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Decisione

30.2004.28

Imposizione di contributi di miglioria per la formazione di un nuovo parcheggio pubblico

25 gennaio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo edilizio poiché in

questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza tra i fondi in

relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di essi.

Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.

Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un

Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare

l’autonomia (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.1),

in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere

considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di

zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N.

2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro

imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.

Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a

parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un

interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati

nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di

potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore

necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto

alla zona nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).

Simili

differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni

singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente

tratto dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è

impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente)

dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.

Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una

corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi

contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

5.

5.1. Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

5.2. In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente

al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre

l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del

Considerandi

contributo addebitato al mapp. no. 519 in ragione della disparità di

trattamento che ne deriva a danno delle ricorrenti.

Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano

pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato.

Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa

sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di

sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi

sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri

variabili.

Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al

Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio

grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché

proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi

fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –

perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il

prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.

Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato

nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

6.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.). Le ricorrenti non si sono avvalse della consulenza di un

legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come

ai considerandi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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