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Decisione

30.2004.248

circolazione con impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"

10 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 13

agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il

veicolo __________impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo

"mani libere".

Fatti accertati il 19 aprile

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare che

al momento della presunta infrazione non poteva trovarsi nel luogo indicato

dagli agenti e che è dotata del dispositivo mani libere.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il conducente deve costantemente

padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di

prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua attenzione

alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono

la manovra sicura del veicolo.

Inoltre la sua attenzione non

deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del

suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

Preliminarmente si

osserva come nell'evenienza concreta è assodato il fatto che alla guida

dell'autovettura in questione all'ora indicata dagli agenti si trovasse la

signora RI 1, circostanza del resto incontestata e che trova conferma agli

atti (cfr. corrispondenza intercorsa con la polizia intercomunale di __________

e con la Sezione della circolazione).

4.

La ricorrente afferma di

aver effettivamente telefonato alla signora __________ da un piazzale di via ____________________

alle ore 16.12 del 19 aprile 2004, cosa che - per ammissione dell'insorgente

medesima - risulta dai tabulati della ditta __________ SA (cfr. lettera 27

aprile 2004 alla Polizia intercomunale di __________).

Se si considera che la

ricorrente da via __________ si è immessa su via __________ fino alla rotonda

di __________, nei cui pressi gli agenti hanno constatato l'infrazione che agli

atti risulta essere stata commessa alle ore 16.11 (cfr. rapporto di

contravvenzione del 7 giugno 2004), si rendono necessarie le osservazioni che

seguono.

4a. Circa l'orario della

telefonata si può dire che in pratica coincide con quello annotato dagli agenti

e rilevato al momento dell'infrazione; è chiaro che, per esperienza quotidiana,

ci sono sempre delle minime differenze tra ogni orologio in merito all'ora

indicata. In casu tale circostanza è però motivo per avvalorare ancora di più

la versione degli agenti di polizia, tanto più che la ricorrente è

effettivamente transitata sulla rotonda in questione subito dopo aver lasciato

via __________, che - per inciso - è distante qualche centinaio di metri

rispetto al luogo dell'infrazione.

4b. La ricorrente, nelle

osservazioni citate del 27 aprile, non ha escluso, ma ha ritenuto soltanto

inverosimile, che fosse al telefono come indicato dagli agenti di polizia;

tuttavia in un secondo tempo, e meglio mediante gli scritti successivi, ha

modificato la propria posizione arrivando a negare categoricamente l'infrazione

addebitatale per sostenere altri argomenti, dei quali si dirà in seguito.

4c. Si rileva inoltre come

l'insorgente nello scritto 7 luglio 2004 ha asserito tra l'altro che

"transita nella rotonda in questione in quell'orario unicamente per

fare inversione di marcia e ritornare in via __________ dov'è domiciliata";

tale affermazione, che oltretutto sembra significare che quel tratto di strada

viene percorso regolarmente per riaccompagnare i figli a casa, se inquadrata

nel resto dello scritto in questione, porta perlomeno a chiedersi quale sia

l'orario esatto cui faceva riferimento la ricorrente.

Indipendentemente da quanto

esposto sembra che l'affermazione menzionata sia piuttosto da intendersi nel

senso che grosso modo in quei minuti la ricorrente transita in loco per poter

riaccompagnare i figli al proprio domicilio.

4d. Come altri motivi che

escluderebbero l'infrazione la ricorrente menziona espressamente

l'impossibilità di effettuare all'interno della rotonda le dovute manovre con

un telefono in mano (cfr. scritto 10 maggio 2004); al riguardo si osserva,

sebbene sia tutto da dimostrare che a velocità limitata non sia possibile

effettuare una tale manovra, che la stessa cosa si potrebbe allora dire - visto

che implicherebbe anch'essa la guida con una mano sola - per le giustificazioni

addotte dalla ricorrente, secondo cui "probabilmente i vostri agenti

hanno male interpretato un gesto della signora RI 1 per sistemarsi i capelli o

ad un probabile prurito alla testa" (cfr. ibidem).

Abbondanzialmente si rileva come

queste ultime giustificazioni, definite dalla ricorrente medesima come

probabili, siano emerse solo in un secondo tempo e non nell'ambito della prima

lettera del 27 aprile 2004.

4e. Infine, ma non da ultimo,

non si può non sottolineare che l'infrazione in oggetto non é stata constatata

da un solo poliziotto, bensì personalmente da due agenti (cfr. rapporto di

contro osservazioni del 13 maggio 2004).

4f. Sulla scorta degli indizi

e per tutte le osservazioni espresse si giunge quindi alla conclusione che

l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale.

5.

Nulla muta ai fini della

commissione dell'infrazione in oggetto il fatto che la vettura della ricorrente

dopo la rotonda sia svoltata verso via __________ o sia ritornata verso __________,

cosa che l'insorgente non ha comunque sostanziato, ritenuto che il solo fatto

di essere ivi domiciliata non è sufficiente.

Parimenti ininfluente è il

fatto che la vettura dell'insorgente fosse dotata di dispositivo mani libere;

tale eventualità è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto non esclude a

priori che la conducente, mentre era alla guida, abbia telefonato tenendo il

cellulare in mano.

6.

L'affermazione per cui

"l'atteggiamento codardo dei vostri agenti che non hanno il coraggio di

sostenere un confronto con la diretta interessata e neanche di intervenire

immediatamente nel momento di un'eventuale infrazione " (cfr. scritto

10.

maggio) non merita particolare disamina, ritenuto che dal profilo giuridico

la polizia non é tenuta a fermare una vettura per notificare al conducente una

sanzione del codice stradale.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1

LCStr e 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 16 agosto 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza è

confermata la decisione n° 17927/204 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione

della circolazione, Camorino.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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