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Decisione

30.2004.24

imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una nuova strada comunale

8 febbraio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. Nel 1983 il Comune ha realizzato l’imbocco di Via R__________ da Via C__________

limitatamente alla porzione tra le sez. 14 e 12 ossia fino a quella che allora era

la stradina privata al mapp. no. 1365 (cfr. piano 202/121 del novembre 1995).

Qui soggetta a contributi di miglioria è la costruzione del prolungamento del

tracciato stradale, tra le sez. 1 e 12 (cfr. piano cit.), con il quale è stato

creato un nuovo collegamento tra Via C__________ e Via B__________.

Nel PR ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto, approvato

il 13.9.1977, Via R__________ era segnata come strada di quartiere all’interno

di un comprensorio prevalentemente assegnato alla zona residenziale-artigianale

(mista) con l’eccezione di tre fondi attribuiti invece alla zona industriale

(cfr. piano viario e piano delle zone 1977). Con la revisione del PR Via R__________

è stata catalogata come strada di servizio.

Scopo dichiarato dell’opera è di offrire un accesso regolare a tutti i fondi

della zona R__________ in esito alla procedura di riordino fondiario (cfr. MM

98/1997 e relativo rapporto della Commissione della gestione).

La messa in atto del progetto ha comportato oltre alla costruzione interamente

a nuovo del tronco stradale vero e proprio e di un marciapiede, anche la posa

di tutte le infrastrutture ossia delle canalizzazioni per le acque di rifiuto e

delle condotte per l’acqua, il gas e l’elettricità (cfr. relazione tecnica; MM

98/1997).

L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il

traffico pedonale e veicolare ed esteticamente decorosi, ma per alcuni fondi che

non disponevano di un accesso libero ha pure creato le premesse per

l’edificazione e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione

(art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); per altri ha invece

notevolmente migliorato lo stato di urbanizzazione e l’accessibilità.

2.3. Il ricorrente contesta il vantaggio particolare poiché il mapp. no. 3182

era già servito da Via C__________ ed anzi lamenta un peggioramento della

situazione per effetto del nuovo regime di circolazione che prolunga il

tragitto veicolare.

La nuova segnaletica censurata dal ricorrente, introdotta dopo la costruzione

di Via R__________, concerne solo il segmento centrale di Via C__________, tra

i mapp. no. 3156 e 3164, ed impone il senso unico in direzione di Via O__________.

Per il resto la situazione è rimasta invariata: nell’ultimo tratto di Via C__________

è stato mantenuto il transito nei due sensi, la strada finisce in una piazza di

giro (al mapp. no. 3202) e lo sbarramento del passaggio da e per Via O__________,

che risale all’inizio degli anni ’90, non è stato rimosso.

E’ vero che questa regolamentazione innovativa comporta inevitabilmente un percorso

più lungo per raggiungere il mapp. no. 3184. Tuttavia tale circostanza, come anche

l’accesso preesistente su Via __________, non bastano per invalidare il vantaggio

particolare ma hanno attinenza, semmai, con la fase di riparto dei contributi

nella misura in cui potrebbero giustificare l’applicazione di quei correttivi

intesi ad adeguare il contributo alle caratteristiche intrinseche del fondo e

quindi a garantire un trattamento paritario a tutti i contribuenti (art. 8 cpv.

3 LCM; Messaggio cit. p. 21).

Seguendo questo

ragionamento anche la visione soggettiva della situazione è di secondaria

importanza ai fini del giudizio. Conta, piuttosto, il risultato oggettivo

dell’intervento e cioè il fatto che il quartiere è ora servito da una strada

comunale pavimentata, dotata di un marciapiede oltre che delle infrastrutture

primarie e percorribile nei due sensi. Dal profilo della funzionalità il

beneficio si traduce in una migliore agibilità e qualità di percorrenza. Questo

beneficio si riflette manifestamente anche sul mapp. no. 3182 che ha un accesso

diretto su Via R__________ attraverso un’appendice censita come sedime stradale

di mq 350 posta tra i mapp. no. 3179 e 3177 (cfr. estratto UR e piano del

perimetro).

Lo stesso ricorrente annota, del resto, che l’accesso dato da Via R__________ è

indispensabile per raggiungere la parte occidentale del fondo; ed in effetti lo

è se soltanto si considera l’estensione e la forma allungata del terreno.

Perciò, dal profilo edilizio, quest’ultimo non può che trarre beneficio da un

secondo adito.

Di conseguenza il principio dell’assoggettamento non è validamente

contestabile.

3.

3.1. Giusta

l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del

vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per

i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la

facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano

del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,

ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso

concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,

p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;

DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).

Considerandi

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2

Innanzitutto il ricorrente contesta l’ammontare del contributo per una

serie di divergenze riscontrate tra la tabella pubblicata ed una precedente

tabella del 15.1.1999 rilevando che le modifiche apportate nell’ambito della procedura

in esame si sarebbero risolte a suo danno con un aumento dell’importo

prelevato.

Occorre dunque puntualizzare

che la citata tabella del 15.1.1999, peraltro mai pubblicata, era conseguente al

riordino fondiario appena concluso concernente la zona R__________ ed in

sostanza suggeriva la compensazione dell’indennità per il riordino spettante al

proprietario (fr. 42'278.90) con il contributo di miglioria da questi dovuto per

la costruzione di Via R__________ calcolato sulla base del preventivo (fr. 35'142.75).

Tenuto conto degli acconti versati (fr. 1'626.-) ne risultava un saldo a favore

del proprietario di fr. 8'762.15 con riserva del conteggio definitivo sulla

base dei costi effettivi di costruzione (doc. A). Il proprietario rifiutò la

proposta ed ottenne l’accredito dell’indennità (doc. B, C).

Qui oggetto d’esame non è, tuttavia, la tabella del 1999 bensì il calcolo

definitivo dei contributi avvenuto sulla base del consuntivo e dell’aliquota

come proposti nel MM 98/1997 e votati dal Consiglio Comunale nel corso della

seduta del 2.3.1998. Perciò la nota tabella del 1999 non è vincolante né

opponibile in questa sede al Comune.

3.3

A fronte della spesa determinante totale di fr. 824’859.85 (art. 6 LCM)

esposta a consuntivo la quota imponibile del 45% corrisponde a fr. 371'186.95.

La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della

superficie dei fondi e suddividendo il perimetro in quattro zone a ciascuna

delle quali è stato applicato un coefficiente dipendente dalla possibilità di

accesso. Il fattore 1 (rosso) è così stato riconosciuto ai fondi che hanno un

accesso solamente da Via R__________, il fattore 0.7 (giallo) ai fondi che

hanno accesso anche da Via C__________ o da Via B__________, il fattore 0.2

(verde) ai fondi situati di fronte all’imbocco di Via R__________ per i quali

essa ha funzione di raccordo pedonale ed il fattore 0.1 (bianco) ai fondi

restanti.

Sebbene, come già rilevato, il prospetto debba essere vagliato con una certa

prudenza in ragione dell’autonomia di cui gode il Comune, il Tribunale non può

esimersi dall’annotare che il metodo di calcolo del contributo potrebbe

apparire opinabile, a maggior ragione se si considera che Via R__________ è

intesa a servire un intero quartiere. Infatti, riconducendosi ad un unico

elemento di ponderazione associato esclusivamente all’accessibilità dei fondi,

il calcolo si fonda su un criterio alquanto generico che nella sua applicazione

pratica comporta un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato da

elementi di ponderazione specifici che potrebbero concorrere a meglio

qualificare i fondi singolarmente (cfr. sui criteri di calcolo Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 305 ss).

Concretamente se la suddivisione tra i coefficienti 1 e 0.7 per i fondi su Via

R__________ è giustificata, viceversa il distacco tra i coefficienti 0.7 e 0.1 per

i fondi affacciati su Via C__________ non è condivisibile poiché è troppo

marcato ed andava sfumato progressivamente anche a seconda della distanza

dall’opera. Infatti, con particolare riferimento ai fondi situati nel settore a

sud di Via R__________, l’applicazione lineare del fattore 0.7 trascura che il

mapp. no. 3179, direttamente confinante con l’opera, ha tratto un beneficio

maggiore rispetto ai terreni più lontani (mapp. no. 3181, 3182 parz., 3184 e

3211). D’altra parte non vi è proporzione tra il coefficiente 0.7 applicato al

mapp. no. 3182 ed il coefficiente 0.1 applicato ai mapp. no. 3167 e 3158 sia

perché anche questi fondi sono costretti ad utilizzare Via R__________ a causa

della nuova segnaletica, sia perché, se fosse abolita, i fondi si troverebbero in

egual modo a riutilizzare Via C__________ nei due sensi.

Detto questo, il frazionamento del mapp.

no. 3182 e la conseguente applicazione di due coefficienti distinti va

salvaguardata nel principio poiché il vantaggio conseguito dalla parte

settentrionale (in rosso) è oggettivamente maggiore; su questo punto il

ricorso, che postula l’attribuzione di tutto il fondo ad un’unica zona

d’interessenza, non può dunque essere accolto. L’accessibilità diretta da e per

Via R__________ giustifica peraltro il fattore 1.

Di contro per la porzione servita da Via C__________ (in giallo) il fattore 0.7

appare eccessivo e va ridimensionato. In quest’ottica l’attribuzione sic et

sempliciter ad un’altra zona di interessenza è improponibile poiché

aggraverebbe la disparità di trattamento non solo tra i ricorrenti ma anche

rispetto agli altri contribuenti. In particolare il fattore 0.1 non reggerebbe

al confronto con il mapp. no. 3185, poiché quest’ultimo ha l’accesso principale

diretto da Via B__________ /Via O__________, né con il mapp. no. 3156 cui si

accede da Via del G__________. Dal canto suo il fattore 0.2 è legato alla

semplice accessibilità pedonale.

Di conseguenza l’unico metodo ragionevolmente ipotizzabile è di ricorrere ad una

riduzione ideale progressiva del coefficiente, non solo in ragione

dell’interesse bensì anche della distanza, seguendo la configurazione

particellare da nord verso sud a partire dal mapp. no. 3179 e, su tali basi, portare

il fattore a 0.5. Ne risulta il seguente contributo complessivo corretto:

area rossa con fattore 1 (contributo invariato) fr. 16'152.55

area gialla con fattore 0.5 (contributo corretto) fr. 18'748.50

totale fr. 34'901.05

4.

La tassa di giustizia e le spese

seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo per il mapp. no. 3182 è ridotto a fr. 34'901.05.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono per ¾ a carico del ricorrente e per ¼ del Comune con l’obbligo, per

quest’ultimo, di rifondere al ricorrente fr. 300.- per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente il

Segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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