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Decisione

30.2004.268

mancata osservanza delle segnalazioni di un agente di polizia

6 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 3

settembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per aver guidato il veicolo __________senza

osservare le segnalazioni di un agente di polizia.

Fatti accertati il 30 giugno

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 66 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali;

le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e

le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Per l'art. 66 cpv. 1 prima

frase OSStr se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada

devono attendere che l'agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano

in una colonna in movimento che l'agente non ferma.

In particolare un braccio alzato

verticalmente significa fermata prima dell'intersezione per i conducenti

provenienti da tutte le direzioni (art. 66 cpv. 1a OSStr).

Ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con

l'arresto o con la multa.

3.

La ricorrente nel

proprio gravame non contesta in modo esplicito l'infrazione addebitatale, ma si

limita a considerazioni generiche nel tentativo di giustificare il proprio

agire.

Tuttavia dal dettagliato

rapporto di controsservazioni della Polizia di __________ si evince chiaramente

che l'insorgente non si è fermata all'intimazione di alt da parte dell'agente,

tanto è vero che successivamente ha commesso la medesima infrazione nei

confronti di un altro poliziotto in sella ad una motocicletta che l'aveva

intercettata, prima di essere fermata definitivamente in via __________ grazie

ad un posto di blocco.

4.

Il fatto che la

ricorrente ha omesso di fermarsi all'indicazione di alt da parte del cpl __________trova

conferma nella lettera di osservazioni del 21 luglio 2004 all'indirizzo della

polizia di __________ redatta dall'insorgente medesima, la quale ha affermato

di non essersi accorta - nonostante avesse notato l'agente - che quest'ultimo

le aveva indicato di arrestarsi.

5.

Ciò posto le

considerazioni addotte dall'insorgente nell'allegato ricorsuale, peraltro molto

scarne, non possono giustificare in alcun modo l'annullamento della decisione

emessa nei suoi confronti.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito di tassa di giustizia e spese ridotte, in considerazione

della situazione in cui versa la ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr e 66 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 21913/206 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione

della circolazione, camorino.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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