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Decisione

30.2004.150

Contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

3 giugno 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.

Anzitutto il ricorrente contesta l’operato

del nuovo Municipio di __________ a seguito della fusione e chiede se i

sussidi ricevuti dal Cantone nell’ambito dell’aggregazione non potevano andare

a beneficio della collettività.

Tale contestazione non ha alcuna pertinenza con la procedura in esame e

pertanto é irricevibile.

3.

3.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

3.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori.

Come attesta il prospetto dei contributi questi sono stati conteggiati sulla

base di un preventivo di fr. 6'262’027.- che corrisponde alla spesa globale per

opere eseguite e da eseguirsi già al netto dei sussidi; le opere a preventivo

sono state aggiornate ai costi di costruzione del 2003 (cfr. prospetto dei

contributi, p. 3). Considerata la partecipazione privata dell’80%, che ammonta

a fr. 5'009'622.-, ed accertato il valore di stima complessivo a fr.

195'631'000.-, l’aliquota di prelievo del singolo contributo è del 2,5 % del

valore di stima dei fondi (cfr. estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quelli prelevati negli anni 1982 e 1988 –

poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda

individuale mapp. no. 1052, 1053 e 1054 ) – bensì ne è complemento:

un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA

entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo

reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e

successivo Rapporto del 23.5.2001).

4.

Il ricorrente contesta al Municipio di __________

di non aver indicato nell’avviso personale l’ammontare dei sussidi federali e cantonali.

Vero

è che nel messaggio municipale no. 15/1997 del 1.9.1997 l’allora Municipio di __________

indicava nel preventivo i costi già al netto dei sussidi. Tuttavia come già rilevato

il PGS è stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso il piano

esecutivo ed il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del

15.12.1997 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale (cfr.

consid. 1.1.).

L’adozione del PGS – i cui atti sono pubblici e consultabili presso la

cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di

competenza esclusiva del legislativo comunale la cui risoluzione è impugnabile

soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti

dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P.

421/1997).

Di conseguenza i contenuti del PGS, e quindi anche l’asserita mancata

indicazione dell’ammontare dei sussidi, avrebbero dovuto essere contestati

impugnando la risoluzione legislativa del 15.12.1997; in questa sede non sono

più sindacabili.

5.

5.1. Secondo il ricorrente, visto che

già nel 1982 si era provveduto a prelevare dei contributi provvisori, il

Municipio avrebbe potuto imporre contributi definitivi anziché provvisori. A

questa contestazione si riallaccia, peraltro, l’eccezione di prescrizione dei

contributi richiesti, dal momento che sono trascorsi più di 20 anni da quando

sono stati effettuate le prime opere.

La contestazione è priva di fondamento.

5.2. Quanto all’eccezione di prescrizione, l’art. 99 LALIA non prevede limiti

temporali per il prelievo di contributi provvisori, una lacuna questa

riconducibile ai criteri d’imponibilità medesimi della legge.

Difatti, diversamente

da quanto è previsto nella Legge sui contributi di miglioria (LCM), che non è

applicabile ai procedimenti di prelievo dei contributi di costruzione (art. 96

cpv. 6 LALIA), i contributi provvisori di costruzione non sono percepiti in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel

PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto

del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb).

Considerato che l’obbligo contributivo è

fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione

delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi

nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa

preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è

espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può

imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il

31.12.1968 sempreché non siano già state imposte. Il principio è riconosciuto

dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui l’operazione non

Considerandi

costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e l’eccezione di

prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo globale, sono

esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD

I-2005 no. 33).

Quindi dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle

canalizzazioni è in corso, i contributi sono prelevabili solo in forma

provvisoria sulla base del preventivo. Da ciò l’inconsistenza dell’eccezione di

prescrizione. Quand’anche un Comune optasse per la formula dei

prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e della messa in

funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi provvisori (art.

8.

cpv. 3 DELALIA).

5.3

La possibilità di prelievo reiterato

di contributi provvisori è espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2

LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e

successivo Rapporto del 23.5.2001).

In concreto, come già evidenziato (cfr.

consid. 3.2.), il contributo qui imposto non

si aggiunge a quelli esatti negli anni ’80 – i quali sono stati dedotti quali

acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 1052, 1053 e 1054) - ma ne è

complemento; un’operazione, questa, espressamente consentita dal suddetto nuovo

art. 99 cpv. 2 LALIA.

5.4

La scelta se prelevare contributi provvisori - percepiti prima della

conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e calcolati sulla base

del preventivo - o contributi definitivi - prelevati

invece

dopo il compimento di tutte le opere di canalizzazione e calcolati sulla base del consuntivo - è una decisione che compete esclusivamente

al Municipio. Quindi la questione se

fosse opportuno prelevare ancora contributi provvisori e/o emettere poi quelli

definitivi esula dalle competenze di questo Tribunale.

6.

6.1

Secondo il ricorrente le

opere eseguite allorquando lui non era ancora proprietario dei fondi non

possono essergli computate e qualora i precedenti proprietari hanno versato dei

contributi provvisori, questi devono essere dedotti dalla somma attualmente

richiesta.

La censura non è condivisibile.

6.2

Anzitutto sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o

che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali

limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97

LALIA).

Debitore del contributo è il proprietario iscritto come tale a RF al momento

della pubblicazione del prospetto dei contributi; poco importa se quest’ultimo

abbia acquistato il fondo dopo il compimento dell’opera (RtiD II-2007

no. 33c; vedi anche RDAT II 1994 57 no. 26).

Nel 2003, quando è stato pubblicato il prospetto, RI 1 era titolare dei diritti

di proprietà sui mapp. no. 1052, 1053 e 1054 ed è pertanto soggetto imponibile

giusta l’art. 97 LALIA (cfr. estratti RF).

6.3

Stando all’art. 133 cpv. 4 LALIA il Comune può imporre retroattivamente

contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non

siano già state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza

cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione

della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai

costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF

10.1.2005

cit.).

In concreto, come già ribadito, nella procedura in oggetto i contributi

prelevati negli anni ’80 sono stati dedotti quali acconti (cfr. scheda

individuale mapp. no. 1052, 1053 e 1054 ) e non risulta che il Comune abbia

compensato i costi con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le

opere già eseguite sono senz’altro computabili.

7.

7.1

Il ricorrente mette in dubbio

la legalità della procedura d’imposizione in esame, in quanto si chiede se a

seguito dell’aggregazione il nuovo Comune di __________ sia legittimato a

prelevare i contributi provvisori sulla base del PGS approvato dall’allora

Comune di __________. A torto.

7.2

Nel caso concreto la suddetta aggregazione è avvenuta con decreto

legislativo del 6.6.2000 (cfr. estratto FU no. 46/2000 del 9.6.2000), il quale

all’art. 3 specifica che il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi

patrimoniali dei preesistenti Comuni; ciò in conformità all’art. 11 dell’allora

in vigore Legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945.

Tra questi obblighi rientra senz’altro anche quello di prelevare i contributi

per la costruzione delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque considerato

che, come già rammentato, l’imposizione è obbligatoria (art. 96 cpv. 1 LALIA).

La censura è infondata e pertanto il nuovo Comune di __________ è perfettamente

legittimato a riscuotere i contributi di costruzione qui imposti.

8.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza

di un legale non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 e ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico del ricorrente.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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