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Decisione

30.2004.271

uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

6 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 13

agosto 2004 ha inflitto a RI1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ____________________, di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

giudice di pace.

Fatti accertati il 20 giugno

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

Eccepisce che il rapporto di

denuncia non gli è stato regolarmente recapitato.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'avente diritto che

intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al

giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).

Il giudice se sono resi

verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,

autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di

utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina

ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).

Ai sensi dell'art. 375 ter

cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al

divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento di polizia

(ora Dipartimento delle Istituzioni).

Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC

in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo

rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del

fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore

all'autorità designata.

3.

Il ricorrente nel

proprio gravame non contesta l'infrazione, ma si limita a sostenere, senza

tuttavia fornire ulteriori precisazioni, che il rapporto di denuncia non gli è

stato regolarmente recapitato.

Se tale argomentazione è da

intendersi per il fatto che egli è domiciliato al numero civico __________ di

via ____________________ a Lugano e non al __________, come erroneamente

riportato sul rapporto di contravvenzione e sulla decisione della Sezione della

circolazione, si osserva come questo fatto è irrilevante in quanto il

ricorrente ha ricevuto entrambi gli invii menzionati: infatti gli è stato

recapitato sia il rapporto di denuncia, tanto è vero che ha presentato

tempestivamente le proprie osservazioni, sia la decisione della Sezione della

circolazione, seppur per posta B non avendola ritirata per tempo nel termine di

giacenza della raccomandata.

A riprova di quest'ultima

considerazione il funzionario dell'ufficio postale, nel rispedire al mittente

l'invio raccomandato, ha apposto il timbro "non ritirato".

Indipendentemente da quanto

sopra il ricorrente in entrambe le circostanze ha potuto esprimersi in merito

all'infrazione contestatagli senza il benché minimo aggravio della sua

posizione.

4.

Di conseguenza la

motivazione addotta dall'insorgente, peraltro molto scarna e ai limiti della

temerarietà, non può giustificare in alcun modo l'annullamento della decisione

emessa nei suoi confronti.

5.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa

e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC,

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 2 settembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n°18105/203 del 13 agosto 2004 emessa dalla

Sezione della circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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