30.2004.271
uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
6 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.271
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, PRPEN
Titolo:
uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2004.271/pg
18105/203
Bellinzona
6
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere __________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 2
settembre 2004 presentato da
RI1
contro
la decisione
n° 18105/203 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 13
agosto 2004 ha inflitto a RI1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ____________________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace.
Fatti accertati il 20 giugno
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
Eccepisce che il rapporto di
denuncia non gli è stato regolarmente recapitato.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'avente diritto che
intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al
giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il giudice se sono resi
verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,
autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di
utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina
ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).
Ai sensi dell'art. 375 ter
cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al
divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento di polizia
(ora Dipartimento delle Istituzioni).
Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC
in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo
rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del
fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore
all'autorità designata.
3.
Il ricorrente nel
proprio gravame non contesta l'infrazione, ma si limita a sostenere, senza
tuttavia fornire ulteriori precisazioni, che il rapporto di denuncia non gli è
stato regolarmente recapitato.
Se tale argomentazione è da
intendersi per il fatto che egli è domiciliato al numero civico __________ di
via ____________________ a Lugano e non al __________, come erroneamente
riportato sul rapporto di contravvenzione e sulla decisione della Sezione della
circolazione, si osserva come questo fatto è irrilevante in quanto il
ricorrente ha ricevuto entrambi gli invii menzionati: infatti gli è stato
recapitato sia il rapporto di denuncia, tanto è vero che ha presentato
tempestivamente le proprie osservazioni, sia la decisione della Sezione della
circolazione, seppur per posta B non avendola ritirata per tempo nel termine di
giacenza della raccomandata.
A riprova di quest'ultima
considerazione il funzionario dell'ufficio postale, nel rispedire al mittente
l'invio raccomandato, ha apposto il timbro "non ritirato".
Indipendentemente da quanto
sopra il ricorrente in entrambe le circostanze ha potuto esprimersi in merito
all'infrazione contestatagli senza il benché minimo aggravio della sua
posizione.
4.
Di conseguenza la
motivazione addotta dall'insorgente, peraltro molto scarna e ai limiti della
temerarietà, non può giustificare in alcun modo l'annullamento della decisione
emessa nei suoi confronti.
5.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa
e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 2 settembre 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n°18105/203 del 13 agosto 2004 emessa dalla
Sezione della circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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