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Decisione

30.2004.276

inosservanza di un segnale luminoso (luce rossa) e scontro; versioni discordanti

7 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.276

Data decisione, Autorità:

07.02.2005, PRPEN

Titolo:

inosservanza di un segnale luminoso (luce rossa) e scontro; versioni discordanti

INCROCIO E SORPASSO

LUCE

SEGNALE O DEMARCAZIONE

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 36 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 14 cpv. 1 ONCS

art. 68 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

30.2004.276/AMM

21408/210

Bellinzona

7

febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2004

presentato da

RI 1

(difeso

dall’avv. dott. DI 1)

contro

la decisione n.

21408/210 del 27 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

viste le osservazioni del 15 settembre

2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della

circolazione, con decisione del 27

agosto 2004, ha ritenuto RI 1 colpevole di inosservanza di un segnale luminoso

con successiva collisione, il 2 giugno 2004 in via San Gottardo a Massagno,

e gli ha inflitto una multa di fr. 500.– oltre a una tassa di giustizia di fr.

100.– e alle spese di fr. 80.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso dell’8 settembre 2004, nel quale postula l'annullamento

Considerandi

della multa;

che nelle osservazioni del 15

settembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che sulle prove offerte, la

documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è

il caso di disporre altri complementi istruttori, il ricorso dovendo essere

accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che giusta l'art. 36 cpv. 2

LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra

(prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno

la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato

qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza

frase);

che per quanto concerne i

segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase

OSS), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase);

che chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve

ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette

disposizioni – di non essersi fermato con la propria vettura davanti a un

semaforo rosso, inoltrandosi di conseguenza in un’intersezione e collidendo con

un veicolo proveniente da destra;

che l'insorgente nega dal

canto suo ogni responsabilità nell’accaduto, adducendo – in estrema sintesi –

di essersi inoltrato nell'intersezione con il semaforo verde (ricorso, in

particolare punti 1 e 4, con rinvio alle risultanze del rapporto di polizia e

alla testimonianza scritta della passeggera del multato);

che la versione del ricorrente

e della sua passeggera contrastano invero con le dichiarazioni rese dall'altro

protagonista dell'incidente, secondo cui il semaforo era verde per il proprio

veicolo (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia, pag. 1 in

basso);

che nulla agli atti consente

tuttavia di ritenere più credibile quest’ultima versione, la quale – come

sottolinea a ragione il ricorrente – non trova conferma neppure nell’unica

testimonianza raccolta dalla polizia, secondo cui “udivo un botto e per

reazione guardavo il semaforo riguardante il mio passaggio che indicava

verde” (allegato 3 al rapporto di polizia, pag. 1 verso il basso);

che ciò posto, questo giudice

non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia

inosservanza delle norme evocate nella decisione impugnata, persistendo un ragionevole

dubbio che l'interessato si sia inoltrato nell’intersezione con il semaforo

verde;

che dato quanto precede,

s'impone in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata

e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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