Lexipedia

Decisione

30.2004.157

imposizione di contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

Un commento va rivolto

innanzitutto al richiamo, figurante nel ricorso, di varie normative previste

dalla Legge sui contributi di miglioria (LCM).

In effetti il procedimento in esame è fondato non sulla LCM bensì sugli art. 96

ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in

funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla

protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche alla

legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il

piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente

giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del

2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il

successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i

costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere

sostenuti da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la

materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF

128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus

rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e

sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

Ciò considerato i numerosi rinvii dei ricorrenti alla LCM non sono pertinenti;

a giusta ragione il Municipio ha rilevato che la stessa LALIA all’art. 96 cpv.

6 testualmente dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di

contributi di costruzione per opere di canalizzazione, inapplicabilità si

estende tanto alla LCM dell’8.3.1971 quanto alla LCM del 24.4.1990 (TF

10.1.2005 N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto

del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla

protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del 13.6.1984

concernente la nuova LCM, pto. 1.1).

Le censure ricorsuali saranno quindi vagliate alla luce dei principi

contemplati dalla LALIA.

4.

4.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

4.2. I ricorrenti – che invero argomentano in maniera alquanto confusa –

sostengono che in ragione della procedura di prelievo espletata negli anni ’80,

il contributo in oggetto andrebbe qualificato come definitivo e quindi

censurano il fatto che il Municipio non abbia proceduto preventivamente ad una

revisione delle stime come stabilito dall’art. 99a cpv. 2. In ogni caso,

quand’anche non si volesse ammettere questa tesi, motivi di ordine etico

avrebbero dovuto indurre l’esecutivo ad attendere l’esito della revisione

generale delle stime prima dell’emissione dei contributi.

La contestazione è priva di fondamento poiché nella fattispecie concreta la

procedura è manifestamente finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come

attesta la tabella riassuntiva questi sono stati conteggiati sulla base di un

preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo dalla spesa globale per opere

eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata

la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato

un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la

riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore

il 1°.1.1999, la quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore

di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del

prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (si veda ad es. schede

individuali mapp. no. 1079, 53, 534 ecc.) – bensì ne è complemento:

un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA

entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo

reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo

Rapporto del 23.5.2001).

Del resto dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle

canalizzazioni è in corso, i contributi per opere eseguite dopo il 31.12.1968

(art. 133 cpv. 4 LALIA) e per opere ancora da eseguire sono prelevabili solo in

forma provvisoria sulla base del preventivo. Quand’anche un Comune optasse per

la formula dei prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e

della messa in funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi

provvisori (art. 8 cpv. 3 Decreto esecutivo concernente il regolamento delle

canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977 [DELALIA]).

Di conseguenza il Municipio non era tenuto ad una revisione delle stime nel Comune

poiché questa è obbligatoria solo per i contributi definitivi (art. 99a cpv. 2

LALIA), così come non era neppure tenuto, giuridicamente, ad attendere i

risultati della revisione generale delle stime immobiliari nel Cantone ordinata

dal Consiglio di Stato nel 1997 ed entrata in vigore il 1°.1.2005 (Decreti

esecutivi 19.12.1997 e 7.12.2004). La questione se un temporaneo rinvio del

prelievo fosse opportuno o si imponesse per ragioni etiche esula, ovviamente,

dalle competenze di questo Tribunale.

5.

5.1. I ricorrenti hanno sollevato

l’eccezione di perenzione del diritto d’imporre contributi per le opere

comunali e consortili già eseguite di cui alla prima ed alla seconda voce della

tabella riassuntiva. Quale base legale è indicato l’art. 16 LCM e la

giurisprudenza del Tribunale di espropriazione sottocenerino.

5.2. Come già rilevato la LCM non è applicabile al procedimento in esame; perciò

anche le sentenze citate dai ricorrenti del 17.1.1996 (TE sott. inc. no.

4-5/94) e del 27.2.1996 (TE sott. inc. no. 29-31, 34-45/95) – che riguardano i

contributi di miglioria prelevati per la costruzione di due strade a M__________

l’una in zona P__________ e l’altra cosiddetta P__________ e che sono state

emesse in applicazione della LCM – non sono pertinenti.

5.3. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri

preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c.

5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di

miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante

dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di

evacuazione e depurazione delle acque.

Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella LCM, i contributi di

costruzione non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia

per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì

indistintamente per tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro

complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del

13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005

N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

Di conseguenza, considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul

finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione delle opere

sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se

il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata

annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente

ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente

contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non

siano già state imposte.

Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo

cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e

l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo

globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz.

pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

5.4. In concreto è noto che nell’ambito della procedura in oggetto i contributi

prelevati negli ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp.

no. 931) e non risulta che il Comune abbia compensato i costi con la

riscossione di altri tributi.

La censura è dunque

infondata.

6.

6.1. Nel ricorso si sostiene che

per quanto concerne le opere comunali e consortili di cui alla terza ed alla

quarta voce della tabella riassuntiva mancherebbero i requisiti posti dagli

art. 11, 12 e 17 LCM.

6.2. A prescindere dall’inapplicabilità – qui ribadita – della LCM, la

contestazione tradisce una certa confusione tra la fase esecutiva dell’opera,

l’esigibilità del contributo e l’obbligo contributivo. Un chiarimento è dunque

doveroso.

Come detto, in concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori

o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il

vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti

comunali di evacuazione e depurazione delle acque.

I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per

consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo globale

ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è condizionato né

all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno

specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla

canalizzazione (cfr. RtiD I-2005 no. 33). Perché sia dato l’onere

contributivo occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS

ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.

D’altra parte le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal

PGS che, come già rilevato, e stato adottato insieme a tutte le sue componenti,

compreso il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del

16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale. In

particolare il preventivo, quantificato in fr. 14'537'632.-, non comprende i

costi di manutenzione che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come

recuperabili attraverso la tassa d’uso (MM cit. p. 8). Considerato che gli atti

del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42

cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare

le opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai,

impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS

nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a

LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997). In questa sede il PGS non è

più sindacabile.

6.3. Tutt’altra cosa è l’approvazione dei piani di dettaglio che concerne

invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti,

l’elaborazione di un piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta

di canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono

essere approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 42

cpv. 2, 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). Il preventivo e, ad

intervento eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano

finanziario riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio

Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).

La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura

d’imposizione poiché, come già rilevato, il contributo non è calcolato in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal

PGS.

E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha

previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di

canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento

dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv.

1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a

seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una

semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti.

Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei

contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio

derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo

la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della

rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono

quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali

votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati

dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 N.

2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del

13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).

Di conseguenza non è ravvisabile alcuna lacuna di ordine documentale o

procedurale.

7.

7.1. Al Municipio si

rimprovera una violazione degli art. 99 cpv. 4 LALIA, 8 cpv. 3 e 9 LCM per aver

calcolato il contributo unicamente sul valore di stima senza ponderare né

l’inquinamento prodotto dalle singole proprietà né l’indice di sfruttamento,

per la mancanza di un piano del perimetro e per aver omesso di distinguere il

reale vantaggio tratto da ciascun fondo.

L’argomento non è condivisibile.

7.2. Ancora una volta occorre premettere che i criteri d’imposizione sanciti

dalla LCM non valgono per i contributi di costruzione.

Innanzitutto il piano del perimetro è un atto estraneo al tema dei contributi

di canalizzazione che conosce invece il cosiddetto comprensorio d’imposizione.

Quest’ultimo, a differenza del primo, non è circoscritto ad un numero ben

determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende alla

zona delimitata dal PGS, ossia a tutto il territorio edificabile ed a quello

destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure alle costruzioni

e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di allacciamento alla

rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA). Perciò ai fini dell’assoggettamento non

occorre l’allacciamento effettivo; è necessario, ma è anche sufficiente, che un

fondo sia incluso nel PGS oppure che, se ubicato esternamente, sia allacciato o

sussista un obbligo di allacciamento alla rete.

D’altra parte l’art. 99 cpv. 1 LALIA contempla un solo criterio di calcolo disponendo

che il contributo provvisorio è calcolato in proporzione al valore ufficiale di

stima di cui non può superare il 3%. E’ ammesso un unico correttivo – la cui applicazione

è soggetta ad un regime assai restrittivo – in forma di aumento o diminuzione

del contributo nell’ipotesi di una manifesta divergenza dal normale rapporto

tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4

LALIA): ossia qualora a fronte di un alto valore di stima il fondo avesse

effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure, al contrario, ad un valore di

stima contenuto si contrapponesse un carico inquinante considerevole (cfr. Rapporto

del 13.3.1975 cit. p. 1171 no. 14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no.

