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Decisione

30.2004.287

ricorso irricevibile poiché tardivo

28 settembre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

20 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 20 agosto 2004

con cui la Sezione della circolazione gli

ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e

le spese di fr. 10.-, per aver circolato alla guida del veicolo __________senza

osservare il segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimata al ricorrente

il 20 agosto 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine perentorio

di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7

cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre dopo il

settimo giorno di giacenza della raccomandata.

Pertanto

il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C. Visto

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

Considerandi

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 20 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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