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Decisione

30.2004.278

incidente per eccesso di velocità

24 settembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 27 agosto 2004 ha

inflitto a RI 1 una Alla multa di fr. 320.-- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 80.-- e alle spese di fr. 30.--., per i seguenti motivi:

"

Fatti accertati il 3 luglio

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. .

Il signor __________ RI 1 si è

recato in via __________con sua moglie __________.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Sostiene che:

-

C. Errore. L'origine

riferimento non è stata trovata. propone, per contro, che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

. La multa

inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. Art. 40 cpv. 1 LNI, 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la multa di fr. inflitta con decisione 27 agosto 2004 dErrore.

L'origine riferimento non è stata trovata.a RI 1 .

2. La tassa di giustizia e

le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla

notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

Il presidente: Il

cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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