Lexipedia

Decisione

30.2004.159

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

Il procedimento in oggetto è

fondato sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un

adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con

la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il

1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli

riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò

sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del

Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la

modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i

costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere

sostenuti da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la

materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF

128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus

rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi

e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

4.

Il Comune deve imporre contributi

di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione

a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,

96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione

finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e

qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto

del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

5.

5.1. La ricorrente lamenta la

confusione creata dal Municipio per aver avviato la procedura in esame senza

prima revocare o annullare quella del 1981. L’odierna procedura non

distinguerebbe le opere contemplate dal PGC e quelle nuove previste dal PGS e comporterebbe

quindi oneri contributivi già addebitati parzialmente con la procedura esperita

negli anni ’80 di cui costituirebbe almeno in parte un duplicato.

La censura non è condivisibile.

5.2. La procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Questi

sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto

deducendo dalla spesa globale (fr. 17'919’714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata

la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed

accertato un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando

la riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore

il 1°.1.1999, la quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore

di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del

prospetto).

La distinzione tra le opere già eseguite e quelle da eseguire è attestata dalla

tabella riassuntiva allestita ai fini del prelievo oltre che dal MM 12/96 del

17.4.1996. Ciò basta ai fini del prelievo poiché è principio fondamentale della

LALIA che i contributi per la costruzione delle opere di canalizzazione e

depurazione delle acque non sono percepiti in rapporto ad un particolare

intervento bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal PGS poiché solo

nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del

13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005

N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33). Dal canto suo il PGS

include, ovviamente, l’insieme della rete fognaria ossia tanto gli interventi già

eseguiti quanto le infrastrutture che ancora devono essere realizzate.

Come già rilevato, nell’ambito della procedura di riscossione avviata negli

anni ’80 solo i contributi espressamente impugnati furono annullati mentre

quelli incontestati crebbero in giudicato; ciò è peraltro stato rammentato dal

Municipio nello scritto già citato del 22.1.2003, inviato a tutti i

contribuenti, con il quale le modalità di riscossione, la deduzione dei

precedenti contributi e gli eventuali interessi sono stati ampiamente chiariti.

La questione se, in esito alle sentenze emesse il 21.11.1990, fosse necessario

od opportuno revocare l’intera procedura del 1981 non è di competenza di questo

Tribunale.

In ogni caso il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 –

poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda

individuale mapp. no. 53; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no.

1079, 534 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente

consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha

creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

6.

6.1. La ricorrente rileva che

buona parte delle opere sono già state attuate, tuttavia senza che sia stato prodotto

alcun preventivo o consuntivo e senza che sia dato a sapere quando tali opere siano

state realizzate. Considerato che giusta l’art. 99 LALIA il contributo

dev’essere prelevato sulla base del preventivo, le suddette opere non sarebbero

imponibili. Inoltre il costo del PGS non sarebbe addebitabile ai privati.

La censura è infondata.

6.2. Innanzitutto occorre rilevare che la contestazione confonde i requisiti

posti all’obbligo contributivo con quelli posti alla fase esecutiva dei lavori.

Un chiarimento è dunque doveroso.

Come detto, in concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori

o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il

vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti

comunali di evacuazione e depurazione delle acque.

I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per

consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo globale

ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è condizionato né

all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno

specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla

canalizzazione (cfr. TF 10.1.2005 cit.). Ai fini dell’assoggettamento occorre,

ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto

sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.

In concreto il mapp. no. 53 è un fondo ubicato in località M__________, edificato,

allacciato alla fognatura ed incluso nel PGS. I requisiti posti all’obbligo contributivo

sono dunque adempiuti (art. 97 LALIA).

D’altra parte le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal

PGS che, come già rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti,

compreso il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del

16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale. Perciò Il

preventivo dell’opera, che giusta l’art. 99 cpv. 1 LALIA è alla base del

calcolo dei contributi, è ampiamente documentato ed in questa sede, come tutti

gli atti del PGS, non è più sindacabile. Infatti, considerato che gli atti del

PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2

55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le

opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai,

impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS

nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a

LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997).

6.3. Tutt’altra cosa è l’approvazione dei piani di dettaglio – cui

verosimilmente si riferisce la ricorrente – che concerne invece la fase

esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti, l’elaborazione di un

piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta di

canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono essere

approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 42 cpv. 2,

13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). Il preventivo e, ad intervento

eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano finanziario

riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio Comunale (art.

13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).

La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura

d’imposizione poiché, come già annotato, il contributo non è calcolato in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal

PGS.

E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha

previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di

canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento

dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv.

1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a

seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una

semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti.

Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei

contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio

derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo

la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della

rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono

quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali

votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati

dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 cit.; Rapporto

del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).

6.4. Stando all’art. 133 cpv. 4 LALIA il Comune può imporre retroattivamente

contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non

siano già state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza

cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione

della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai

costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF

10.1.2005 cit.).

In concreto, come già rilevato, i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti

quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 53) e non risulta, né la

ricorrente sostiene, che il Comune abbia compensato i costi con la riscossione

di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite sono senz’altro

computabili.

Lo stesso vale per il costo di allestimento del PGS poiché si tratta di un

elemento di spesa effettivo (art. 96 cpv. 2 LALIA).

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico della ricorrente.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster