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Decisione

30.2004.25

Imposizione di contributi di miglioria per la formazione di nuovi parcheggi pubblici

25 gennaio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la pedissequa domanda di annullamento,

rispettivamente di riduzione, del contributo.

Con risposta 18.8.2000 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.

All’udienza di conciliazione del 13.9.2001 le parti hanno confermato le

rispettive argomentazioni.

2.

Preliminarmente il Tribunale

prende atto che nelle more della procedura RI 1 è deceduto.

Il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile, ne

risponde cioè solo chi è iscritto come proprietario a RF al momento della

pubblicazione del prospetto (art. 5 LCM). Un’unica eccezione è data in caso di

decesso del contribuente poiché per legge gli eredi acquistano l’universalità

della successione dal momento della sua apertura e subentrano, quindi, anche

nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per

analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24 LPamm.).

Pertanto gli eredi __________ e __________ subentrano a RI 1 nel presente

procedimento.

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70).

3.2. I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare argomentando

che un posteggio pubblico persegue con ogni evidenza uno scopo di pubblica

utilità, che i posteggi di Via __________ completano la rete dei posteggi

pubblici del centro e che come tali sono quindi al servizio di tutta la

popolazione.

Posta in questi termini, ossia propugnando la tesi di un vantaggio collettivo,

la contestazione allude al fatto che il posteggio si configuri come opera di urbanizzazione

di base, e quindi tende sostanzialmente a rimettere in discussione la natura

dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il

Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul

prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e

la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva

del legislativo comunale. E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi

contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di

Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano

i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995

no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007

no. 29 c. 4.4.2).

Il precedente proprietario del mapp. no. 520 non ha impugnato la risoluzione

del Consiglio Comunale del 7.4.1997 sebbene fosse quella l’occasione per

contestare il principio del prelievo; di conseguenza, in questa sede, ogni

censura in merito è irrimediabilmente tardiva.

Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che il beneficio

tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui,

individuando il posteggio come opera di urbanizzazione generale, essa si assume

la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a carico dei privati è ridotta

al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).

3.3. Il posteggio in esame è precipuamente destinato al servizio del quartiere

con accesso da Via __________. Pertanto, sotto questo profilo, la situazione si

distingue dal caso citato dai ricorrenti e giudicato in passato da questo

Tribunale che riguardava un autosilo con finalità assai più ampie (pubbl. in RDAT

I-1987 [recte 1997 ndr.] no. 43). Tanto è vero che in concreto lo scopo

dichiarato dell’opera è appunto di ovviare alla mancanza piuttosto marcata di

posteggi nel quartiere conseguente ad una certa espansione edilizia ed alla

ristrutturazione di stabili esistenti. In effetti, oltre ad essere densamente

insediato, esso è anche sede di commerci e servizi autonomi cosicché la nuova

struttura pubblica assolve allo scopo indipendentemente dai posteggi presenti in

__________ che servono prevalentemente l’area del centro. Di riflesso si rivela

pagante per i fondi serviti – tra i quali si annovera anche il mapp. no. 520

situato a pochi passi – che possono usufruire di nuovi spazi di sosta, a

disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre

che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità

della zona.

Di conseguenza il posteggio dà luogo ad un vantaggio che è particolare poiché

si riflette su una cerchia ben determinata di abitanti che traggono un

beneficio specifico maggiore rispetto a quello della collettività. Esso è

inoltre di natura economica poiché l’esperienza insegna che per un fondo

edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un

parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante (TF

18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3).

Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 520 al contributo di miglioria è

dunque fondato.

4.

4.1. I ricorrenti sostengono che

il prelievo di contributi di miglioria non si giustifica, ed anzi dà luogo ad

un cumulo illegale di tasse poiché il posteggio è già finanziato mediante i contributi

sostitutivi e le tasse d’uso riscosse con il parchimetro.

