30.2004.29
prelievo di contributi di miglioria per opere di sostituzione parziale di tubatura acqua potabile
20 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2004.29
Data decisione, Autorità:
20.01.2006, TE
Titolo:
prelievo di contributi di miglioria per opere di sostituzione parziale di tubatura acqua potabile
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
art. 13 cpv. 2 LCM
Incarto n.
30.2004.29
LCM 39/01
Lugano
20 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
ing. Giancarlo Rosselli
Segretaria
giurista
Paola
Carcano
statuendo
sul ricorso presentato in data 11 maggio 2001 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 17 aprile 2001 dal Municipio di S__________ nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per le opere di sostituzione
parziale della tubazione dell'acqua potabile in località R__________
relativamente al mapp. no. 2334 RFD di S__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto e in diritto
- che il Comune di S__________ ha
provveduto a sostituire un tratto della tubazione dell’acqua potabile che
approvvigiona i Monti di R__________ (cfr. relazione tecnica e planimetria);
- che il Consiglio Comunale ha stanziato
il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine dell’80% della spesa nel corso della seduta del 5.5.1998 (MM no.
7/1997);
- che il Municipio ha avviato la
procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata pubblicando
il prospetto dal 6.12.2000 al 5.1.2001 ed inviando un avviso personale ai
contribuenti interessati;
- che RI 1 è comproprietario in regione
di ½ del mapp. no. 2334 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di
un contributo di miglioria di fr. 112.25 (quota parte);
- che il reclamo tempestivamente
interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione
del 17.4.2001;
- che il proprietario è insorto dinanzi
al Tribunale di espropriazione postulando nuovamente l’annullamento dei
contributi, sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare e perché
l’opera costituirebbe un semplice intervento di manutenzione;
- che con risposta del 21.9.2001 il
Comune di S__________ ha sollecitato la reiezione del gravame;
- che all’udienza di conciliazione del
16.7.2003 il Tribunale ha suggerito di prescindere dal prelievo di contributi
per il mapp. no. 2334 (cfr. verbale), proposta alla quale l’ente pubblico ha
dichiarato di non aderire (cfr. lettera del 29.8.2003);
- che affinché sia imponibile l’opera deve procurare al
singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso
quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto
causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una
plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del
13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione
secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il
contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29);
- che a norma
dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti
ed oneri (Messaggio cit., p. 16-17);
- che, nel contesto
degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono
installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di
contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi
serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter,
op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem
Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);
- che, come
giustamente rileva il Comune, nella misura in cui contesta la natura dell’opera
assimilandola ad un semplice intervento di manutenzione il ricorso è inammissibile.
Infatti la qualifica dell’opera e la quota imponibile si annoverano tra le
competenze esclusive del legislativo comunale e sono stabilite contestualmente
all’approvazione dell’opera e del piano di finanziamento giusta l’art. 13 cpv.
1 let. g LOC. Di conseguenza eventuali censure riferibili a queste tematiche
vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti
dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b,
I-1991 no. 41 c. 4). In questa sede sono invece ampiamente tardive;
- che di contro per
quanto nega la sussistenza di un vantaggio particolare il ricorso è ricevibile
considerato che sul prospetto dei contributi il Tribunale di espropriazione
giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM);
- che è esatto che di
principio il vantaggio particolare non presuppone l’uso effettivo ma è dato già
dalla sola possibilità d’uso dell’opera per la quale sono prelevati contributi;
- che, tuttavia, questa
considerazione nulla toglie al fatto che per essere gravata da contributi
l’opera deve offrire una miglioria effettiva e quindi tradursi in un beneficio
riscontrabile oggettivamente e con effetti rivalutanti per il fondo imposto;
- che il mapp. no.
2334 è ubicato al di fuori della zona edificabile ed è parzialmente edificato
con un rustico riattato che non è allacciato all’acquedotto comunale bensì è
servito da una sorgente privata;
- che, in effetti, la
posizione della costruzione rispetto al punto di partenza della tubazione
(sorgente di R__________) è tale da non garantire la pressione minima all’acqua;
- che di
conseguenza il proprietario dovrebbe dotarsi di un impianto di pompaggio,
elemento tecnico imprescindibile per poter usufruire delle condizioni normali
di erogazione dell’acqua;
- che, tuttavia, ponderati
gli interessi in gioco la relativa spesa non si giustifica né è proporzionata per
un semplice rustico che oltre ad essere escluso dalla zona edificabile è già
servito in modo confacente alla sua destinazione;
- che l’impianto
nemmeno può essere ragionevolmente imposto al proprietario anche perché – a differenza
della legislazione vigente in tema di canalizzazioni per l’evacuazione delle
acque di rifiuto che sancisce un obbligo generico di allacciamento alla
canalizzazione pubblica (cfr. art. 44 e 46 cpv. 1 LALIA) – non esiste alcuna
norma che preveda un obbligo analogo per quanto concerne le condotte di
approvvigionamento dell’acqua potabile;
- che in queste
condizioni e dovendo prescindere da ipotesi meramente teoriche riguardo ad una
futura possibilità di allacciamento non può essere riconosciuto alcun beneficio
tangibile per la proprietà in esame;
- che di
conseguenza la quota parte di contributi pertinente al mapp. no. 2334 è
annullata;
- che comunque al
Comune resta riservata la facoltà di procedere al prelievo di contributi
posteriori giusta l’art. 10 LCM qualora ne fossero dati i presupposti ed entro
Fatti
i termini di legge;
- che l’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm.).
Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si
assegnano ripetibili.
per
questi motivi
richiamata la
Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto e di conseguenza la
sua quota parte di contributo pertinente al mapp. no. 2334 è annullata.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono
Considerandi
a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente la
segretaria giurista
Margherita
De Morpurgo Paola
Carcano
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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