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Decisione

30.2004.23

imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una nuova strada comunale

8 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. Nel 1983 il Comune ha realizzato l’imbocco di Via R__________ da Via C__________

limitatamente alla porzione tra le sez. 14 e 12 ossia fino a quella che era la

stradina privata al mapp. no. 1365 (cfr. piano 202/121 del novembre 1995).

Qui soggetta a contributi di miglioria è la costruzione del prolungamento del

tracciato stradale, tra le sez. 1 e 12 (cfr. piano cit.), con il quale è stato

creato un nuovo collegamento tra Via C__________ e Via B__________.

Nel PR ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto, approvato

il 13.9.1977, Via R__________ era segnata come strada di quartiere all’interno

di un comprensorio prevalentemente assegnato alla zona residenziale-artigianale

(mista) con l’eccezione di tre fondi attribuiti invece alla zona industriale

(cfr. piano viario e piano delle zone 1977). Con la revisione del PR Via R__________

è stata catalogata come strada di servizio.

Scopo dichiarato dell’opera è di offrire un accesso regolare a tutti i fondi

della zona R__________ in esito alla procedura di riordino fondiario (cfr. MM

98/1997 e relativo rapporto della Commissione della gestione).

La messa in atto del progetto ha comportato oltre alla costruzione interamente

a nuovo del tronco stradale vero e proprio e di un marciapiede, anche la posa

di tutte le infrastrutture ossia delle canalizzazioni per le acque di rifiuto e

delle condotte per l’acqua, il gas e l’elettricità (cfr. relazione tecnica; MM

98/1997).

L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il

traffico pedonale e veicolare ed esteticamente decorosi, ma per alcuni fondi

che non disponevano di un accesso libero ha pure creato le premesse per

l’edificazione e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (art.

19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); per altri ha invece

notevolmente migliorato lo stato di urbanizzazione e l’accessibilità.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,

ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso

concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,

p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;

DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento

nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107

Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c.

4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. A fronte della spesa determinante totale di fr. 824’859.85 (art. 6 LCM)

esposta a consuntivo la quota imponibile del 45% corrisponde a fr. 371'186.95.

La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della

superficie dei fondi e suddividendo il perimetro in quattro zone a ciascuna

Considerandi

delle quali è stato applicato un coefficiente dipendente dalla possibilità di

accesso. Il fattore 1 (rosso) è così stato riconosciuto ai fondi che hanno un

accesso solamente da Via R__________, il fattore 0.7 (giallo) ai fondi che hanno

accesso anche da Via C__________ o da Via B__________, il fattore 0.2 (verde)

ai fondi situati di fronte all’imbocco di Via R__________ per i quali essa ha

funzione di raccordo pedonale ed il fattore 0.1 (bianco) ai fondi restanti.

Sebbene, come già rilevato, il prospetto debba essere vagliato con una certa

prudenza in ragione dell’autonomia di cui gode il Comune, il Tribunale non può

esimersi dall’annotare che la chiave di riparto dei contributi potrebbe

apparire opinabile, a maggior ragione se si considera che Via R__________ è

intesa a servire un intero quartiere. Infatti, riconducendosi ad un unico

elemento di ponderazione associato esclusivamente all’accessibilità dei fondi,

il calcolo si fonda su un criterio alquanto generico che nella sua applicazione

pratica comporta un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato da

elementi di ponderazione specifici che potrebbero concorrere a meglio

qualificare i fondi singolarmente (cfr. sui criteri di calcolo Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 305 ss).

Concretamente se la suddivisione tra i coefficienti 1 e 0.7 per i fondi su Via

R__________ è giustificata, viceversa il distacco tra i coefficienti 0.7 e 0.1

per i fondi affacciati su Via C__________ non è condivisibile poiché è troppo

marcato ed andava sfumato progressivamente anche a seconda della distanza

dall’opera. Infatti, con particolare riferimento ai fondi situati nel settore a

sud di Via R__________, l’applicazione lineare del fattore 0.7 trascura che il

mapp. no. 3179, direttamente confinante con l’opera, ha tratto un beneficio

maggiore rispetto ai terreni più lontani (mapp. no. 3181, 3182 parz., 3184 e

3211). D’altra parte non vi è proporzione tra il coefficiente 0.7 applicato al

mapp. no. 3184 e 3211 ed il coefficiente 0.1 applicato ai mapp. no. 3167 e 3158

sia perché anche questi fondi sono costretti ad utilizzare Via R__________ a

causa della nuova segnaletica, sia perché, se fosse abolita, i fondi si

troverebbero in egual modo a riutilizzare Via C__________ nei due sensi.

In sostanza anche considerando che i mapp. no. 3184 e 3211 sono accessibili

solo da Via C__________ attraverso Via R__________, a fronte della situazione

concreta dei terreni il fattore 0.7 appare eccessivo e va ridimensionato.

In quest’ottica l’operazione attuata in sede di reclamo che ha ridotto il

contributo complessivo a fr. 16'904.40 è tuttavia inaccettabile. Essa è

consistita nel “promuovere” i mapp. no. 3158 e 3167 aumentando il loro coefficiente

da 0.1 a 0.2: una sorta di reformatio in pejus a danno di proprietari che non

avevano impugnato il prospetto e per i quali è però rimasta priva di effetti

riducendosi ad un calcolo puramente astratto che si è ripercosso solo

indirettamente sulle proprietà RI 1 senza modificarne i criteri di imposizione

e quindi senza ovviare alle disparità di trattamento di cui si è detto.

Altrettanto improponibile è l’attribuzione sic et sempliciter dei fondi ad

un’altra zona di interessenza poiché aggraverebbe la disparità di trattamento

non solo tra i ricorrenti ma anche rispetto agli altri contribuenti. In

particolare il fattore 0.1 non reggerebbe al confronto con il mapp. no. 3185, poiché

quest’ultimo ha l’accesso principale diretto da Via B__________ /Via O__________,

né con il mapp. no. 3156 cui si accede da Via del G__________. Dal canto suo il

fattore 0.2 é legato alla semplice accessibilità pedonale.

Di conseguenza l’unico metodo ragionevolmente ipotizzabile è di ricorrere ad

una riduzione ideale progressiva del coefficiente, non solo in ragione

dell’interesse bensì anche della distanza, seguendo la configurazione

particellare da nord verso sud a partire dal mapp. no. 3179 e, su tali basi,

portare il fattore a 0.4. Ne risulta il seguente contributo complessivo corretto:

mapp. no. 3184 fr. 6'720.-

mapp. no. 3211 (1/2) fr. 148.-

totale fr. 6'868.-

4.

La tassa di giustizia e le spese

seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso

della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo complessivo per i mapp. no. 3184 e 3211 (1/2) è

ridotto a fr. 6'868.-.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono per 2/5 a carico del ricorrente e per il rimanente a carico del Comune.

Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente il

Segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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