4.2. Giusta l’art. 1 cpv. 2 LCM l’ente pubblico può prescindere dal prelievo di

contributi di miglioria, con il consenso del Consiglio di Stato, qualora il

finanziamento dell’opera fosse adeguatamente garantito da altri tributi.

Considerato che la LCM è una legge quadro, il legislatore ha così posto una

riserva a favore di quelle leggi speciali che disciplinano il prelievo di

contributi nell’ambito di uno specifico contesto. Più particolarmente sono

norme speciali quelle che prevedono l’imposizione di contributi di miglioria

per la costruzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (art.

96 ss LALIA), per le opere pubbliche eseguite da Consorzi (art. 5 Legge sui

consorzi) o per il raggruppamento dei terreni (art. 40 Legge sul raggruppamento

e la permuta dei terreni). Perciò quando una fattispecie rientra nel campo di

applicazione di una legge speciale la LCM non è applicabile (Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in

RDAT II-1993 p. 313).

Una tale riserva non può valere né per i contributi sostitutivi né per le tasse

d’uso.

4.3. I contributi sostitutivi sono percepiti, per definizione, in sostituzione

della prestazione reale e cioè quando i proprietari d’immobili non adempiono,

per contingenze, all’obbligo primario di dotare i loro stabili dei posteggi privati

necessari secondo le norme di PR. I contributi sostitutivi non danno diritto né

all’uso di posteggi pubblici né ad altre controprestazioni dell’ente pubblico. Essi

compensano il vantaggio che rappresenta per l’assoggettato la dispensa

dall’obbligo primario, vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi di

costruzione risparmiati da cui va però dedotta la diminuzione di valore risultante

dalla mancanza di posteggi sul sedime (TF 18.6.2007 N.2P.264/2008 in re

Comune di __________ c. 5.2.; RDAT II-1996 no. 22; Scolari,

Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

CFPG 2005, no. 150 ss).

I contributi di miglioria hanno invece finalità ben differenti essendo

percepiti quale contropartita ad una prestazione dell’ente pubblico e

proporzionalmente ad un vantaggio che supera il semplice risparmio dei costi di

costruzione di un posteggio privato. Pertanto i contributi di miglioria possono

essere prelevati indipendentemente ed in aggiunta ai contributi sostitutivi (TF

18.6.2007 N.2P.264/2008 in re Comune di __________ c. 5.2).

4.4. I parchimetri sono provvedimenti volti a regolamentare il traffico e ad

incoraggiare una certa rotazione tra gli utenti. Le tasse di stazionamento

prelevate mediante parchimetri sono cosiddette tasse di controllo che l’utente

paga a retribuzione dei costi di posa, sorveglianza e manutenzione del

parchimetro (DTF 112 Ia 39 c. 2b, c; Zbl 1988 p. 219). Esse si

differenziano dal contributo di miglioria nella misura in cui non compensano un

vantaggio particolare, sono riscosse solo in occasione dell’uso effettivo del

parcheggio e non soggiacciono al principio della copertura dei costi (Blumer,

op. cit., p. 14, 24; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 110 B IV e VI; DTF

100 Ia 131 c. 6c).

Ciò considerato la natura stessa dei contributi di miglioria e della tassa di

stazionamento fa si che questi tributi non si escludano a vicenda ma che

possano essere prelevati cumulativamente: il contributo per la costruzione del

posteggio mentre la tassa ripagherà i costi di posa e d’esercizio del

parchimetro. L’eccedenza che dovesse risultare dalla riscossione della tassa potrà

eventualmente coprire anche i costi di manutenzione del posteggio.

Ciò detto va comunque rilevato che la futura posa di un parchimetro era

circostanza nota perché esplicitamente menzionata nel preventivo di spesa

sottoposto al Consiglio Comunale (cfr. MM 3/97 cit.) la cui risoluzione, come

detto, non è stata impugnata.

5.

5.1. I ricorrenti contestano il

piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo; a loro avviso

dovrebbe essere ampliato alla zona commerciale di __________ e __________ come

pure ai fondi posti lungo il lato orientale di Via __________.

