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Decisione

30.2004.266

eccesso di velocità all'interno di un abitato

21 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 27

agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura __________ ha circolato nell’abitato di __________ alla velocità

superante i 60 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 82 km/h.

Velocità punibile dedotta

la tolleranza: 77 km/h.”

Fatti accertati il 22 giugno

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 5

ONC e 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non aver commesso

l’infrazione all’interno della località di __________.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia.

Se dei

segnali indicano altre velocità massime esse sono applicabili al posto delle

limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5 prima frase ONC).

Ai sensi dell’art. 50 cpv. 4

prima frase OSStr i segnali “inizio della località sulle strade principali” o

“inizio della località sulle strade secondarie” sono collocati dove inizia la

zona con abitazioni sparse.

3.

Preliminarmente si rileva

come la ricorrente nel proprio gravame non contesta il fatto di aver

circolato alla velocità indicata che supera, già dedotta la tolleranza, di 17

km/h il limite massimo di 60 km/h vigente nel tratto di strada in questione.

4.

L’infrazione di cui sopra

si é verificata all’interno della località di __________; infatti dalla

documentazione agli atti si evince chiaramente che il cartello che segnala l’inizio

della località é posto prima della diramazione stradale imboccata dalla

ricorrente e che conduce, attraverso una zona in cui si trovano parecchie

edificazioni, al quartiere di __________ (cfr. documentazione fotografica

allegata al rapporto di controsservazioni della Polizia di Lugano del 4

dicembre 2004).

Una conferma in tal senso giunge

dal fatto che nella direzione di marcia inversa, all’altezza del __________, un

analogo cartello indica l’inizio della località di __________ (cfr. ibidem).

Mal si comprenderebbe la circostanza

per la quale in senso ascendente la strada sia considerata all’interno della

località, mentre in senso discendente no, tanto più che se così fosse il

cartello indicante l’inizio della località a monte avrebbe potuto essere

posizionato dopo la diramazione citata.

Di conseguenza, per le

motivazioni addotte, l’infrazione addebitata alla ricorrente é stata commessa all’interno

della località di __________.

5.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Nulla muta al riguardo

il fatto che l’insorgente abbia nel frattempo già provveduto al pagamento.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2,3 e 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 5 ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 5 settembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 20899/202 del 27 agosto 2004 emessa dalla Sezione

della circolazione, Camorino.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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