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Decisione

30.2004.27

Imposizione di contributi di miglioria per la formazione di nuovi parcheggi pubblici

25 gennaio 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Il ricorrente contesta i criteri di ripartizione del contributo poiché

portano ad un risultato arbitrario.

4.3. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.

In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la

distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di

170 ml. E’ questo un fattore oggettivo e facilmente verificabile che ben si

presta a differenziare singolarmente l’entità del vantaggio ritenuto che più il

tragitto tra il posteggio e la proprietà privata è lungo più il vantaggio si

affievolisce.

Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il

numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le

norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti.

Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie

utile lorda effettiva (fattore “SUL esistente”).

E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari

hanno l’obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla

destinazione d’uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l’opera imposta è

un posteggio pubblico l’oggettiva necessità d’uso in funzione dell’edificio

esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei

singoli vantaggi. In quest’ottica è imprescindibile considerare il numero di

posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________

c. 5.3).

Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati

necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati

del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché

è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del

prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la

regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1

let c LALPT) e nel Comune __________ l’art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per

determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS

641 400.

4.4. Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la

superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa

l’indice di sfruttamento.

Ora, il fatto di prescindere dall’indice di sfruttamento potrebbe essere

ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di

utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e

risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a

zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo

edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza

tra i fondi in relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di

essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.

Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un

Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare

l’autonomia (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________ c.

5.1), in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere

considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di

zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N.

Considerandi

2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro

imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.

Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a

parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un

interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati

nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di

potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore

necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto

alla zona nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).

Simili

differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni singolo

fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto

dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è

impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente)

dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.

Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una

corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi

contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

5.

5.1

Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

5.2

In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente

al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre

l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del

contributo addebitato al mapp. no. 2480 in ragione della disparità di

trattamento che ne deriva a danno del ricorrente.

Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano

pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato.

Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa

sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di

sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi

sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri

variabili.

Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al

Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio

grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché

proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi

fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –

perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il

prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.

Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato

nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

6.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale

e pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come

ai considerandi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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