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Decisione

30.2004.284

inosservanza semaforo rosso creando pericolo alla circolazione. Complemento istruttorio d'ufficio

25 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

21 gennaio 2005) attestano invero i predetti movimenti all’estero, ma non l’autore

dei medesimi, salvo il doc. A da cui nulla però si evince sul luogo in cui si

trovava la multata la mattina del 28 maggio 2004;

che al riguardo, in un rapporto

del 7 febbraio 2005 (allegato 3 al complemento istruttorio citato) l’agente

denunciante ha avuto modo di rilevare quanto segue:

“In

data 28 maggio 2004 mi trovavo in Via Lurati angolo Via Madonetta e ho visto l’autovettura

di marca ‘Opel Zafira A18”, targata TI __________ che, transitando con luce

semaforica rossa, stava per causare un incidente con l’auto­vettura targata TI __________,

guidata, dopo accertamenti dal signor __________”;

che siffatta versione è stata

confermata dall’automobilista appena citato, il quale ha precisato di avere “marcato

immediatamente su di un foglietto di carta il numero di targa che corrisponde a

quello indicatomi. La persona alla guida era una donna dell’età compresa tra i

50 e 60 anni” (verbale del 10 febbraio 2005, allegato 4 al complemento

istruttorio citato);

che la multata, nel già citato

Considerandi

interrogatorio di polizia del 21 gennaio 2005, ha riconosciuto dal canto suo di

essere proprietaria del veicolo in rassegna e di non averne dato le chiavi a

nessuno “né in passato né il 28 maggio 2004” (cfr. il relativo verbale,

pag. 1 risposte 1–3);

che di fronte alle versioni

concordanti dell’agente denunciante e dell’altro automobilista, non si vede

come l’interessata possa ragionevolmente negare di essere stata al volante della

vettura incriminata e sostenere nel contempo di non averne concesso la guida a

terzi;

che le censure ricorsuali e le

risultanze istruttorie, in siffatte evenienze, non consentono di dubitare che

la multata conducesse lei medesima la propria

vettura nel momento in cui è

stata constatata l'infrazione;

che dato quanto precede, nulla

induce in definitiva a scostarsi dalla fattispecie ravvisata dall'autorità di

primo grado;

che l'entità della multa, per

altro verso, è proporzionata alla gravità dell'infrazione e alle

circostanze del caso specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta

nei limiti di legge;

che il ricorso va dunque

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1

LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.–

e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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