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Decisione

30.2004.259

messa in circolazione di veicolo con due copertoni lisci

27 dicembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.259

Data decisione, Autorità:

27.12.2004, PRPEN

Titolo:

messa in circolazione di veicolo con due copertoni lisci

COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

art. 29 LCSTR

art. 93 cf. 2 LCSTR

art. 58 cpv. 4 OETV

art. 219 OETV

Incarto

n.

30.2004.259/AMM

20221/208

Bellinzona

27

dicembre 2004

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Paola

Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 agosto

2004 presentato da

RI 1

(rappresentato

da RA 1 )

contro

la decisione n.

20221/208 del 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

viste le osservazioni del 14 settembre

2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della

circolazione, con decisione del

20 agosto 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.–, addebitandogli

inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per avere

messo in circolazione, il 17 luglio 2004 in territorio di Locarno, “il

veicolo __________con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 29 agosto 2004, nel quale postula in sostanza

l'annullamento della multa;

Considerandi

che nelle osservazioni del 14

settembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 29 cpv. 1 prima

frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza

e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la

larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58

cpv. 4 seconda frase OETV);

che chiunque conduce un

veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta

dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto

o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); la stessa pena è comminata al

detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di

sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un

veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);

che per la messa in

circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso,

l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)

commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere "messo in

circolazione il veicolo __________con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti" (decisione impugnata; cfr. anche il rapporto di

contravvenzione del 18 luglio 2004);

che l’insorgente non nega di

essere detentore dell’automobile in rassegna, né contesta lo stato difettoso

degli pneumatici;

che a suo avviso, non si può

tuttavia “parlare di intenzionalità tanto meno di negligenza” (ricorso,

punto 4), giacché il veicolo “era parcheggiato da diverse settimane in via __________

a Locarno” (punto 1) ed egli “si trovava in stato di arresto presso le

pretoriali di Bellinzona e quindi impossibilitato a cambiare i copertoni del

proprio veicolo” (punto 2);

che l'accertamento del reato

con il veicolo “parcheggiato da diverse settimane” e in assenza dell’interessato,

contrariamente al suo parere, non consente in concreto di sovvertire la

decisione impugnata: non è dato infatti di vedere come l'automobile sia potuta

giungere in loco senza aver circolato nel suo stato difettoso, né l'interessato

pretende – per avventura – che essa vi sia stata condotta altrimenti;

che la possibile regolarizzazione

successiva del veicolo (ricorso, punto 2 seconda frase) non basta altresì – con

ogni evidenza – a esimere l'insorgente dalla pena, e ciò a prescindere dal

fatto ch'egli avesse "sempre mantenuto in buono stato la sua

autovettura” (ricorso, loc. cit.);

che la multa inflitta, per

finire, è proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso, sprovvisto di

buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e

spese;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58

cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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