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Decisione

30.2004.285

ricorso irricevibile poiché tardivo

28 settembre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scritto 13 settembre 2004, ma spedito in data 24 settembre 2004, RI 1 ha

inoltrato ricorso contro la decisione con cui la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione gli ha inflitto

una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimatata al

ricorrente il 28 maggio 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine

perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4

cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre

dopo il settimo giorno di giacenza della raccomandata.

Pertanto

il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C. Visto

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

Considerandi

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 13/24 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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