30.2004.266
eccesso di velocità all'interno di un abitato
21 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2004.266
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, PRPEN
Titolo:
eccesso di velocità all'interno di un abitato
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 5 ONCS
art. 50 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2004.266/pg
20899/202
Bellinzona
21
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 5
settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 20899/202 del 27 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 27
agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________ ha circolato nell’abitato di __________ alla velocità
superante i 60 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 82 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 77 km/h.”
Fatti accertati il 22 giugno
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 5
ONC e 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non aver commesso
l’infrazione all’interno della località di __________.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia.
Se dei
segnali indicano altre velocità massime esse sono applicabili al posto delle
limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5 prima frase ONC).
Ai sensi dell’art. 50 cpv. 4
prima frase OSStr i segnali “inizio della località sulle strade principali” o
“inizio della località sulle strade secondarie” sono collocati dove inizia la
zona con abitazioni sparse.
3.
Preliminarmente si rileva
come la ricorrente nel proprio gravame non contesta il fatto di aver
circolato alla velocità indicata che supera, già dedotta la tolleranza, di 17
km/h il limite massimo di 60 km/h vigente nel tratto di strada in questione.
4.
L’infrazione di cui sopra
si é verificata all’interno della località di __________; infatti dalla
documentazione agli atti si evince chiaramente che il cartello che segnala l’inizio
della località é posto prima della diramazione stradale imboccata dalla
ricorrente e che conduce, attraverso una zona in cui si trovano parecchie
edificazioni, al quartiere di __________ (cfr. documentazione fotografica
allegata al rapporto di controsservazioni della Polizia di Lugano del 4
dicembre 2004).
Una conferma in tal senso giunge
dal fatto che nella direzione di marcia inversa, all’altezza del __________, un
analogo cartello indica l’inizio della località di __________ (cfr. ibidem).
Mal si comprenderebbe la circostanza
per la quale in senso ascendente la strada sia considerata all’interno della
località, mentre in senso discendente no, tanto più che se così fosse il
cartello indicante l’inizio della località a monte avrebbe potuto essere
posizionato dopo la diramazione citata.
Di conseguenza, per le
motivazioni addotte, l’infrazione addebitata alla ricorrente é stata commessa all’interno
della località di __________.
5.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Nulla muta al riguardo
il fatto che l’insorgente abbia nel frattempo già provveduto al pagamento.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2,3 e 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 5 ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 settembre 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 20899/202 del 27 agosto 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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