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Decisione

30.2004.26

Imposizione di contributi di miglioria per la formazione di nuovi parcheggi pubblici

25 gennaio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995

no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007

no. 29 c. 4.4.2).

Come già rilevato il principio del prelievo di contributi di miglioria è stato

avallato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 7.4.1997 e di conseguenza,

in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva.

Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che in passato

esistevano solo 7 posteggi e che per il resto l’area oggi occupata dal

posteggio era costituita da semplice superficie prativa (cfr. verbale del

13.9.2001). L’opera va dunque ben al di là di un semplice intervento di

ripristino.

2.3. Il posteggio in esame è precipuamente destinato al servizio del quartiere

con accesso da Via __________. Tanto è vero che lo scopo dichiarato dell’opera

è appunto di ovviare alla mancanza piuttosto marcata di posteggi nel quartiere

conseguente ad una certa espansione edilizia ed alla ristrutturazione di

stabili esistenti. In effetti, oltre ad essere densamente insediato, esso è

anche sede di commerci e servizi autonomi cosicché la nuova struttura pubblica

assolve allo scopo indipendentemente dai posteggi esistenti nel centro o in

altre zone che servono prevalentemente altri comprensori. Di riflesso si rivela

pagante per i fondi serviti – tra i quali si annovera anche il mapp. no. 694

situato a pochi passi – che possono usufruire di nuovi spazi di sosta, a

disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre

che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità

della zona. Per quanto riguarda in particolare la proprietà del ricorrente mal

si comprende come il nuovo posteggio possa aver indotto restrizioni di ordine

edilizio specie l’impossibilità (lamentata) di costruire direttamente a

confine. Infatti la costruzione a confine di un’area pubblica è un’ipotesi

comunque esclusa indipendentemente dalla realizzazione del nuovo posteggio

(cfr. art. 31 NAPR).

Tutto ciò considerato il posteggio dà luogo ad un vantaggio che è particolare

poiché si riflette su una cerchia ben determinata di abitanti che traggono un

beneficio specifico maggiore rispetto a quello della collettività. Esso è

inoltre di natura economica poiché l’esperienza insegna che per un fondo

edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un

parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante (TF

18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3).

Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 694 al contributo di miglioria è

dunque fondato.

3.

3.1. Il ricorrente sostiene che il

posteggio è già finanziato mediante contributi sostitutivi.

3.2. Giusta l’art. 1 cpv. 2 LCM l’ente pubblico può prescindere dal prelievo di

contributi di miglioria, con il consenso del Consiglio di Stato, qualora il

finanziamento dell’opera fosse adeguatamente garantito da altri tributi.

Considerato che la LCM è una legge quadro, il legislatore ha così posto una

riserva a favore di quelle leggi speciali che disciplinano il prelievo di

contributi nell’ambito di uno specifico contesto. Più particolarmente sono

norme speciali quelle che prevedono l’imposizione di contributi di miglioria

per la costruzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (art.

96 ss LALIA), per le opere pubbliche eseguite da Consorzi (art. 5 Legge sui

consorzi) o per il raggruppamento dei terreni (art. 40 Legge sul raggruppamento

e la permuta dei terreni). Perciò quando una fattispecie rientra nel campo di

applicazione di una legge speciale la LCM non è applicabile (Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in

RDAT II-1993 p. 313).

Una tale riserva non può valere per i contributi sostitutivi.

3.3. I contributi sostitutivi sono percepiti, per definizione, in sostituzione

della prestazione reale e cioè quando i proprietari d’immobili non adempiono,

per contingenze, all’obbligo primario di dotare i loro stabili dei posteggi

privati necessari secondo le norme di PR. I contributi sostitutivi non danno

diritto né all’uso di posteggi pubblici né ad altre controprestazioni dell’ente

pubblico. Essi compensano il vantaggio che rappresenta per l’assoggettato la

dispensa dall’obbligo primario, vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi

di costruzione risparmiati da cui va però dedotta la diminuzione di valore

risultante dalla mancanza di posteggi sul sedime (TF 18.6.2007 N.2P.264/2008

in re Comune di __________ c. 5.2; RDAT II-1996 no. 22; Scolari,

Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

CFPG 2005, no. 150 ss).