5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

Considerandi

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria.

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento

fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad

art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo

perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di

suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le

caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,

accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione

dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel

perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,

risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer,

op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton

Luzern, p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

5.3

Il posteggio di Via __________ ha una disponibilità di 29 posti auto di

cui 1 è riservato a persone portatrici di handicap mentre altri 2 dispongono di

un erogatore di elettricità gratuito per vetture elettriche. Il piano del

perimetro è delimitato ad est da Via __________ e si estende verso ovest includendo

i fondi ubicati ad una distanza (veicolare) massima di ml 170.

E’ risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua vicinanza

alla destinazione che l’utente intende raggiungere: più il posteggio è lontano

e meno sarà attrattivo. Ora, anche considerando che l’area centrale di __________

non è particolarmente vasta, Via __________ può apparire per certi versi decentrata

rispetto alla zona commerciale di __________ e __________ essendo ubicata già verso

l’uscita della città e disponendo di commerci e servizi autonomi. Il fatto di

porre gli assi stradali principali di Viale __________ e Via __________ quali

limiti del perimetro è quindi dettato dal buon senso ritenuto che il posteggio non

esercita di fatto un’attrattiva particolare se non per gli abitanti del

quartiere o gli utenti motorizzati che vi sono diretti e ne conoscono

l’esistenza. Le proprietà immobiliari che i ricorrenti vorrebbero incluse nel

perimetro (doc. C), specie quelle ubicate attorno a Viale __________ e ad est

di Via __________, sono già abbondantemente servite dai posteggi esistenti in __________,

Piazzetta __________, Via __________ e Via __________ come pure dai posteggi

annessi al cimitero ed al mercato coperto. Per questa categoria di utenti il

posteggio di Via __________ non rappresenta altro, semmai, che una soluzione di

ripiego cosicché il vantaggio non può essere definito specifico ma si confonde

piuttosto con quello collettivo.

Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio

della parità di trattamento.

6.

6.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

6.2

I ricorrenti contestano i criteri di ripartizione del contributo poiché

portano ad un risultato arbitrario.

6.3

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art.

8.

LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.

In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la

distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di

170.

ml.

Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il

numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le

norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti.

Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie

utile lorda effettiva (fattore “SUL esistente”).

E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari

hanno l’obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla destinazione

d’uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l’opera imposta è un posteggio

pubblico l’oggettiva necessità d’uso in funzione dell’edificio esistente

costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei singoli

vantaggi. In quest’ottica è imprescindibile considerare il numero di posteggi

privati esistenti (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________

c. 5.3).

Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati

necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati

del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché

è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione

del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la

regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1

let c LALPT) e nel Comune di __________ l’art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per

determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS 641

400.

6.4

Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la

superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa

l’indice di sfruttamento.

Ora, il fatto di prescindere dall’indice di sfruttamento potrebbe essere ipotizzabile

se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di utilizzazione

poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e risulterebbe) dalla

superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a zone diverse, tutti

i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo edilizio poiché in

questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza tra i fondi in

relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di essi. Tuttavia

tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.

Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un

Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare

l’autonomia (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.1),

in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere

considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di

zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N.

2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro

imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.

Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a

parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un

interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati

nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di

potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore

necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto

alla zona nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).

Simili

differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni

singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente

tratto dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è

impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente)

dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.

Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una

corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi

contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

7.

7.1

Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

7.2

In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente

al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre

l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del

contributo addebitato al mapp. no. 520 in ragione della disparità di

trattamento che ne deriva a danno dei ricorrenti.

Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano

pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato. Il

Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa

sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di

sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi

sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri

variabili.

Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al

Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio

grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché

proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi

fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –

perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il

prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.

Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato

nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

8.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.) con l’obbligo per il Comune di rifondere parzialmente le

ripetibili ai ricorrenti.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come

ai considerandi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune è tenuto a

rifondere ai ricorrenti fr. 750.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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