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Decisione

30.2004.260

effettuazione di una manovra di inversione di marcia transitando su una superficie vietata

6 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 13

agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver effettuato, alla guida

della vettura __________, una manovra d'inversione di marcia transitando su una

superficie vietata.

Fatti accertati l'8 giugno

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 78 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme

generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme

generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Ai sensi dell'art. 78 OSStr le

superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate o bordate) servono alla

guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione e pertanto non devono

essere percorse dai veicoli.

3.

Il ricorrente nel

proprio gravame non contesta l'infrazione imputatagli, ma si limita a

giustificare il suo agire; tuttavia le motivazioni addotte, del resto molto

scarne, non sono tali da annullare la decisione emessa dalla Sezione della

circolazione.

Si osserva infine che la

contravvenzione è stata intimata verbalmente dagli agenti, i quali hanno pure

provveduto a fornire un'esauriente spiegazione in lingua tedesca; la

circostanza - peraltro senza riscontro agli atti - asserita dall'insorgente

secondo cui è stato fermato da un operaio del cantiere nulla muta alla

fattispecie in esame.

4.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa

e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr e 78 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 17 agosto 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 18525/202 del 13 agosto 2004 emessa

dalla Sezione della circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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