I contributi di miglioria hanno invece finalità ben differenti essendo

percepiti quale contropartita ad una prestazione dell’ente pubblico e

proporzionalmente ad un vantaggio che supera il semplice risparmio dei

costruzione di un posteggio privato. Pertanto i contributi di miglioria possono

essere prelevati indipendentemente ed in aggiunta ai contributi sostitutivi (TF

18.6.2007 N.2P.264/2008 in re Comune di __________ c. 5.2).

4.

4.1. Il ricorrente contesta il

piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo; a suo avviso

dovrebbe includere le proprietà con contenuti commerciali site in Via __________

e Via __________.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria.

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque

ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità

d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla

destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.

95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3. Il posteggio di Via __________ ha una disponibilità di 29 posti auto di

cui 1 è riservato a persone portatrici di handicap mentre altri 2 dispongono di

un erogatore di elettricità gratuito per vetture elettriche. Il piano del perimetro

è delimitato ad est da Via __________ e si estende verso ovest includendo i

fondi ubicati ad una distanza (veicolare) massima di ml 170.

E’ risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua

vicinanza alla destinazione che l’utente intende raggiungere: più il posteggio

è lontano e meno sarà attrattivo. Anche considerando che l’area centrale di __________

non è particolarmente vasta, Via __________ appare per certi versi decentrata

rispetto alla zona commerciale di __________ e __________ essendo ubicata già verso

l’uscita della città e disponendo di commerci e servizi autonomi. Il fatto di

porre gli assi stradali principali di Viale __________ e Via __________ quali

limiti del perimetro è quindi dettato dal buon senso ritenuto che il posteggio

non esercita di fatto un’attrattiva particolare se non per gli abitanti del

quartiere o gli utenti motorizzati che vi sono diretti e ne conoscono

l’esistenza. Le proprietà immobiliari che il ricorrente vorrebbe incluse nel

perimetro sono già abbondantemente servite dai posteggi esistenti in __________,

Piazzetta __________, Via __________ e Via __________. Per questa categoria di

utenti il posteggio di Via __________ non rappresenta altro, semmai, che una

soluzione di ripiego cosicché il vantaggio non può essere definito specifico ma

si confonde piuttosto con quello collettivo.

Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio

della parità di trattamento.

5.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

Considerandi

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

Il ricorrente contesta, anzitutto, la spesa determinante sostenendo che

devono essere dedotti i costi di smantellamento e di rifacimento dei 7 posteggi

preesistenti.

A prescindere dall’irricevibilità della censura siccome rivolta al piano di

finanziamento (cfr. consid. 2.2 e rinvii), va rilevato che la spesa presa in

considerazione riguarda la costruzione a nuovo di 22 posteggi, mentre i costi

riferibili ai 7 posteggi preesistenti non sono stati computati.

5.3

Il ricorrente contesta inoltre i criteri di ripartizione del contributo

poiché portano ad un risultato arbitrario.

5.3.1

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.

In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la

distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di

170.

ml.

Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il

numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le

norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti.

Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie

utile lorda effettiva (fattore “SUL esistente”).

E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari

hanno l’obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla

destinazione d’uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l’opera imposta è

un posteggio pubblico l’oggettiva necessità d’uso in funzione dell’edificio

esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei

singoli vantaggi. In quest’ottica è imprescindibile considerare il numero di

posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________

c. 5.3).

Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati

necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati

del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché

è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione

del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la

regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1

let c LALPT) e nel Comune di __________ l’art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per

determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS

641.

400.

5.3.2

Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la

superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa

l’indice di sfruttamento.

Ora, il fatto di prescindere dall’indice di sfruttamento potrebbe essere

ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di

utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e

risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a

zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo

edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza

tra i fondi in relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno

di essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.

Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un

Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare

l’autonomia (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________ c.

5.

), in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere

considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di

zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N.

2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro

imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.

Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a

parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un

interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati

nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di

potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore necessità

di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto alla zona

nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).

Simili

differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni

singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente

tratto dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è

impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente)

dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.

Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una

corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi

contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

6.

6.1

Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

6.2

In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente

al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre

l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del

contributo addebitato al mapp. no. 694 in ragione della disparità di

trattamento che ne deriva a danno del ricorrente.

Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano

pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato.

Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa

sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di

sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi sono

inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri

variabili.

Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al

Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio

grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché

proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi

fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –

perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il

prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.

Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato

nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

7.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale

e pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come

ai considerandi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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