42 c. 2.1).

Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di

facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune

un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il

contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche

ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di

semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità

di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei

disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c.

2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).

7.3. Nella fattispecie in esame la percentuale imponibile è pari all’1.845749%

del valore di stima e dunque, considerato che i contributi riscossi negli anni

’80 sono dedotti, rispetta i limiti sanciti dall’art. 99 LALIA; gli elementi

del conteggio, agevolmente verificabili nella documentazione assunta agli atti,

sono conformi alla risoluzione del legislativo, rispondono ai dati del piano

finanziario del PGS e rispettano i valori ufficiali di stima in vigore alla

momento della pubblicazione del prospetto comprensivi della riduzione lineare

del 30% entrata in vigore il 1°.1.1999. Parimenti conforme è il comprensorio

imponibile poiché è fedele ai limiti del PGS (cfr. PGS piani 4/113B83 e

4/113B74; comprensorio d’imposizione piano LV400.01): al contributo sono state

assoggettate le proprietà situate entro il PGS, rispettivamente quelle esterne

allacciate o allacciabili alla rete delle canalizzazioni.

L’operazione non trascura quindi né i canoni normativi né lo stato dei singoli

fondi. Infatti è importante annotare che il contributo di costruzione non è

prelevato solo in funzione delle possibilità di sfruttamento dell’impianto,

bensì soprattutto per i vantaggi che ne derivano: per i fondi inclusi nel PGS

esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità, mentre per le

proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della

loro destinazione.

Questi criteri d’imposizione sono stati applicati anche alla proprietà __________

al mapp. no. 681; il fondo è ubicato nella località Z__________, una zona

residenziale edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini

dell’assoggettamento.

Vero

è che pur disponendo di un ampio margine di autonomia nell’elaborazione dei

contributi i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire un sistema che

consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il criterio del

consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove l’addebito

dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento e quindi concorre a ridurre

l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle misure di

protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed ecologico

esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che sia in

rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF 128 I 46

c. 5b/bb-c). Nel Comune di M__________ questo parametro trova puntuale

riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in funzione dei quantitativi

d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 38 del Regolamento comunale delle

canalizzazioni).

In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica

bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale concepito come

tributo unico (DTF 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no.

33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b). Il

criterio del consumo ha quindi una valenza affievolita e va ponderato, semmai,

nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA. Per la verità

l’argomento è stato sollevato nel ricorso ma in maniera tanto generica da non

poter essere accolto stando al regime assai restrittivo cui è soggetta

l’applicazione della norma. Infatti la contestazione è del tutto priva di

spunti qualificanti ed il relazione alla proprietà in esame non è stata

dimostrata né oggettivamente risulta alcuna manifesta ed insostenibile

divergenza dal normale rapporto tra il valore di stima e gli equivalenti

abitanti.

Infine, non a caso la legge istituisce il valore di stima quale unica base di

calcolo prescindendo invece da altri criteri quali, ad esempio, l’indice di

sfruttamento o il fatto che un fondo sia o non sia edificato (art. 99 cpv. 1

LALIA; cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il

valore di stima già considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della

legge sulla stima ufficiale [Lst.] e

Regolamento di applicazione) e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un

contributo provvisorio, non occorre attuare ulteriori distinzioni a seconda

dello stato dei terreni oppure in funzione del loro sfruttamento, siano essi

residenziali, industriali, artigianali o prativi. Dopotutto le canalizzazioni

non servono soltanto gli scarichi della fognatura (acque luride), bensì sono

finalizzati anche ad assorbire le acque meteoriche (acque chiare) che possono

provenire da semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada

o posteggio. Perciò è inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto

sulla sola base delle sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato

momento senza considerare gli edifici allacciati o allacciabili al di fuori

della zona edificabile e l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che,

se è incluso nel PGS, è anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini

occorre che la rete sia calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante

(cfr. DTF 125 I 1 c. 2b/bb), pena il superamento del contingente e

l’inevitabile non conformità delle infrastrutture.

8.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dei ricorrenti in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono

a carico dei ricorrenti in solido.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster