30.2004.268
mancata osservanza delle segnalazioni di un agente di polizia
6 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.268
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, PRPEN
Titolo:
mancata osservanza delle segnalazioni di un agente di polizia
SEGNALAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 66 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2004.268/pg
21913/206
Bellinzona
6
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 6
settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 21913/206 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 3
settembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per aver guidato il veicolo __________senza
osservare le segnalazioni di un agente di polizia.
Fatti accertati il 30 giugno
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 66 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali;
le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e
le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Per l'art. 66 cpv. 1 prima
frase OSStr se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada
devono attendere che l'agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano
in una colonna in movimento che l'agente non ferma.
In particolare un braccio alzato
verticalmente significa fermata prima dell'intersezione per i conducenti
provenienti da tutte le direzioni (art. 66 cpv. 1a OSStr).
Ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con
l'arresto o con la multa.
3.
La ricorrente nel
proprio gravame non contesta in modo esplicito l'infrazione addebitatale, ma si
limita a considerazioni generiche nel tentativo di giustificare il proprio
agire.
Tuttavia dal dettagliato
rapporto di controsservazioni della Polizia di __________ si evince chiaramente
che l'insorgente non si è fermata all'intimazione di alt da parte dell'agente,
tanto è vero che successivamente ha commesso la medesima infrazione nei
confronti di un altro poliziotto in sella ad una motocicletta che l'aveva
intercettata, prima di essere fermata definitivamente in via __________ grazie
ad un posto di blocco.
4.
Il fatto che la
ricorrente ha omesso di fermarsi all'indicazione di alt da parte del cpl __________trova
conferma nella lettera di osservazioni del 21 luglio 2004 all'indirizzo della
polizia di __________ redatta dall'insorgente medesima, la quale ha affermato
di non essersi accorta - nonostante avesse notato l'agente - che quest'ultimo
le aveva indicato di arrestarsi.
5.
Ciò posto le
considerazioni addotte dall'insorgente nell'allegato ricorsuale, peraltro molto
scarne, non possono giustificare in alcun modo l'annullamento della decisione
emessa nei suoi confronti.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese ridotte, in considerazione
della situazione in cui versa la ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr e 66 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 21913/206 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione, camorino.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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