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Decisione

30.2004.147

Contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

3 giugno 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

In concreto, come già rilevato, i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti

quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 822, 823, 845, 846, 868) e non

risulta, né il ricorrente lo sostiene, che il Comune abbia compensato i costi

con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite

sono computabili.

La censura è dunque infondata.

5.

5.1. Il ricorrente sostiene infine

che dal preventivo di spesa devono essere decurtate le spese riguardanti le

opere relative alla separazione delle acque chiare dei ruscelli di __________, poiché

le stesse vanno a beneficio dell’intera collettività e non solo dei soggetti

imposti.

5.2. È principio fondamentale della LALIA che i contributi per la costruzione

delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque non sono percepiti in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel

PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto

del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF

10.1.2005 cit.).

Infatti, da un canto, l’utilità della

canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un

certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle

condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed

all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i

quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro canto,

per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è

riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel

fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi

di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per

le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento

della loro destinazione.

Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben

determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta

la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello

destinato all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle

costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di

allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).

Anche il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento dell’opera

stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e

nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. TF

10.1.2005 cit.). Ai fini

dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista

Considerandi

dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato

dal PGS.

In concreto i mapp. 822, 823, 845, 846, 868 sono tutti fondi ubicati

nella frazione di __________, una zona edificabile inclusa nel PGS.

Dall’altra parte le opere relative alla separazione delle acque chiare

dei ruscelli di __________ sono contemplate nel PGS che, come già rilevato, è

stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso quindi anche il

piano esecutivo ed il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la

seduta del 15.12.1997 ottenendo in seguito la ratifica dipartimentale. Perciò

Il preventivo dell’opera, che giusta l’art. 99 cpv. 1 LALIA è alla base del

calcolo dei contributi, è ampiamente documentato ed in questa sede, come tutti

gli atti del PGS, non è più sindacabile. Infatti, considerato che gli atti del

PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2

55.

cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le

opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai,

impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS

nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a

LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997).

6.

La tassa di giustizia e le spese sono

a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA,

art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un

legale non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 e ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico del ricorrente.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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