30.2004.251
mancata osservanza degli ordini di un agente di polizia, omissione di allacciarsi le cinture di sicurezza e rifiuto di esibire la licenza di condurre
6 dicembre 2004Italiano7 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.251
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, PRPEN
Titolo:
mancata osservanza degli ordini di un agente di polizia, omissione di allacciarsi le cinture di sicurezza e rifiuto di esibire la licenza di condurre
CINTURA
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
ORDINE
art. 3 cpv. 6 LCSTR
art. 10 cpv. 4 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 67 cpv. 1 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2004.251/pg
19537/210
Bellinzona
6
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso
25 agosto 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
13 agosto 2004 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della Circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 13 agosto 2004 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 260.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"alla guida della
vettura TI __________ non osservava gli ordini di un agente di polizia
rifiutandosi pure di esibirgli la licenza di condurre. Ometteva pure di
allacciarsi la cintura di sicurezza"
Fatti accertati il 21 maggio
2004 in territorio di Locarno.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1,
99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr;
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare che
non é stato in grado di allacciare le cinture perché ha dovuto eseguire una
manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio e che non gli è stata
richiesta la licenza di condurre.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
In casi speciali la
polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare
limitare o deviare temporaneamente la circolazione (art. 3 cpv. 6 LCStr).
Per l'art. 10 cpv. 4 LCStr
il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi
di controllo che le richiedessero, mentre per l'art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e
nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la
corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 27
cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
In particolare, per il
comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le
istruzioni date dagli agenti di polizia (art. 67 cpv. 1a OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
Preliminarmente si
osserva come il ricorrente giustamente non contesta nel proprio gravame
l'infrazione relativa al mancato rispetto di un ordine dell'agente di polizia;
infatti dagli atti si desume chiaramente l'atteggiamento non conforme alle
norme della circolazione dell'insorgente, secondo il quale "visto il
comportamento poco esemplare del vostro agente che pretendeva una manovra
assurda e poco sensata, ho ritenuto che non sapesse fare correttamente il suo
lavoro. Mancandogli di rispetto nello stesso sistema che lui fece con noi mi
sono allontanato nella direzione di corsa" (cfr. lettera di RI 1 del 28
maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).
4.
Per quanto attiene
all'omissione di allacciare le cinture di sicurezza si rileva che l'insorgente,
seppur a conoscenza di questa infrazione dal momento che era menzionata
nell'intimazione di contravvenzione del 21 maggio 2004, in un primo tempo non
vi fa alcun riferimento e nemmeno la contesta (cfr. ibidem), mentre
successivamente nell'allegato ricorsuale si limita ad affermare che "per
quanto concerne le cinture posso solo dire di non essere stato in grado di
allacciarle per il fatto che ho dovuto fare una manovra di retromarcia per
uscire dal posteggio" (cfr. ricorso 25 agosto 2004).
Tuttavia dagli atti, per bocca
dell'insorgente medesimo, si evince che "alle 10.25 finito le
verifiche, uscito dal parcheggio, continuavo la mia marcia nella stessa
direzione da cui sono pervenuto. L'agente di polizia che suppongo il suo
compito, come menzionato nel rapporto di intimazione era quello di preposto al disciplinamento
del traffico, ci fermava senza forme di riconoscimento […]" (cfr. lettera
di RI 1 del 28 maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).
È quindi evidente che
il ricorrente al momento del fermo dell'agente non stava effettuando alcuna
manovra di retromarcia, poiché aveva già lasciato il parcheggio e si stava
dirigendo altrove; di conseguenza aveva l'obbligo di allacciarsi le cinture,
che, anche se fossero state regolarmente slacciate per poter effettuare la
manovra di retromarcia descritta, avrebbero dovuto essere riallacciate prima di
proseguire nella direzione di marcia.
Ciò posto il ricorrente ha
effettivamente commesso l'infrazione imputatagli.
5.
Per quanto riguarda la
licenza di condurre si rileva che l'agente di polizia nel suo rapporto si è
espresso in modo dettagliato e credibile, precisando che "giunto alla
mia altezza, vista la situazione [il ricorrente] è stato invitato a
ritornare da dove era venuto. Il denunciato in modo arrogante dichiarava
che non l'avrebbe fatto e che non riceveva ordini da un agente della polizia
comunale. Nuovamente invitato a retrocedere il conducente si rifiutava.
Invitato a presentare le licenze, il suindicato ha nuovamente rifiutato di
attenersi alle disposizioni di polizia attraversando la zona riservata
[…]" (cfr. rapporto informativo del 17 giugno 2004 della polizia di
Locarno).
Nel ricorso l'insorgente si
limita per contro a sostenere - in modo generico e senza addurre ulteriori
particolari - che non gli è stata richiesta la licenza.
Si deve quindi concludere che
la disobbedienza agli ordini della polizia si estende anche alla presentazione
della licenza di condurre.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
7.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv.
1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a
cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 19537 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della
circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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