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Decisione

30.2004.251

mancata osservanza degli ordini di un agente di polizia, omissione di allacciarsi le cinture di sicurezza e rifiuto di esibire la licenza di condurre

6 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 13 agosto 2004 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 260.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"alla guida della

vettura TI __________ non osservava gli ordini di un agente di polizia

rifiutandosi pure di esibirgli la licenza di condurre. Ometteva pure di

allacciarsi la cintura di sicurezza"

Fatti accertati il 21 maggio

2004 in territorio di Locarno.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1,

99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr;

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare che

non é stato in grado di allacciare le cinture perché ha dovuto eseguire una

manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio e che non gli è stata

richiesta la licenza di condurre.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

In casi speciali la

polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare

limitare o deviare temporaneamente la circolazione (art. 3 cpv. 6 LCStr).

Per l'art. 10 cpv. 4 LCStr

il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi

di controllo che le richiedessero, mentre per l'art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e

nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la

corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 27

cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

In particolare, per il

comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le

istruzioni date dagli agenti di polizia (art. 67 cpv. 1a OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

Preliminarmente si

osserva come il ricorrente giustamente non contesta nel proprio gravame

l'infrazione relativa al mancato rispetto di un ordine dell'agente di polizia;

infatti dagli atti si desume chiaramente l'atteggiamento non conforme alle

norme della circolazione dell'insorgente, secondo il quale "visto il

comportamento poco esemplare del vostro agente che pretendeva una manovra

assurda e poco sensata, ho ritenuto che non sapesse fare correttamente il suo

lavoro. Mancandogli di rispetto nello stesso sistema che lui fece con noi mi

sono allontanato nella direzione di corsa" (cfr. lettera di RI 1 del 28

maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).

4.

Per quanto attiene

all'omissione di allacciare le cinture di sicurezza si rileva che l'insorgente,

seppur a conoscenza di questa infrazione dal momento che era menzionata

nell'intimazione di contravvenzione del 21 maggio 2004, in un primo tempo non

vi fa alcun riferimento e nemmeno la contesta (cfr. ibidem), mentre

successivamente nell'allegato ricorsuale si limita ad affermare che "per

quanto concerne le cinture posso solo dire di non essere stato in grado di

allacciarle per il fatto che ho dovuto fare una manovra di retromarcia per

uscire dal posteggio" (cfr. ricorso 25 agosto 2004).

Tuttavia dagli atti, per bocca

dell'insorgente medesimo, si evince che "alle 10.25 finito le

verifiche, uscito dal parcheggio, continuavo la mia marcia nella stessa

direzione da cui sono pervenuto. L'agente di polizia che suppongo il suo

compito, come menzionato nel rapporto di intimazione era quello di preposto al disciplinamento

del traffico, ci fermava senza forme di riconoscimento […]" (cfr. lettera

di RI 1 del 28 maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).

È quindi evidente che

il ricorrente al momento del fermo dell'agente non stava effettuando alcuna

manovra di retromarcia, poiché aveva già lasciato il parcheggio e si stava

dirigendo altrove; di conseguenza aveva l'obbligo di allacciarsi le cinture,

che, anche se fossero state regolarmente slacciate per poter effettuare la

manovra di retromarcia descritta, avrebbero dovuto essere riallacciate prima di

proseguire nella direzione di marcia.

Ciò posto il ricorrente ha

effettivamente commesso l'infrazione imputatagli.

5.

Per quanto riguarda la

licenza di condurre si rileva che l'agente di polizia nel suo rapporto si è

espresso in modo dettagliato e credibile, precisando che "giunto alla

mia altezza, vista la situazione [il ricorrente] è stato invitato a

ritornare da dove era venuto. Il denunciato in modo arrogante dichiarava

che non l'avrebbe fatto e che non riceveva ordini da un agente della polizia

comunale. Nuovamente invitato a retrocedere il conducente si rifiutava.

Invitato a presentare le licenze, il suindicato ha nuovamente rifiutato di

attenersi alle disposizioni di polizia attraversando la zona riservata

[…]" (cfr. rapporto informativo del 17 giugno 2004 della polizia di

Locarno).

Nel ricorso l'insorgente si

limita per contro a sostenere - in modo generico e senza addurre ulteriori

particolari - che non gli è stata richiesta la licenza.

Si deve quindi concludere che

la disobbedienza agli ordini della polizia si estende anche alla presentazione

della licenza di condurre.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

7.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv.

1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a

cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 19537 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della

circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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