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Decisione

30.2004.158

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque§

20 settembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

3.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

3.2. La procedura in esame è manifestamente finalizzata al prelievo di

contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati

conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo

dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i

sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata la partecipazione privata del 70%, che

ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima complessivo di fr.

551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare del 30% disposta dal

Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la quota individuale

risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi (cfr. tabella

riassuntiva; estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale

mapp. no. 1079; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no. 53, 534

ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita

dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la

base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

4.

Sono soggetti imponibili tutti i

proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure

i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del

loro diritto (art. 97 LALIA).

Debitore del contributo è il proprietario iscritto come tale a RF al momento

della pubblicazione del prospetto (TE sott. 6.9.1995 in re S.; vedi

anche RDAT II-1994 no. 26 in fine).

Nel 2003, quando è stato pubblicato il prospetto, RI 1 era ancora titolare dei

diritti di proprietà sul mapp. no. 1079 ed è pertanto soggetto imponibile

giusta l’art. 97 LALIA. Poco importa che in seguito il fondo sia stato ceduto

mediante atto di donazione (cfr. estratto RF).

5.

Riguardo al merito non si può fare

a meno di rilevare che il ricorso è esposto piuttosto confusamente, tanto che i

motivi d’impugnazione traspaiono ma solo vagamente; i contenuti del reclamo del

26.9.2003 sono altrettanto generici.

Se ne può dedurre, comunque, che il ricorrente, appellandosi in parte alla

legge sui contributi di miglioria (LCM), contesta sostanzialmente che il

rifacimento delle canalizzazioni comporti un aumento di valore degli immobili

e, in quest’ambito, è dell’avviso che il Municipio non abbia dimostrato la

necessità di dover rifare le canalizzazioni. Egli rimprovera pure all’esecutivo

il mancato prelievo di contributi dagli anni ’70 in poi e, di riflesso, la

mancata costituzione di accantonamenti per il rifacimento delle canalizzazioni;

infine reputa abusivo il prelievo di contributi per opere non ancora eseguite e

nemmeno approvate dal Consiglio Comunale.

6.

Come detto il ricorrente si

appella in parte ai principi che governano la LCM. A torto.

In effetti il procedimento in esame è fondato non sulla LCM bensì sugli art. 96

ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in

funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla

protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche

alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali

ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del

presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127°

del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il

successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i

costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere

sostenuti da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la

materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF

128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus

rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che cristallizza

criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e sul loro

conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

Ciò considerato i principi della LCM non sono pertinenti; a giusta ragione il

Municipio ha rilevato che la stessa LALIA all’art. 96 cpv. 6 testualmente

dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di contributi di

costruzione per opere di canalizzazione, inapplicabilità si estende tanto alla

LCM dell’8.3.1971 quanto alla LCM del 24.4.1990 (TF 10.1.2005 N.

2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del

13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla

Considerandi

protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del 13.6.1984

concernente la nuova LCM, pto. 1.1).

Le censure ricorsuali saranno quindi vagliate alla luce dei principi

contemplati dalla LALIA.

7.

7.1

Il ricorrente sostiene che il

rifacimento delle canalizzazioni non comporti un aumento di valore degli

immobili e che il Municipio non abbia dimostrato la necessità di dover rifare

le canalizzazioni

La censura è infondata.

7.2

E’ principio fondamentale della LALIA che i contributi per la costruzione

delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque non sono percepiti in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal

PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto

del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF

10.1.2005

N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la

costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma

si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è

allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono

convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura

non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova, ripristinata

o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di

sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel

PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente

miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma

edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.

Due sono le conseguenze.

Innanzitutto al momento del prelievo dei contributi il beneficio non può

validamente essere messo in discussione. In particolare il mapp. no. 1079 è un

fondo ubicato in località S__________, una zona residenziale edificabile

inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento.

In secondo luogo dal momento che le opere imposte sono espressamente previste

dal PGS comunale adottato ed approvato dalle autorità competenti, ai fini

dell’emissione di contributi non occorre che il Municipio dimostri la necessità

di rifare le canalizzazioni. Infatti i documenti inerenti il PGS distinguono le

opere comunali e consortili esistenti, quelle progettate e quelle da sostituire

o da risanare con il relativo preventivo; quest’ultimo, giustamente, non

include i costi di manutenzione poiché, per dichiarazione espressa

dell’esecutivo, sono recuperabili attraverso la tassa d’uso (cfr. inc. PGS in

particolare pian1 4/113B74, 4/113B77; MM 12/96 del 17.4.1996). Considerato che

gli atti del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale

(art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in

particolare le opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere

contestati, semmai, impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio

Comunale ha adottato il PGS nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art.

208.

ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997).

In questa sede il PGS non è più sindacabile.

8.

8.1

Il ricorrente è dell’avviso

che il prelievo di contributi per opere non ancora eseguite e nemmeno approvate

dal Consiglio Comunale sia abusivo. Inoltre egli rimprovera all’esecutivo il mancato

prelievo di contributi dagli anni ’70 in poi, ciò che ha precluso la costituzione

di accantonamenti per il rifacimento delle canalizzazioni.

Tali argomenti non sono condivisibili.

8.2

In concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori o

cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il

vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti

comunali di evacuazione e depurazione delle acque.

L’imponibilità di opere future è uno dei principi fondamentali della LALIA in

base alla quale i contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione

delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del

preventivo totale ed in proporzione al valore di stima.

Ne consegue che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento

dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino

imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione. Ai fini

dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista

dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato

dal PGS medesimo (cfr. TF 10.1.2005 cit.).

Non vi è dunque nulla di abusivo nell’imposizione di opere future.

In concreto le opere eseguite e da eseguire sono contemplate dal PGS che, come

già rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti dal Consiglio

Comunale durante la seduta del 16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria

ratifica dipartimentale. Perciò, contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, il fatto che le opere imposte siano state approvate è ampiamente

attestato.

L’approvazione del PGS, che è requisito imprescindibile per il prelievo di

contributi di costruzione, non va confusa con l’approvazione dei piani di dettaglio

che concerne invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in

effetti, l’elaborazione di un piano definitivo e di un preventivo per ogni

intervento o tratta di canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e

sussidi) devono essere approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio

Comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). ). Il preventivo e, ad

intervento eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano

finanziario riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio

Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).

La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura

d’imposizione poiché, come già rilevato, il contributo non è calcolato in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal

PGS.

E’ vero, d’altra parte, che per garantire la copertura immediata dei costi il

legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo

per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio

al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile

(art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi

successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il

Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi

non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase

dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che

poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla

ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del

finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo

dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i

conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito

dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99

LALIA; TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no.

33; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).

9.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico del ricorrente.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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