30.2004.248
circolazione con impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"
10 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2004.248
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione con impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2004.248/pg
17927/204
Bellinzona
10
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso
16 agosto 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 17927/204 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 24 agosto
2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 13
agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il
veicolo __________impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
"mani libere".
Fatti accertati il 19 aprile
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare che
al momento della presunta infrazione non poteva trovarsi nel luogo indicato
dagli agenti e che è dotata del dispositivo mani libere.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di
prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua attenzione
alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono
la manovra sicura del veicolo.
Inoltre la sua attenzione non
deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del
suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
Preliminarmente si
osserva come nell'evenienza concreta è assodato il fatto che alla guida
dell'autovettura in questione all'ora indicata dagli agenti si trovasse la
signora RI 1, circostanza del resto incontestata e che trova conferma agli
atti (cfr. corrispondenza intercorsa con la polizia intercomunale di __________
e con la Sezione della circolazione).
4.
La ricorrente afferma di
aver effettivamente telefonato alla signora __________ da un piazzale di via ____________________
alle ore 16.12 del 19 aprile 2004, cosa che - per ammissione dell'insorgente
medesima - risulta dai tabulati della ditta __________ SA (cfr. lettera 27
aprile 2004 alla Polizia intercomunale di __________).
Se si considera che la
ricorrente da via __________ si è immessa su via __________ fino alla rotonda
di __________, nei cui pressi gli agenti hanno constatato l'infrazione che agli
atti risulta essere stata commessa alle ore 16.11 (cfr. rapporto di
contravvenzione del 7 giugno 2004), si rendono necessarie le osservazioni che
seguono.
4a. Circa l'orario della
telefonata si può dire che in pratica coincide con quello annotato dagli agenti
e rilevato al momento dell'infrazione; è chiaro che, per esperienza quotidiana,
ci sono sempre delle minime differenze tra ogni orologio in merito all'ora
indicata. In casu tale circostanza è però motivo per avvalorare ancora di più
la versione degli agenti di polizia, tanto più che la ricorrente è
effettivamente transitata sulla rotonda in questione subito dopo aver lasciato
via __________, che - per inciso - è distante qualche centinaio di metri
rispetto al luogo dell'infrazione.
4b. La ricorrente, nelle
osservazioni citate del 27 aprile, non ha escluso, ma ha ritenuto soltanto
inverosimile, che fosse al telefono come indicato dagli agenti di polizia;
tuttavia in un secondo tempo, e meglio mediante gli scritti successivi, ha
modificato la propria posizione arrivando a negare categoricamente l'infrazione
addebitatale per sostenere altri argomenti, dei quali si dirà in seguito.
4c. Si rileva inoltre come
l'insorgente nello scritto 7 luglio 2004 ha asserito tra l'altro che
"transita nella rotonda in questione in quell'orario unicamente per
fare inversione di marcia e ritornare in via __________ dov'è domiciliata";
tale affermazione, che oltretutto sembra significare che quel tratto di strada
viene percorso regolarmente per riaccompagnare i figli a casa, se inquadrata
nel resto dello scritto in questione, porta perlomeno a chiedersi quale sia
l'orario esatto cui faceva riferimento la ricorrente.
Indipendentemente da quanto
esposto sembra che l'affermazione menzionata sia piuttosto da intendersi nel
senso che grosso modo in quei minuti la ricorrente transita in loco per poter
riaccompagnare i figli al proprio domicilio.
4d. Come altri motivi che
escluderebbero l'infrazione la ricorrente menziona espressamente
l'impossibilità di effettuare all'interno della rotonda le dovute manovre con
un telefono in mano (cfr. scritto 10 maggio 2004); al riguardo si osserva,
sebbene sia tutto da dimostrare che a velocità limitata non sia possibile
effettuare una tale manovra, che la stessa cosa si potrebbe allora dire - visto
che implicherebbe anch'essa la guida con una mano sola - per le giustificazioni
addotte dalla ricorrente, secondo cui "probabilmente i vostri agenti
hanno male interpretato un gesto della signora RI 1 per sistemarsi i capelli o
ad un probabile prurito alla testa" (cfr. ibidem).
Abbondanzialmente si rileva come
queste ultime giustificazioni, definite dalla ricorrente medesima come
probabili, siano emerse solo in un secondo tempo e non nell'ambito della prima
lettera del 27 aprile 2004.
4e. Infine, ma non da ultimo,
non si può non sottolineare che l'infrazione in oggetto non é stata constatata
da un solo poliziotto, bensì personalmente da due agenti (cfr. rapporto di
contro osservazioni del 13 maggio 2004).
4f. Sulla scorta degli indizi
e per tutte le osservazioni espresse si giunge quindi alla conclusione che
l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale.
5.
Nulla muta ai fini della
commissione dell'infrazione in oggetto il fatto che la vettura della ricorrente
dopo la rotonda sia svoltata verso via __________ o sia ritornata verso __________,
cosa che l'insorgente non ha comunque sostanziato, ritenuto che il solo fatto
di essere ivi domiciliata non è sufficiente.
Parimenti ininfluente è il
fatto che la vettura dell'insorgente fosse dotata di dispositivo mani libere;
tale eventualità è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto non esclude a
priori che la conducente, mentre era alla guida, abbia telefonato tenendo il
cellulare in mano.
6.
L'affermazione per cui
"l'atteggiamento codardo dei vostri agenti che non hanno il coraggio di
sostenere un confronto con la diretta interessata e neanche di intervenire
immediatamente nel momento di un'eventuale infrazione " (cfr. scritto
10.
maggio) non merita particolare disamina, ritenuto che dal profilo giuridico
la polizia non é tenuta a fermare una vettura per notificare al conducente una
sanzione del codice stradale.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1
LCStr e 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 16 agosto 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza è
confermata la decisione n° 17927/204 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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