto palese guadagno giacché ha creato le premesse per l’edificazione

(cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, tt cpv. 1 LALPT).

Ne consegue che i contributi di miglioria per i mapp. no. 248 e 263 sono

annullati per carenza di vantaggio particolare.

3.

3.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma

restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto

(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2

In concreto posta la spesa determinante totale (art. 6 LCM) di fr.

599'830.-, la quota imponibile del 35% corrisponde a fr. 210'000.-.

Secondo quanto enunciato nel prospetto la ripartizione del prelevabile è

avvenuta sulla base della superficie totale dei fondi indicata nei registri

provvisori di RT e del criterio dell’interesse all’opera integrato con un

fattore di correzione.

L’operazione è opinabile sotto vari aspetti.

Anzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto, l’analisi di dettaglio del

prospetto svela che non per tutte le particelle è stata considerata la

superficie totale. Con riferimento ai terreni edificabili o edificati si

evince, in particolare, che il sedime occupato dai fabbricati esistenti è stato

tralasciato per i mapp. no. 244 e 246 (fattore interesse e correttivo 0),

mentre è stato computato per i mapp. no. 271, 247 e 250 oltre che per i mapp.

no. 248 e 1274 che ospitano semplici costruzioni accessorie. Tale conteggio non

è motivato né è spiegabile per deduzione e quindi, alla luce dell’art. 8 cpv. 2

LCM, crea un’ingiustificata disparità di trattamento.

In secondo luogo perché è stata utilizzata la sola superficie del fondo

trascurando l’indice di sfruttamento e quindi la superficie utile lorda (SUL).

L’omissione potrebbe non avere alcuna rilevanza se i fondi inclusi nel

perimetro fossero tutti soggetti al medesimo regime edilizio ma in concreto non

lo sono. In particolare il riparto ne soffre già solo per il fatto che per le

particelle escluse dalla zona residenziale Rsi avrebbe dovuto essere

considerata solo la superficie necessaria per l’edificazione delle costruzioni

esistenti (cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2).

In terzo luogo il calcolo è fondato su un coefficiente unico, quello

dell’interesse, associato esclusivamente all’accessibilità diretta dei fondi

dalla strada. Si tratta quindi di un criterio generico, oltretutto esposto al

rischio di apprezzamenti soggettivi, che nella sua applicazione pratica comporta

inevitabilmente un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato o

controbilanciato da elementi di ponderazione specifici che potrebbero

concorrere a meglio qualificare i fondi singolarmente (cfr. Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 305 ss).

Un ultimo appunto va mosso, infine, al piano del perimetro. In effetti ponendo

l’accessibilità diretta alla strada quale unico elemento caratterizzante, la

delimitazione del piano è incompatibile con uno dei due obiettivi dell’opera ossia

quello di offrire un accesso veicolare alla parte alta del nucleo. Di

conseguenza delle due l’una: o questo scopo è solo apparente – ma allora non

avrebbe dovuto figurare nel MM ed il perimetro avrebbe dovuto essere

circoscritto alla sola zona residenziale effettivamente urbanizzata – oppure è

reale ed in questo caso, per essere concretizzato, i limiti del comprensorio

imposto avrebbero dovuto includere, almeno per una certa superficie, anche il

nucleo eventualmente con una riduzione del contributo progressiva e

proporzionale alla distanza dall’opera. In quest’ottica, considerate le

possibilità di sfruttamento ed a fronte della funzionalità dell’opera, il

trattamento diverso riservato a superfici boschive alquanto estese (incluse)

rispetto agli orti (esclusi) non è dunque giustificabile.

A corollario di queste considerazioni critiche di ordine generale vanno poi

rilevati errori o imprecisioni di calcolo là dove, singolarmente, sono stati

applicati criteri di dubbia valenza. Ad esempio, il fattore di correzione 1 per

il mapp. no. 1274 è sproporzionato ed iniquo se paragonato a quello del mapp. no.

278.

(0.7) ritenuto che i fondi presentano una morfologia perfettamente simile e

quantomeno problematica e che i rispettivi proprietari dovranno assumersi in

modo analogo importanti oneri per creare un accesso veicolare. Parimenti il

fattore interesse 1 riconosciuto, ad esempio, ai mapp. no. 275, 269 o 266, che

già erano serviti dal primo tratto stradale, non è proporzionato se si

considera che lo stesso coefficiente è stato applicato anche ai fondi che non

avevano alcun accesso prima della costruzione del secondo tratto; in tale

ambito i rispettivi fattori di correzione non bastano a distinguere i fondi poiché

si rivelano confusi: mal si comprende, segnatamente, il correttivo 1.10

applicato indistintamente ai mapp. no. 277, 276, 268 e 264 quando la percorrenza

è diversa.

In sostanza il quadro generale non solo è indicativo di una certa

schematizzazione ma addirittura denota una semplificazione all’eccesso priva di

rigore e tale da creare lacune incolmabili in questa sede. Infatti, al di là

che al Tribunale non competente di rielaborare ex novo tutto il prospetto, qualsiasi

tentativo di correggere anche solo i contributi contestati significherebbe

aggravare le disparità di trattamento non solo tra i ricorrenti ma anche

rispetto agli altri contribuenti.

Stando così le cose i contributi devono essere annullati.

4.

L’addebito della tassa di

giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Poiché

il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata

la legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i

contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 243, 247, 248 e 263 sono

annullati.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono carico del Comune di M__________. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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