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Decisione

30.2004.277

ricorso irricevibile poiché tardivo

28 settembre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

9 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato uno scritto contro la decisione 20 agosto

2004 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre la tassa

di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.-.

B. In

data 16 settembre 2004 la scrivente autorità ha invitato RI

1 a voler comunicare se lo scritto in questione era da considerarsi un ricorso

contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e, in caso

affermativo, a voler produrre la procura a favore di RI 1, con la quale lo

autorizzava a farsi rappresentare nella vertenza.

C. Con

lettera 21 settembre 2004 la ricorrente, per il tramite del suo

rappresentante, informava la Pretura penale che intendeva fare ricorso contro

la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

D. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 23

agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è

scaduto il 7 settembre 2004.

Pertanto

il ricorso inoltrato l'8 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 8 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

,

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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