30.2004.284
inosservanza semaforo rosso creando pericolo alla circolazione. Complemento istruttorio d'ufficio
25 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2004.284
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, PRPEN
Titolo:
inosservanza semaforo rosso creando pericolo alla circolazione. Complemento istruttorio d'ufficio
ACCERTAMENTO D'UFFICIO
INCROCIO E SORPASSO
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 68 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2004.284/AMM
21899/207
Bellinzona
25
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
21899/207 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 23 settembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 3 settembre
2004, la Sezione della circolazione ha
ritenuto RI 1 colpevole di non avere osservato con la propria vettura, il 28
maggio 2004 in via Madonnetta a Lugano, “una segnalazione semaforica indicante
‘fermata’ (luce rossa) creando pericolo alla circolazione”;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 9 settembre 2004, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 23
settembre 2004, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che il presidente della
Pretura penale ha disposto il 7 dicembre 2004 un complemento istruttorio, cui
alla ricorrente è stata data occasione di presentare osservazioni con ordinanza
del 2 giugno 2005;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali;
che per quanto concerne i
segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase
OSS), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera alla multata di non avere osservato, la mattina del 28
maggio 2004 in via Madonnetta a Lugano, mentre si trovava a bordo della propria
Opel Zafira A 18 targata TI __________, “una segnalazione semaforica
indicante ‘fermata’ (luce rossa) creando pericolo alla circolazione”;
che la ricorrente fa valere
invece la sua estraneità ai fatti imputatile, adducendo di essere stata in quel
periodo assente all’estero (cfr. in particolare il verbale del 21 gennaio 2005
allegato al complemento istruttorio disposto dal presidente della Pretura
penale, pag. 2 risposta 6: “Sono partita il 25 maggio 2004 per recarmi in
Germania, al 26 maggio 2004 sono stata a Monaco dove ho effettuato un
prelevamento di denaro (doc. A), poi sono passata via Austria in Italia in
medesima data (26 maggio 2004) (doc. B). In data 27 maggio 2004 ho fatto
benzina a Tuscania (Italia) (doc. C). In data 28 maggio ho preso un caffè a
Tuscania (doc. D). In data 1 giugno, allorquando ho ricevuto la chiamata del
cpl __________, mi trovavo ancora nei Giardini della Villa Borghese a Roma
(doc. E). Dal doc. A risulta che sono ritornata in Svizzera il 3 giugno 2004,
prova ne è che ho effettuato un pagamento alla COOP di Chiasso”);
che i giustificativi evocati
dall’insorgente a sostegno della sua versione (allegati A-E al verbale d’interrogatorio
Fatti
21 gennaio 2005) attestano invero i predetti movimenti all’estero, ma non l’autore
dei medesimi, salvo il doc. A da cui nulla però si evince sul luogo in cui si
trovava la multata la mattina del 28 maggio 2004;
che al riguardo, in un rapporto
del 7 febbraio 2005 (allegato 3 al complemento istruttorio citato) l’agente
denunciante ha avuto modo di rilevare quanto segue:
“In
data 28 maggio 2004 mi trovavo in Via Lurati angolo Via Madonetta e ho visto l’autovettura
di marca ‘Opel Zafira A18”, targata TI __________ che, transitando con luce
semaforica rossa, stava per causare un incidente con l’autovettura targata TI __________,
guidata, dopo accertamenti dal signor __________”;
che siffatta versione è stata
confermata dall’automobilista appena citato, il quale ha precisato di avere “marcato
immediatamente su di un foglietto di carta il numero di targa che corrisponde a
quello indicatomi. La persona alla guida era una donna dell’età compresa tra i
50 e 60 anni” (verbale del 10 febbraio 2005, allegato 4 al complemento
istruttorio citato);
che la multata, nel già citato
Considerandi
interrogatorio di polizia del 21 gennaio 2005, ha riconosciuto dal canto suo di
essere proprietaria del veicolo in rassegna e di non averne dato le chiavi a
nessuno “né in passato né il 28 maggio 2004” (cfr. il relativo verbale,
pag. 1 risposte 1–3);
che di fronte alle versioni
concordanti dell’agente denunciante e dell’altro automobilista, non si vede
come l’interessata possa ragionevolmente negare di essere stata al volante della
vettura incriminata e sostenere nel contempo di non averne concesso la guida a
terzi;
che le censure ricorsuali e le
risultanze istruttorie, in siffatte evenienze, non consentono di dubitare che
la multata conducesse lei medesima la propria
vettura nel momento in cui è
stata constatata l'infrazione;
che dato quanto precede, nulla
induce in definitiva a scostarsi dalla fattispecie ravvisata dall'autorità di
primo grado;
che l'entità della multa, per
altro verso, è proporzionata alla gravità dell'infrazione e alle
circostanze del caso specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta
nei limiti di legge;
che il ricorso va dunque
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.–
e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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